Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5895 del 13 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5895 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale in ore notturne - Mancata revoca della patente di guida - Impugnazione della sentenza e sopravvenuta prescrizione del reato - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, quale la revoca della patente di guida, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, pronunciando nei confronti di (Soggetto 1), con sentenza del 21/1/2021, applicava nei confronti della stessa, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi anni uno e mesi quattro di arresto ed euro 6000 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c), 186-bis. 186 co. 2-sexies commesso in (Omissis) l'8/6/2017. Con la pronuncia veniva disposta anche la sospensione della patente di guida per anni uno e la confisca dell'autovettura.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica di L'Aquila, deducendo violazione dell'art. 186 comma 2 bis CDS, in relazione alla omessa revoca della patente di guida.

La sentenza impugnata - ci si duole - avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida come dispone il comma 2 bis dell'art. 186 cod. strada.

Il P.G. ricorrente ricorda che il tasso alcolemico riscontrato era pari a 1,77 g/l alla prima prova e 1,74 g/l alla seconda e, pertanto, doveva essere irrogata la sanzione amministrativa della revoca della patente, prevista in caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico rientrante nella fascia della lettera c) dell'art. 186 cod. strada.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione.

3. Con memoria del 20.1.2023 il difensore della (Soggetto 1), Avv. (Soggetto 2), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 co. 2-bis cod. strada per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in quanto sottopone alla medesima sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida situazioni del tutto diverse, quali sono l'incidente che provoca danni alle sole cose e quello che le provoca anche alle persone.

Richiama la sentenza n. 88 del 2019 della Corte Costituzionale che, pur nel diverso ambito dell'omicidio e delle lesioni stradali, si è già pronunciata in termini critici in relazione all'automaticità delle sanzioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In premessa, va evidenziato che il ricorso è ammissibile (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ M., Rv. 279349 che ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative).

Va anche sottolineato che il riferimento al "186-bis" di cui all'imputazione è frutto di un evidente refuso nella redazione telematica, in quanto la contestazione fa chiaramente riferimento al comma 2-bis dell'art. 186. Evincendosi ciò, peraltro, dal fatto che in imputazione si legge "causando un incidente stradale con soli danni alle cose".

2. Il ricorso è fondato. E non rileva che il reato, nel frattempo, si sia prescritto. Questa Corte di legittimità, infatti, ancora di recente ha chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni (Sez. 4, n. 3525 del 10/11/2021 dep. 2022, S. Rv. 282574 - conf. Sez. 4, Sentenza n. 41415 del 24/09/2013 Cc. (dep. 07/10/2013, B., Rv. 256416)

3. La norma di cui all'art. 186 cod. strada, co. 2-quater, (come sostituito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a), convertito nella L. 2 ottobre 2007, n. 160), stabilisce espressamente che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2-bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Del resto, già alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n. 8488 del 27.5.1998, B., Rv. 210981). E ha poi precisato questa Corte di legittimità che ha precisato come, con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (cfr. ex multis Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, C., Rv. 257871, proprio relativa ad una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida).

4. Ebbene, fondatamente il PG ricorrente rileva che il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida dell'imputato (e non la mera sospensione).

Ed invero, ai sensi dell'art. 186 co. 2-bis cod. strada, la revoca della patente va disposta obbligatoriamente qualora il conducente, in stato di ebbrezza con tasso superiore ad 1,5 g/l, provochi un incidente stradale (ed il fatto per cui si procede è successivo al 29/7/2010, data della modifica legislativa che ha introdotto tale previsione).

Questa Corte di legittimità ha, condivisibilmente, più volte, ribadito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - che peraltro nel caso che ci occupa non sono state concesse - non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (così, ex multis, questa Sez. 4, n. 7821 del 6/2/2015, L., Rv. 262446; Sez. 4, n. 17679 del 20/3/2014, L., Rv. 259232; Sez. 4, n. 18806 dell'11/4/2019 n.m.; Sez. 4 n. 132 del 28/11/2018 dep. 2019, B., n.m.; Sez. 1, n. 14432/2007; Sez. 1, n. 29709/2007; Sez. 4, n. 35703/2007; Sez. 1 n. 13691/2008). Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della disposizione ("la patente di guida è sempre revocata"), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della sanzione alla sola presenza dell'aggravante richiamata (cfr. ex multis Sez. 4 28171/2021).

Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell'agente, consistente nell'aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale.

Sussiste, dunque, la lamentata violazione di legge.

5. Quanto alla proposta questione di legittimità costituzionale, la stessa è manifestamente infondata.

Con condivisibile motivazione, cui si rimanda, questa Corte di legittimità, di recente, ha chiarito essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all'art. 222 cod. strada, e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez. 4, n. 7950 del 11/2/2021, Z., Rv. 280951).

6. Tanto rilevato, deve osservarsi che va annullata senza rinvio la sentenza nella parte in cui il giudice ha illegittimamente applicato una sanzione amministrativa (la sospensione della patente di guida) in luogo di un'altra anch'essa obbligatoria.

Al contempo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca della patente, appartenente all'imputato, sanzioni che possono essere pertanto direttamente applicata da questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen. (cfr. questa Sez. 4 n. 3969 del 12/1/2021, C., non mass.; conf. nn. 8022/2014, Rv. 258622; n. 49221/2012, Rv. 253971).

Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il "thema decidendum" e perché tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di Cassazione in quanto compatibile con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; annulla altresì senza rinvio la medesima sentenza limitatamente alla omessa revoca della patente di guida, sanzione che applica.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023.

 

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