Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 5027 del 22 maggio 2023

 

Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5027 del 22/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool in ore notturne - Causazione di incidente stradale - Patente di guida - Revoca - Termini per il conseguimento della nuova patente - Circa i termini utili per il conseguimento di una nuova patente di guida, a seguito della revoca del precedente documento per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool in ore notturne e con causazione di incidente stradale, si deve privilegiare l'interpretazione letterale della disposizione nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che sono decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato, ai quali va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca, e non anche dalla data di contestazione della violazione da parte dell'organo accertatore.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7642 del 2018, proposto da (Soggetto 1), rappresentato e difeso dall'avvocato L. R., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Infrastrutture e Territorio, Servizio Motorizzazione Civile Regionale di (Omissis) - Sede di (Omissis), non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00174/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. Annamaria Fasano e dato che nessuno è comparso per le parti;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comando della Stazione dei Carabinieri di (Omissis) contestava a (Soggetto 1) la contravvenzione di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), 2 bis e sexies del Codice della Strada per essersi messo alla guida del motoveicolo di proprietà del tipo "Piaggio (Omissis)", tg. (Omissis), in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, con l'aggravante di avere commesso il fatto dopo le ore 22,00 e di avere provocato un incidente.

Sulla base del rapporto dei Carabinieri, la Prefettura di (Omissis) sospendeva cautelativamente la patente di guida per un anno, decorrente dalla notifica del provvedimento avvenuta in data 04.10.2012.

(Soggetto 1) proponeva ricorso avverso il provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di (Omissis), che concedeva la sospensiva, e pertanto rientrava nella disponibilità della patente di guida in data 21.3.2013. Il giudizio penale che era conseguito dall'accertamento dei Carabinieri del sinistro stradale si concludeva con sentenza n. (Omissis), con la quale (Soggetto 1) veniva dichiarato colpevole e condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con concessione della sospensione della pena, con confisca del mezzo e revoca della patente di guida.

(Soggetto 1) proponeva appello avverso la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste, che confermava la decisione, riformando la sentenza di primo grado limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione della condanna. A seguito di ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile, la sentenza passava in giudicato.

2. In data 26.8.2017 la Prefettura, in esecuzione del giudicato, revocava la patente di guida.

3. In data 3.11.2017 (Soggetto 1) presentava istanza agli uffici della Motorizzazione Civile - sede di (Omissis), chiedendo di essere ammesso al conseguimento di una nuova patente di guida, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla data di accertamento del reato, avvenuto in data 30.8.2012.

Con provvedimento prot. (...) del 5 febbraio 2018, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio Motorizzazione Civile Regionale - Sede Territoriale di (Omissis), negava al sig. (Soggetto 1) la possibilità di conseguire una nuova patente di guida prima del 21 giugno 2020 compreso.

4. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, (Soggetto 1) impugnava il suddetto provvedimento, deducendo l'illegittimità del diniego per violazione ed errata interpretazione degli artt. 3, 11, 25 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione Edu e dell'art. 219, comma 3 ter, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in quanto il computo del termine di cui all'art. 219, comma 3 ter, del Codice della strada doveva decorrere dalla data di contestazione della violazione e non anche dal passaggio in giudicato della sentenza penale che aveva accertato il reato. Il ricorrente denunciava, altresì, la violazione ed errata applicazione della disposizione da ultimo richiamata del Codice della strada per violazione del principio della detrazione del c.d. presofferto di sospensione della patente di guida.

5. Nella resistenza della Regione Autonoma Friuli Venezia, il giudice di primo grado, con sentenza n. 174 del 2018, respingeva il ricorso.

Il Tribunale, in via preliminare, valorizzava il dato testuale dell'art. 219, comma 3 ter, del Codice della strada, interpretandolo nel senso che la nuova patente di guida poteva essere conseguita decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che accertava il reato. Inoltre, affermava che la revoca e la sospensione temporanea della patente avevano natura diversa. Di conseguenza, il periodo di sospensione temporanea della patente - avente finalità cautelare - non poteva essere scomputato dal triennio.

6. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, (Soggetto 1) ha appellato la suindicata pronuncia, denunciando: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 219, comma 3 ter, D.Lgs. n. 286 del 2016 in relazione allo scomputo del c.d. periodo presofferto di sospensione della patente di guida; eccesso di potere per carente motivazione".

Con ordinanza n. 5202 del 2018, questa Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

7. All'udienza straordinaria del 28 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ammesso lo scomputo del periodo di presofferto dal triennio previsto dall'art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada. (Soggetto 1) riferisce che, a seguito della contestazione di cui all'art. 186 c. 2 lett.c), 2 bis e sexies D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la Prefettura di (Omissis) aveva disposto la sospensione cautelare della patente di guida per anni 1 (uno) decorrenti dalla notifica del provvedimento avvenuto in data 4 ottobre 2012. Pertanto, a causa di tale sospensione, subiva un periodo di materiale indisponibilità della patente di guida decorrente dal 4.10.2012 fino alla data del 21.3.2013, ossia per complessivi mesi 5 e giorni 17, allorquando, a seguito di sospensiva concessa dal Giudice di Pace di (Omissis), rientrava nella disponibilità del predetto documento.

La sentenza penale che aveva accertato la violazione della contravvenzione contestata diveniva definitiva in data 21.7.2017, pertanto, in esecuzione di detto provvedimento, con atto notificato in data 26.8.2017, la Prefettura di (Soggetto 1) aveva ordinato la revoca della patente di guida.

Secondo l'esponente, la sentenza del Tribunale amministrativo sarebbe errata, in quanto nella determinazione del termine triennale decorrente dalla data di accertamento del reato dovrebbe essere conteggiato il periodo di presofferto, stante la materiale indisponibilità della patente di guida decorrente dal 4.10.2012 al 21.3.2013, sicché non potrebbe essere condivisa la tesi sostenuta dal giudice di prima istanza, il quale ha respinto la doglianza con sintetica motivazione, semplicemente argomentando che, attesa la diversità che connota l'istituto della revoca della patente, quale sanzione accessoria alla condanna penale, da un lato, e la sospensione temporanea della patente, quale misura avente finalità eminentemente cautelare, dall'altro, è impossibile scomputare dal triennio il periodo in cui l'interessato è rimasto senza patente, a causa della sospensione cautelare della stessa disposta nell'immediatezza del fatto.

9. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.

10. In primo luogo, occorre ribadire, come correttamente rilevato dal primo giudice, che nell'interpretare l'art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada si deve privilegiare l'interpretazione letterale della disposizione nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che sono decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il reato, e non anche dalla data di contestazione della violazione da parte dell'organo accertatore.

Il principio è stato, in più occasioni, affermato da questo Consiglio di Stato, sicché si è ritenuta corretta la suddetta interpretazione, atteso che il testo legislativo non è riferito alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento del fatto in sede amministrativa, ma all'accertamento del reato, che implica l'accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente all'Autorità giudiziaria (Cons. Stato n. 2416 del 2016). In linea con questo indirizzo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: "il provvedimento di revoca della patente non viene dunque, materialmente, in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio cautelare, di sospensione provvisoria della patente) e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente è, pertanto, un atto di efficacia istantanea adottabile dall'autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato" (Cass. n. 13508 del 2019).

Ciò premesso, non è contestato che la sentenza penale che ha determinato l'accertamento del reato è passata in giudicato in data 21.7.2017, con la conseguenza che il computo del periodo triennale di inibizione alla guida decorre dalla accertata irrevocabilità della sentenza.

Nel caso in esame, come precisato nella parte in fatto, in esecuzione del provvedimento penale, con atto notificato in data 26 agosto 2017, la Prefettura di (Omissis) ha ordinato la revoca della patente di guida intestata al (Soggetto 1).

Orbene, con le dedotte censure, l'appellante si duole del fatto che la Motorizzazione Civile di (Omissis) ha respinto l'istanza di essere ammesso a conseguire un nuovo documento di guida prima del 21 giugno 2020 compreso, senza tener conto del periodo di materiale indisponibilità della patente sofferto in via cautelare, ossia dal 4 ottobre 2012, per complessivi 5 mesi e 17 giorni, sino al 21 marzo 2013.

L'assunto difensivo va condiviso, per i rilievi di seguito enunciati.

A tale fine si richiama l'indirizzo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "... le differenti finalità e diversi presupposti che caratterizzano il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice penale, all'esito dell'accertamento di violazione del codice stradale, escludono la possibilità di computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non comporta che due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari: infatti, è necessario che, in relazione al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente risulti unitaria e sia compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalle disposizioni del codice della strada, ancorché quella definitiva, disposta dal giudice, sia stata preceduta dall'applicazione provvisoria disposta dal prefetto. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione della sanzione accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente già scontato, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria competente" (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2000, n. 20).

In linea con questo orientamento si è espresso anche questo Consiglio, il quale ha sostenuto che ai tre anni previsti dall'art. 219, comma 3 ter, del Codice della Strada va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2022, n. 11323; si vedano anche Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2465; Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2416).

Nella fattispecie in esame, quindi, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel computo del termine della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, andava detratto il c.d. periodo "presofferto", ossia il periodo di tempo in cui la patente era stata sospesa dalla Prefettura di (Omissis) con atto prot. (...), ossia dal 4.10.2012, fino al 21.3.2013, momento in cui, a seguito di sospensiva disposta dal Giudice di Pace di (Omissis), il ricorrente era rientrato nella materia disponibilità del documento.

11. In definitiva, l'appello appare fondato nella parte in cui si deduce la mancata valutazione della detraibilità del periodo di sospensione dal termine triennale previsto per richiedere la nuova patente, con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento prot. (...) del 5.2.2018 deve essere annullato ai fini del riesame alla luce delle motivazioni esposte.

Ne' può predicarsi che l'appellante avrebbe dovuto impugnare il provvedimento del prefetto di revoca della patente nella parte in cui non aveva specificato tale aspetto, vertendosi (sia pure non essendo stato rilevato dalle parti né dal giudice di prime cure) in materia di diritti soggettivi per i quali non può farsi ricorso al regime decadenziale proprio del processo amministrativo.

12. Il recente consolidarsi della giurisprudenza sulle questioni trattate rispetto all'epoca dell'introduzione della lite, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento gravato in primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giovanni Sabbato, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore.

 

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