Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 9212 del 9 marzo 2020

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9212 del 09/03/2020
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - La finalità contenuta nell'art. 189 C.d.S., valutata nel suo complesso, è quella di imporre agli utenti della strada, alle persone coinvolte in un incidente ed ai conducenti, in primis di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, per poi, con espressione di sintesi, mettersi a disposizione civilmente di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, addirittura contribuendo, per quanto possibile, nell'attesa dell'intervento della polizia stradale, a porre in essere le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a conservare immodificato lo stato dei luoghi.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna il 25 gennaio 2019, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 6 giugno 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto (Soggetto 1) responsabile del reato di "fuga" ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, comma 6, per essersi allontanato dopo avere investito, essendo alla guida di un'auto senza copertura assicurativa, il pedone (Soggetto 2), che ha riportato, in conseguenza dell'impatto, lesioni giudicate guaribili in venticinque giorni, fatto commesso il (OMISSIS), e, in conseguenza, senza circostanze attenuanti, lo ha condannato alla pena di giustizia, con sospensione della patente per un anno, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con assegnazione di provvisionale, ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena; con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.

2.1. Con il primo motivo (pp. 1-10 del ricorso), lamenta la ritenuta nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189 e per contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza.

Premesso in fatto che, come accertato dai giudici di merito, l'imputato si è fermato ed ha atteso i soccorsi, allontanandosi solo dopo che l'ambulanza del "118" ha condotto via la persona offesa, si assume che gli obblighi sanzionati penalmente dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 6 e 7, sono solo quelli, rispettivamente, di fermarsi e soccorrere feriti, mentre l'obbligo di fornire le proprie generalità e le informazioni utili ai fini risarcitori sarebbe assistito da mera sanzione amministrativa ex art. 189 C.d.S., comma 9.

In conseguenza, la condotta posta in essere avrebbe rilievo amministrativo, non penale, come invece erroneamente ritenuto - si assume - dai giudici di appello (p. 3 della sentenza impugnata), che, ad avviso del ricorrente, hanno interpretato analogicamente in malam partem la disposizione incriminatrice.

Le massime di legittimità richiamate dalla Corte territoriale per confermare l'affermazione di responsabilità sarebbero inconferenti, siccome relative a fattispecie del tutto diverse, mentre un caso analogo a quello in esame sarebbe stato affrontato e risolto correttamente, ad avviso del ricorrente, da Sez. 4, n. 44616 del 08/06/2017, di cui si riferisce nel ricorso parte della motivazione.

Segnala poi il ricorrente che la sentenza di primo grado sarebbe intrinsecamente contraddittoria nel definire "breve" la sosta di (Soggetto 1), quando, nella stessa pagina 3, alla riga immediatamente successiva, si dà atto che l'imputato si è, in effetti, trattenuto sino all'arrivo del soccorso sanitario.

2.2. Con l'ulteriore motivo (pp. 11-12 del ricorso) censura ancora la asserita nullità della decisione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza.

Il ricorrente pone a confronto le motivazioni delle sentenze di merito per negare le attenuanti generiche (p. 3 della sentenza di appello e p. 3 di quella di primo grado), segnalando la diversità tra le stesse ed inoltre, con specifico riferimento alla giustificazione della decisione impugnata, la contraddittorietà tra concessione della pena sospesa e diniego delle attenuanti generiche.

Ad avviso di (Soggetto 1), "La contraddittorietà è sin troppo evidente: le ragioni per le quali il Tribunale ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 c.p., sono state utilizzate dalla Corte d'Appello di Bologna per applicare il beneficio di cui all'art. 163 c.p..

I Giudici di secondo grado hanno statuito che ricorre il presupposto, che invece il Tribunale aveva escluso nel negare le circostanze attenuanti generiche, ossia l'astensione da commettere reati in futuro, sicché la mancata applicazione dell'art. 62-bis e della conseguente riduzione di pena viola l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche nonché l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione" (così alla p. 12 del ricorso).

Si chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Appare opportuno prendere le mosse dall'esame della sentenza di legittimità ampiamente richiamata nel ricorso (Sez. 4, n. 44616 del 08/06/2017, Montefiore, non mass.), la cui motivazione si riporta di seguito integralmente:

"RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31.12.2015 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, che ha dichiarato (Soggetto 1) colpevole del reato di "fuga" di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, prosciogliendolo per i restanti reati.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando due motivi.

I) Violazione di legge processuale, in relazione alla erronea ammissione della costituzione di parte civile.

Deduce che la parte civile si è costituita in cancelleria senza provvedere alla notifica alle parti e comunque si è costituita tardivamente alla seconda udienza dibattimentale.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 189 C.d.S., comma 6.

Deduce la manifesta illogicità ed erroneità in diritto della condanna del prevenuto per il reato di "fuga", nonostante sia stato accertato che il (Soggetto 1), dopo l'urto con l'altra vettura, si sia fermato 30 o 40 metri dopo il punto d'urto, abbia parcheggiato la macchina e sia tornato indietro a piedi, interloquendo sia con il conducente della vettura tamponata ((Soggetto 4)), sia telefonicamente con la polizia, la quale comunicava che in assenza di feriti non sarebbe intervenuta; sicché l'imputato, dopo qualche scambio di battute con il (Soggetto 4), risaliva in auto e si allontanava.

CONSIDERATO IN DIRITTO: 1. Il secondo motivo è fondato ed assorbente della residua censura.

2. Dalla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito si evince che il veicolo condotto dal (Soggetto 1) collideva con quello condotto dal (Soggetto 4), sul quale era trasportata la moglie ed altro amico. L'imputato dopo l'urto proseguiva momentaneamente la marcia, fermandosi dopo circa 30/40 metri. Il (Soggetto 4) scendeva dalla sua vettura e raggiungeva a piedi il veicolo del prevenuto, il quale a sua volta scendeva dall'auto e si incontrava con l'altro conducente, interloquendo con il medesimo. In questa fase l'imputato si avvedeva che nell'altra vettura vi era una donna la quale richiamava più di una volta l'attenzione del (Soggetto 4).

Nessuno sembrava aver riportato lesioni.

La Polstrada di Teramo veniva contattata telefonicamente dal (Soggetto 4) per ben due volte: nella prima, l'agente di polizia chiedeva espressamente se vi fossero feriti, ed il (Soggetto 1), al quale il (Soggetto 4) aveva passato il telefono, diceva di no, al che l'interlocutore rispondeva che senza feriti la polizia non sarebbe intervenuta; la seconda volta il poliziotto ribadiva al (Soggetto 4) quanto già detto in precedenza al (Soggetto 1), ed il (Soggetto 4) nulla diceva in merito alla presenza di feriti sul luogo dell'incidente.

Dopo questo scambio di battute, il (Soggetto 1) risaliva sull'auto e si allontanava, senza fornire all'altro conducente i suoi dati identificativi. Il (Soggetto 4) riusciva soltanto ad annotare il numero di targa del veicolo condotto dal prevenuto. Quest'ultimo confermava di non aver chiesto come stava la donna perché non gli sembrava avesse nulla ne’ poteva sapere che fosse incinta (la donna, in effetti, si trovava ai primi mesi di gravidanza).

3. Nella sentenza impugnata si afferma che la condotta di fuga del prevenuto risulta integrata dal fatto che l'imputato non attese l'intervento delle forze dell'ordine o, comunque, non fornì indicazioni atte a rintracciarlo. Tuttavia una simile motivazione non sembra in linea con le risultanze fattuali della vicenda come sopra ricostruita, non potendosi negare che il prevenuto si sia fermato dopo l'incidente ed abbia interloquito, per diversi minuti, sia con l'altro conducente sia, telefonicamente, con la polizia, la quale comunicava che non sarebbe intervenuta, stante l'assenza di feriti, di cui ne l'odierno imputato, ne’ il (Soggetto 4) segnalavano al poliziotto la presenza in loco.

È dunque contraddittorio affermare che l'imputato si sia dato alla fuga per non avere atteso l'intervento della polizia, una volta appurato che tale intervento, in concreto, non sarebbe mai avvenuto.

Inoltre la sentenza confonde due ben distinti comportamenti tenuti dal (Soggetto 1) nel corso della vicenda: il primo, in cui lo stesso, nell'immediatezza, comunque ottempera all'obbligo di fermarsi, interloquendo con l'altro conducente, con la polizia e constatando (almeno in apparenza) l'assenza di feriti a seguito dell'incidente; il secondo, successivo, in cui si allontana senza fornire i propri dati personali, ma di fatto consentendo alla controparte di annotare il suo numero di targa.

Ebbene, se si considera che il reato di fuga ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi (Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015, Dandaro, Rv. 26270901), appare evidente che la rilevanza penale del fatto, nel caso in esame, debba essere valutata soltanto in relazione al primo comportamento, che si è concretamente atteggiato in una condotta sostanzialmente conforme al dettato normativo, mentre il secondo costituisce un post-factum irrilevante rispetto alla integrazione della fattispecie di reato in contestazione, che poteva ritenersi già esclusa nel momento in cui il prevenuto aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi subito dopo l'urto, restando sul luogo dell'incidente per un tempo apprezzabile e significativo ai fini della verifica dei veicoli incidentati e delle condizioni personali delle persone coinvolte nel sinistro.

Peraltro, la condotta di non fornire le proprie generalità nonché le altre informazioni utili a fini identificativi non può, di per sè sola, integrare il reato di fuga di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, come sembra sostenere la sentenza impugnata, trattandosi di condotta autonomamente prevista e sanzionata, come illecito amministrativo, dall'art. 189 C.d.S., commi 4 e 9.

Conseguentemente per il reato di "fuga" occorre valutare il comportamento complessivo dell'agente, che si deve concretizzare nell'immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell'incidente, comportamento da cui discende l'inottemperanza a tutta una serie di obblighi su di lui incombenti nell'immediatezza del fatto (salvaguardare la sicurezza della circolazione, preservare, ove possibile, le tracce utili all'accertamento delle responsabilità, constatare i danni ai veicoli e verificare l'eventuale presenza di feriti ecc.), rispetto ai quali quello di essere personalmente identificato costituisce solo uno degli aspetti, certamente significativo ma non esclusivo ai fini della verifica della riconducibilità del fatto storico all'ipotesi criminosa di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6.

4. Dalle superiori considerazioni discende che il fatto di cui si è reso protagonista l'imputato non è sussumibile nella fattispecie del reato di "fuga" oggetto di imputazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.".

2.Ebbene, dalla lettura della riferita motivazione emerge che la vicenda oggi in esame non coincide con il caso affrontato nella pronunzia richiamata dal ricorrente. In quell'occasione, infatti, l'imputato, dopo un urto tra l'auto che conduceva ed un'altra, si era fermato e, dopo avere interloquito sia con l'altro conducente sia telefonicamente con la Polizia, che per due volte aveva risposto alle richieste che non sarebbe intervenuta, in assenza di feriti, si era allontanato, comunque consentendo alla controparte di annotare il suo numero di targa; nella vicenda affrontata dai giudici di merito nelle sentenza impugnata, invece, è pacifico che (Soggetto 1) si sia fermato, sia tornato indietro, abbia interloquito con i presenti ed abbia atteso sul posto sino a che l'ambulanza ha portato via la persona ferita, che era stata investita, infine allontanandosi senza lasciare le generalità ad alcuno, tanto che l'accertamento dell'identità ha richiesto lo svolgimento di indagini, sviluppando circostanze emergenti dalle dichiarazioni del teste oculare (Soggetto 1).

3. Ciò posto, le affermazioni contenute al punto n. 3 della motivazione della richiamata sentenza di Sez. 4, n. 44616 del 08/06/2017, (Soggetto 1) ("la condotta di non fornire le proprie generalità nonché le altre informazioni utili a fini identificativi non può, di per se’ sola, integrare il reato di fuga di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, come sembra sostenere la sentenza impugnata, trattandosi di condotta autonomamente prevista e sanzionata, come illecito amministrativo, dall'art. 189 C.d.S., commi 4 e 9.

Conseguentemente per il reato di "fuga" occorre valutare il comportamento complessivo dell'agente, che si deve concretizzare nell'immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell'incidente, comportamento da cui discende l'inottemperanza a tutta una serie di obblighi su di lui incombenti nell'immediatezza del fatto (salvaguardare la sicurezza della circolazione, preservare, ove possibile, le tracce utili all'accertamento delle responsabilità, constatare i danni ai veicoli e Verificare l'eventuale presenza di feriti ecc.), rispetto ai quali quello di essere personalmente identificato costituisce solo uno degli aspetti, certamente significativo ma non esclusivo ai fini della verifica della riconducibilità del fatto storico all'ipotesi criminosa di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6"), perfettamente condivisibili nel peculiare contesto ivi emerso, in cui non emergeva la presenza di feriti, vanno opportunamente sviluppate ed integrate nell'odierna occasione.

3.1. Affinché la previsione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6, che impone all'utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi, abbia un senso, essa deve essere interpretata non già formalisticamente ma teleologicamente, con riguardo, cioè, allo scopo che il legislatore si prefigge, che è quello di far sì che il destinatario del precetto, in primo luogo, si fermi per rendersi conto dell'accaduto, inoltre eventualmente per mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti (art. 189 C.d.S., comma 7, costituente sviluppo logico-cronologico del comma precedente) e, comunque, per poter essere identificato nella prospettiva di eventuali azioni risarcitorie e/o di compiuta ricostruzione dell'accaduto; ciò, naturalmente, ove sia possibile.

Con la conseguenza che ottempererebbe soltanto formalisticamente, ma non realmente, colui che, pur fermatosi, mantenga, tuttavia, un atteggiamento ostile alla identificazione o concretamente impeditivo o elusivo ovvero colui che (come già ritenuto in più) occasioni dalla S.C.: v. Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734; Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, Mischiatti, Rv. 234581; Sez. 4, n. 34621 del 27/05/2003, Campisi, Rv. 225622) si fermi solo momentaneamente, per poi ripartire. Ciò come, per converso, non rispetterebbe il precetto dell'art. 189 C.d.S., comma 6, che impone di "fermarsi" ma non si esaurisce in ciò, ad esempio, colui che non si fermi ma prosegua la marcia pur gettando dal finestrino dell'auto il proprio biglietto da visita recante le indicazioni utili alla sua completa identificazione o che si allontani dal luogo dell'incidente pur essendo stato esattamente individuato, senza incertezze, da uno o più testimoni oculari ovvero ancora colui la cui immagine e la targa del mezzo siano state efficacemente videoriprese, sì da rendere, nel concreto contesto, estremamente agevole la compiuta identificazione dell'agente.

Deve, dunque, affermarsi che, affinché possa dirsi rispettato il precetto posto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6, l'agente deve effettuare una fermata che, per le concrete modalità, sia in grado di soddisfare le esigenze di genere potenzialmente pubblicistico, oltre che certamente privatistiche, di ricostruire compiutamente accaduto ed eventuali responsabilità, oltre che di verificare, sia pure con valutazione atecnica e sommaria, l'eventuale presenza di feriti, accertamento che sarebbe impossibile ove il soggetto si allontani e che costituisce il presupposto per l'applicazione del comma successivo: insomma, potrebbe dirsi che lo scopo avuto di mira dall'art. 189 C.d.S., valutato nel suo complesso, è quello di imporre ai consociati in genere (poi distinguendosi nelle disposizioni di dettaglio tra "utenti della strada", "persone coinvolte in un incidente" e "conducenti"), anzitutto, di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, per poi, con espressione di sintesi, "mettersi a disposizione" civilmente di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, addirittura contribuendo, per quanto possibile, nell'attesa dell'intervento della polizia stradale, a porre in essere le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a conservare immodificato lo stato dei luoghi (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 2).

3.2. In un settore estremamente pericoloso quale la circolazione stradale il legislatore ha previsto, dunque, il comportamento da porre in essere in caso di incidente (cfr. la rubrica del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189) non in attuazione di un generico e non coercibile dovere morale o civico ma come estrinsecazione di un obbligo di legge, variamente sanzionato, come si vedrà in prosieguo, per l'evenienza della sua inottemperanza, secondo una scala di gravità della condotta, attribuendo alla violazione dell'obbligo solidaristico talora rilievo penale e talaltra rilievo meramente amministrativo (infatti, come correttamente affermato dalla Corte territoriale alla p. 3 della sentenza impugnata, l'obbligo di fermarsi in presenza di soli danni alle cose, costituisce solo violazione amministrativa, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1, 4, 5 e 9).

Dunque, l'art. 189 C.d.S. contiene un modulato sistema di reazioni ordinamentali a fatti posti in essere dall'utente della strada (ergo: non soltanto dal conducente di veicoli a motore ma anche da parte di chiunque faccia della strada un uso conforme alla destinazione di essa, circolandovi personalmente, a piedi o a bordo di un mezzo, ovvero facendovi circolare persone, animali o cose delle quali debba rispondere: Sez. 4, n. 29428 del 08/05/2008, Giovanelli e altro Rv. 241894; in termini, più recentemente, Sez. 4, n. 32223 del 20/06/2018, Graci, Rv. 273092, e Sez. 4, n. 38396 del 10/07/2019, Ciarci, non mass., sub n. 1 del "considerato in diritto"), fatti non illogicamente stimati dal legislatore di diversa offensività e, dunque, connotati da differente disvalore. Si prendano in considerazione le seguenti ipotesi, in ordine di gravità e, conseguentemente, di afflittivi nelle conseguenze decrescente:

in caso di inottemperanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite, è prevista una sanzione penale maggiormente affittiva (reclusione da uno a tre anni, oltre alla sospensione della patente di guida per almeno un anno e sei mesi ex D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1 e 7); con le precisazioni che "Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario ne’ utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento" (Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; nello stesso senso, v. già in precedenza Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999, dep. 2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994, dep. 1995, Prestigiacomo, Rv. 201501) e che non rileva l'assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente la presenza di esiti indicativi del pericolo che dal ritardo nel soccorso possa derivare un danno alla vita o all'integrità fisica delle persone (Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Barbieri, Rv. 273255, in motivazione, v. punto n. 3 del "considerato in diritto");

in caso di inottemperanza dell'obbligo di fermarsi e - scilicet: di farsi identificare nelle concrete modalità di volta in volta possibili, per le ragioni sinora esposte - in caso di incidente con danno alle persone, è prevista una sanzione penale più lieve (reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla sospensione della patente per almeno un anno ex D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1 e 6); con la precisazione che "Il reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6 è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza (la Corte ha precisato come una diversa interpretazione che collegasse l'obbligo di fermarsi alla condotta da cui sia derivato un danno effettivo alle persone limiterebbe l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte)" (Sez. 4, n. 3982 del 12/11/2002, dep. 2003, Mancini, Rv. 223499; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 4, n. 7615 del 10/11/2004, dep. 2005, Verginella, Rv. 230816; Sez. 4, n. 34225 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369; Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012, dep. 2013, Meta, Rv. 254667);

in caso di inottemperanza all'obbligo di fermarsi ove si sia verificato un incidente con danno esclusivamente alle cose, ma non gà alle persone, è prevista a carico degli utenti della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al loro comportamento solo una sanzione amministrativa (cfr. Sez. 4, n. 12016 del 21/10/1994, Bargellini, Rv. 199694), ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 5, che prevede il pagamento di una somma oscillante tra 296,00 e 1.184,00 Euro e, nei casi di grave danno ai veicoli coinvolti, tali da comportare la necessità di revisione del mezzo, anche la sospensione della patente per non meno di quindici giorni;

infine, in ogni caso di incidente, sia con danni alle persone sia con danni alle cose (in ciò dovendosi rettificare la differente affermazione che si legge alla p. 3 della sentenza impugnata), i soli conducenti (non già, ad esempio, i pedoni), dopo essersi doverosamente fermati, sono tenuti a fornire le proprie generalità e le informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate e, ove queste non siano presenti, a comunicare loro nei modi possibili tali elementi, e ciò sotto comminatoria di una non elevata sanzione amministrativa (somma tra 85,00 e 338,00 Euro), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 4 e 9.

3.3. La evidente ratio solidaristica della disciplina complessivamente posta dall'art. 189 C.d.S., che emerge sin dall'incipit della norma (comma 1) e che deve guidare nella interpretazione della stessa è chiaramente spiegata nella motivazione (sub punti nn. 2.2. e 2.3. del "considerato in diritto") della già citata decisione di Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Barbieri, Rv. 273255, adottata in un caso di omissione di soccorso stradale, motivazione che si riferisce:

"Occorre in proposito ricordare che la condotta omissiva sanzionata dall'art. 189 C.d.S., comma 7, può considerarsi una ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall'art. 593 c.p., comma 2, (per la definizione del reato ex art. 189 C.d.S., comma 7, in termini di omissione di soccorso, Sez. 4, n. 20649 del 10/05/2012, Shehi, n. m.; Sez. 4, n. 9128 del 2/02/2012, Boffa, n. m. sul punto), del quale condivide l'oggettività giuridica e la condotta dell'omessa assistenza alla persona ferita, con l'aggiunta:

a) dell'elemento tipico del reato proprio mediante individuazione, nell'utente della strada al cui comportamento sia comunque ricollegabile l'incidente, del soggetto sul quale grava l'obbligo di garanzia, genericamente indicato nella norma generale in "chiunque";

b) di un antefatto non punibile, concretato dall'essersi verificato un sinistro stradale, idoneo a concretare una situazione di pericolo attuale, da cui sorge l'obbligo di agire.

Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l'incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo.

In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui all'art. 593 c.p., comma 2, e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l'obbligo di un intervento soccorritore. Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell'art. 189 C.d.S., comma 1, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post.

(...) Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell'obbligo giuridico di attivarsi previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 1, che attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso.

La posizione di garanzia trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne i nell'immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall'ascrivibilità agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all'integrità fisica".

Si tratta di condivisibile ragionamento, che pone in luce la vera e propria posizione di garanzia (secondo la nota e diffusa definizione, "Si delinea una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato", Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini e altri, Rv. 248849, nozione ulteriormente approfondita al par. n. 13 della motivazione in diritto, pp. 102-107, di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri) che il legislatore, già con il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 1, ha attribuito all'utente della strada che si trovi coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, naturalmente prima che si accertino le eventuali responsabilità ed a prescindere da esse, posizione di garanzia che ha lo scopo di proteggere da pericolo altri utenti che siano già stati coinvolti (art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7) o che siano coinvolgibili (art. 189 C.d.S., commi 2 e 3 e 9) nell'incidente. A tale posizione di garanzia è strettamente connesso l'obbligo, in una fase immediatamente successiva e connessa alla prima, in ogni caso di incidente, di agire in maniera collaborativa e di rendersi lealmente riconoscibili (commi 4, 5, 6 e 7 e 9), pur nella pluralità e varietà di situazioni concrete che possono presentarsi. Con il che risulta, in ultima analisi, confermata la esattezza della valutazione svolta nella parte finale della motivazione della sentenza invocata dal ricorrente, ove si legge che "Conseguentemente per il reato di "fuga" occorre valutare il comportamento complessivo dell'agente, che si deve concretizzare nell'immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell'incidente, comportamento da cui discende l'inottemperanza a tutta una serie di obblighi su di lui incombenti nell'immediatezza del fatto (salvaguardare la sicurezza della circolazione, preservare, ove possibile, le tracce utili all'accertamento delle responsabilità, constatare i danni ai veicoli e verificare l'eventuale presenza di feriti ecc.), rispetto ai quali quello di essere personalmente identificato costituisce solo uno degli aspetti, certamente significativo ma non esclusivo ai fini della verifica della riconducibilità del fatto storico all'ipotesi criminosa di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6" (così al punto n. 3 del "considerato in diritto" di Sez. 4, n. 44616 del 08/06/2017, Montefiore, non mass.).

4. Effettuate tali puntualizzazioni, si prende atto che la sentenza impugnata non ha sondato a sufficienza gli aspetti fattuali che potrebbero consentire di ritenere rispettata o meno da parte dell'imputato la previsione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, comma 6, nel caso di specie: in particolare, i giudici di merito non hanno fornito informazioni su quale fosse la concreta situazione al momento in cui l'ambulanza è partita con a bordo la signora (Soggetto 2) e non hanno chiarito se, nel dato contesto di fatto, fosse possibile o meno per l'imputato lasciare il nome e i dati identificativi alla donna ferita nell'attesa dei soccorsi, verificando se la stessa fosse in quel momento in grado di recepire o meno, ovvero ad altra persona, prima o dopo l'arrivo dell'ambulanza, e in particolare al teste (Soggetto 3), in quanto emerge (dalla p. 2 della sentenza di primo grado) che questi all'arrivo della Polizia municipale non era presente e che è stato successivamente contattato tramite il numero di cellulare, rimasto in memoria, con il quale era stato chiamato il "118", ne’ avendo specificato dopo quanto tempo sia arrivata sul luogo dell'incidente la Polizia Municipale. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, ove, in ipotesi, non vi fossero altre persone cui lasciare i propri dati, non sarebbe esigibile un'attesa senza termine dell'eventuale arrivo sul posto degli operatori di Polizia stradale.

In realtà, i giudici di merito hanno sostituito la necessaria puntuale ricostruzione della situazione che si presentava sul luogo e nel momento del fatto con un ragionamento ipotetico, sottolineando il possibile interesse dell'agente a non fare emergere che l'auto da lui condotta era sprovvista di assicurazione obbligatoria (p. 2 della sentenza impugnata e pp. 3-4 di quella di primo grado), argomento certo pertinente e significativo, ma che, in realtà, per le ragioni esposte, non risulta decisivo poiché, nell'evidenziare il possibile movente, "salta", tuttavia, il momento della verifica circa la concreta possibilità dell'agente di collaborare, come doveroso, sul luogo e nell'immediatezza alla propria identificazione.

5. Discende dalle considerazioni svolte che, assorbito ogni aspetto ulteriore, il primo motivo di ricorso, che si incentra sull'an della responsabilità penale, non appare manifestamente infondato, sicché sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a sette anni a mezzo dal fatto.

Il ricorso, infatti, per le ragioni esposte, non presenta profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e per dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del (OMISSIS); sentenza di secondo grado del 6 giugno 2017; prescrizione massima maturata, non essendo intervenuti eventi sospensivi, il 15 maggio 2019; atti pervenuti alla S.C. il 17 luglio 2019).

E appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, in considerazione delle non incongrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende la pronunzia in dispositivo.

6. La necessità dei segnalati approfondimenti da parte dei giudici di merito sulle circostanze di fatto indicate al punto n. 4 del "considerato in diritto" non consente alla Corte di legittimità di provvedere sulle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. (il Tribunale ha condannato in forma generica l'imputato al risarcimento dei danni, con assegnazione di provvisionale; la Corte territoriale ha confermato la statuizione; in entrambi i casi con vittoria di spese).

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione; la sentenza deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020.

 

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