Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 1441 del 17 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1441 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Recidiva nel biennio - Revoca della patente - Giudicato della sentenza relativa al fatto-reato - In tema di sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, ai fini della realizzazione della condizione di recidiva nel biennio, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di (Omissis), con sentenza del (Omissis)/4/2022, ha applicato a (Soggetto 1), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di mesi 4 di arresto ed euro 2.700,00 di ammenda - sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata stabilita in sentenza - per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada.

Ha disposto la revoca della patente di guida, ritenendo integrata l'ipotesi della recidiva nel biennio, assumendo che il prevenuto era "già incorso nella medesima violazione in data (Omissis) dicembre 2019".

Il ricorrente, a mezzo del difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza. Dopo avere richiamato giurisprudenza di questa Corte, la difesa rappresenta che, in merito alla precedente violazione, non è intervenuta alcuna sentenza di condanna, desumendosi ciò dal certificato penale in atti.

2. Con requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della patente di guida.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.

Occorre premettere come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano sancito l'ammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, all'esito della sentenza di patteggiamento, pure a seguito dell'introduzione, per effetto della legge n. 103 del 2017, della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, M., Rv. 279349: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).

La sentenza impugnata non ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso» (così Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016, D. R., Rv. 267377, conforme a Sez. 4, n. 2386 del 06/12/2013, PG in proc. R., Rv. 258181 - 01).

Si è in proposito osservato che detta soluzione "è la più rispondente a regola di certezza del diritto e garanzia per l'imputato, poiché solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza può aversi per conclamata l'affermazione di 

penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste" (così in motivazione Sez. 4, n. 48276 del 17/10/2012, PG in proc. G., Rv. 253923).

Nel caso in esame il giudice ha erroneamente ritenuto la recidiva nel biennio, non risultando a carico dell'imputato una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.

Pertanto la sanzione amministrativa applicata deve essere revocata.

Il giudice dovrà fare luogo, invece, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente dì guida, la cui durata, siccome previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, va da un minimo di un anno ad un massimo di due anni (per i criteri di commisurazione della durata della sospensione della patente di guida, si richiamano i principi stabiliti da questa Corte in plurime pronunce, in base ai quali tale determinazione deve essere effettuata non secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in ragione dei diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada; sull'argomento cfr. ex multis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, D. M., Rv. 280393).

Inoltre, poiché il giudice ha sostituito la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, determinata la durata della sanzione accessoria, dovrà, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ordinare contestualmente la sospensione dell'efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia un esito positivo, potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida (cfr. ex multis Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531 - 01).

4. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla revoca della patente di guida, sanzione che deve essere eliminata; si rinvia al Tribunale di (Omissis) per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, da sospendersi fino alla valutazione del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, sanzione che elimina.

Rinvia al Tribunale di (Omissis) per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, da sospendersi fino alla valutazione del lavoro di pubblica utilità.

Così deciso il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

 

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