Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 1438 del 17 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1438 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 128, 187, 219 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale in ore notturne - Patente mai conseguita - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Inapplicabilità - Non si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida al conducente del veicolo sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, sorpreso a condurre il veicolo in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti e che provoca un incidente stradale in ore notturne, anche quando è applicata la pena concordata tra le parti (patteggiamento), ai sensi dell'art. 444 c.p.p..


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Pescara ha applicato a (Soggetto 1) (imputato dei reati di cui agli artt. 187, commi 1, 1-bis e 1-quater d.lgs. n. 285/1992; 116, comma 15, d.lgs 285/92) la pena concordata tra le parti con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 9/6/2021.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, dolendosi della omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca del titolo abilitativo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, chiedendo alla Corte di Cassazione di provvedere alla diretta applicazione della sanzione accessoria.

4. Il ricorso è inammissibile.

L'imputato, come si evince dalla intervenuta condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, non ha mai conseguito il titolo abilitativo della patente di guida; pertanto, non è applicabile in tale ipotesi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida [cfr. in argomento: Sez. 4, n. 49184 del 12/09/2019, T., Rv. 277904: "E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato deduca l'illegale sospensione della patente di guida in quanto mai conseguita, non potendo tale statuizione arrecargli alcun pregiudizio trattandosi di sanzione amministrativa non applicabile a suo carico"; Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, C., Rv. 280075: "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (Fattispecie relativa a contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica commessa alla guida di un velocipede per la cui circolazione non è richiesta la patente)"; Sez. 3, n. 47589 del 07/02/2017, S., Rv. 271144: "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata nei confronti di colui che, pur conducendo veicoli per la cui guida è richiesta tale abilitazione, al momento della commissione del fatto non l'aveva ancora conseguita. (Fattispecie di guida in stato di ebbrezza in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della sanzione amministrativa a possessore di mero "foglio rosa")].

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2023.

 

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