Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 17005 del 21 aprile 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17005 del 21/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Revoca della patente di guida - Apprezzamenti discrezionali - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool con l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale prescrive la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che, in quanto obbligatoria, non è nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, pronunciando nei confronti di (Soggetto 1), con sentenza del 21/1/2021, assolveva la stessa perché non punibile ai sensi dell'art. 131 bis c.p. dal reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), e commi 2 bis e 2 sexies commesso in (Omissis). Con la pronuncia veniva disposta anche la sospensione della patente di guida per anni uno.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, dolendosi della omessa revoca della patente di guida.

La sentenza impugnata - ci si duole - avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida come dispone l'art. 186 C.d.S., comma 2 bis. Il P.G. ricorrente ricorda che il tasso alcolemico riscontrato era pari a 1,84 e, pertanto, doveva essere irrogatala la sanzione amministrativa della revoca della patente, prevista in caso di incidente stradale provocato da conducente con tasso alcolemico rientrante nella fascia dell'art. 186 C.d.S., lett. c). Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con ogni conseguente statuizione

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa revoca della patente di guida, con applicazione della sanzione e limitatamente alla disposta sospensione della patente, con eliminazione della stessa.

4. La difesa dell'imputato ha depositato note scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame il giudice ha illegittimamente omesso di disporre la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, che prevede quanto segue: "Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, comma 2, lett. c, quinto e sesto periodo la patente di guida è sempre revocata".

2. L' impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all'omessa revoca della patente di guida; avendo il giudice disposto la diversa sanzione della sospensione della patente di guida, risulta necessario il previo annullamento di tale sanzione. La sanzione amministrativa accessoria omessa, in quanto obbligatoria e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno, sanzione amministrativa accessoria che elimina, nonché alla mancata applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che dispone.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2023.

 

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