Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 3345 del 31 gennaio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 3345 del 31/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189 del Codice della Strada, artt. 61 c.p., 575 c.p. e 589-bis c.p. - Omicidio stradale e omicidio volontario aggravato dai futili motivi - L'inseguimento a forte velocità da parte del conducente del furgone che travolge volontariamente il motociclista che poco prima gli danneggia lo specchio retrovisore, causando la morte della passeggera, non può prevedere ne la sussistenza dell'attenuante della provocazione ne' il reato di omicidio stradale, ma configura i reati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi ed il tentato omicidio.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa nei confronti di D. G. M., riqualificato il fatto di reato descritto al capo A, punto b) della rubrica secondo l'originaria imputazione e così riconfermata la relativa originaria qualificazione giuridica di tentato omicidio, ritenute prevalenti le attenuanti generiche già concesse all'imputato, riduceva la pena ad anni quattordici e mesi quattro di reclusione.

D. G. è imputato dei delitti di omicidio aggravato dai futili motivi e di tentato omicidio parimenti aggravato, reati commessi con un'unica condotta, per avere cagionato la morte di F. E. e avere posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte di P. M..

Secondo l'imputazione, il 9 luglio 2017 D. G. si era posto alla guida di un furgone Ford Transit, su cui erano trasportate la compagna e la figlia di età minore, pur trovandosi in stato di ebbrezza alcolica; non avendo concesso la precedenza al motoveicolo condotto da P. M., su cui viaggiava come trasportata F. E., e avendo il P., nella fase di sorpasso del furgone, colpito il suo specchietto sinistro, l'imputato si era posto all'inseguimento del motoveicolo con finalità punitiva allo scopo di investirlo; lo aveva raggiunto circa un chilometro e mezzo dopo il luogo dove era avvenuto il colpo allo specchietto sinistro, in corrispondenza di una rotatoria, dopo avere sorpassato diversi veicoli; contrariamente a quanto aveva fatto P., non aveva rallentato avvicinandosi alla rotatoria, tenendo completamente premuto il pedale dell'acceleratore, con la conseguenza che il furgone aveva investito il motoveicolo alla velocità di circa 100 km/h (mentre la velocità massima in quel punto era di 40 km/h); il motoveicolo era stato colpito con la parte antero-frontale dal Ford Transit nella ruota posteriore; entrambi i veicoli erano finiti nella isola rialzata della rotatoria, dove il furgone aveva travolto e sormontato la F. e ripetutamente colpito P.. La F. era deceduta sul colpo, mentre P. era stato ricoverato in prognosi riservata alla terapia intensiva del C.T.O. di Torino, da cui era stato dimesso solo il (OMISSIS).

D. G. risponde, altresì, del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) (Nuovo Codice della Strada) per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo risultato positivo all'alcoltest con valori di 1,42 g/l e 1,15 g/l nelle due prove eseguite.

La ricostruzione complessiva dell'evento non è contestata: il furgone condotto da D. G. - che si era posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica - proveniva da una stradicciola sterrata che si immetteva nella strada statale 24, ma non aveva concesso la precedenza al motoveicolo condotto da P.; il motociclista, forse stizzito per il rischio che aveva corso, nel superare il furgone, aveva colpito lo specchietto laterale, staccandone la parte riflettente di vetro; D. G. aveva iniziato un inseguimento durato per un chilometro e mezzo fino a quando aveva tamponato il motoveicolo con le conseguenze tragiche già riferite.

Il Giudice di primo grado aveva ritenuto esistente il dolo eventuale di omicidio volontario; di conseguenza aveva riqualificato l'imputazione di tentato omicidio nei confronti di P. come delitto di lesioni aggravate.

L'imputato, nell'atto di appello, aveva chiesto la qualificazione della condotta come delitto di omicidio stradale. Con riferimento alla ricostruzione dell'evento aveva stigmatizzato la sottovalutazione del gesto di P., che aveva rotto volontariamente lo specchietto del furgone; aveva sostenuto che l'inseguimento posto in essere da D. G. era finalizzato esclusivamente a leggere il numero di targa del motoveicolo, al fine di denunciare l'atto vandalico e chiedere il risarcimento del danno; aveva evidenziato che, come risultava dalle consulenze tecniche, l'imputato aveva bruscamente frenato prima dell'impatto con il motoveicolo, che aveva rallentato la sua corsa prima dell'ingresso nella rotonda stradale; aveva sostenuto l'inattendibilità della teste En., la quale aveva sostenuto di avere sentito D. G., subito dopo l'incidente, pronunciare la frase "non mi dispiace per nulla", risultando più credibile la versione dell'imputato; aveva contestato la ricostruzione della sentenza di primo grado, secondo cui D. G. era stato mosso dalla volontà di infliggere una punizione al motociclista, sostenendo che si era trattato di condotta colposa, non avendo l'imputato accettato la verificazione dell'evento letale e avendo tentato di evitare la collisione con una brusca frenata, aggiungendo che D. G. non poteva avere accettato la morte della giovane trasportata, nei cui confronti non albergava uno stato d'ira, nè poteva avere accettato le conseguenze di un tamponamento sulla compagna trasportata e sulla figlia.

L'appellante aveva, inoltre, censurato l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi, negando che l'evento fosse stato un mero pretesto per dar sfogo ad impulsi criminali; aveva, ancora, chiesto il riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

La sentenza riteneva che la prova fondamentale del processo fosse costituita dalle videoriprese della telecamera della (OMISSIS) S.r.l., che era puntata sulla rotonda, luogo dell'impatto. Le riprese permettevano di vedere il mezzo condotto dall'imputato "fare ingresso alla velocità di un proiettile, tagliare l'anello della rotatoria, salire sulla semicirconferenza destra dell'aiuola centrale, per colpire, speronare, tamponare e travolgere la moto dopo averla deliberatamente, volontariamente inseguita". Le sequenze del filmato non riprendevano il momento del tamponamento, ma facevano intravedere il moto del motoveicolo, già ribaltato sul fianco; otto secondi dopo era comparso sulla scena il furgone che si avvicinava a tutta velocità all'isola centrale rialzata, mentre il motociclista e la trasportata erano a terra e stavano scivolando sul piano stradale "agganciati" dal furgone mentre avanzava all'interno del rialzo erboso centrale. Il Ford Transit aveva trascinato la moto per pochi metri; il corpo del motociclista era stato proiettato davanti al furgone, mentre quello della trasportata era stato sormontato dalle ruote del veicolo; il suo casco sarebbe stato trovato sotto il furgone.

Questa dinamica smentiva la versione dell'imputato secondo cui egli si era avvicinato alla moto per rilevarne il numero di targa, dimostrando che, dapprima, D. G. aveva voluto costringere P. a fermarsi ad ogni costo e, poi, al presentarsi della prima occasione favorevole, costituita dal rallentamento del motoveicolo in vista della rotonda, aveva tamponato il motoveicolo con violenza per soddisfare il fine punitivo e ritorsivo. In effetti, era evidente che, per parlare con il motociclista che aveva rotto lo specchietto, D. G. doveva costringerlo a fermarsi; tenuto conto dell'altissima velocità di entrambi i veicoli, non potendo il furgone porsi davanti alla moto per costringerla ad arrestarsi, l'imputato aveva deciso di proseguire imperterrito e, alla prima occasione, di fermarla ad ogni costo, per rabbiosa ritorsione, per ingaggiare una colluttazione o per altri motivi. L'imputato aveva scelto senza esitazione la seconda via.

Ricostruendo il fatto, la Corte riteneva dati di fatto incontrovertibili la mancata precedenza da parte di D. G. al motoveicolo (che, pure, viaggiava ad una velocità elevata ed imprudente) e la volontarietà del gesto di P. nel colpire lo specchietto laterale del furgone con il braccio; riteneva inverosimile che D. G. avesse posto in atto l'inseguimento per riuscire a leggere il numero di targa del motoveicolo, versione smentita dalle trasportate e dallo stesso imputato, che aveva ammesso che egli non aveva alcuna possibilità di leggere la targa e che "si era fatto trascinare".

I testi G. e P. erano attendibili: il secondo aveva descritto l'inseguimento ad alta velocità del furgone nei confronti della motocicletta, aveva notato che il furgone era rientrato nella corsia in corrispondenza dello spartitraffico e aveva proseguito la sua corsa, puntando il motoveicolo che, pure, avrebbe potuto evitare sterzando bruscamente a destra. Ne G. ne’ P. avevano notato o sentito una frenata da parte del furgone; tutti i testimoni avevano percepito l'investimento come volontario ed evitabile; G. e P. avevano notato l'indifferenza e l'imperturbabilità di D. G. dopo l'investimento ed En. - anch'ella ritenuta credibile dalla Corte territoriale - lo aveva sentito dire: "non mi dispiace per nulla" (P., peraltro, aveva sentito l'imputato affermare di non averlo fatto di proposito).

Secondo la Corte territoriale, l'azione di frenata del furgone - posta in essere 1,8 secondi prima dell'impatto - non permetteva di escludere il dolo: il tamponamento era stato preceduto da un inseguimento finalizzato a fermare il motociclista: era, quindi, un dolo di tentativo di violenza privata a ritorsione di un danneggiamento. Il furgone aveva raggiunto la velocità di 137 - 138 km/h e, in conseguenza della frenata, al momento dell'urto l'aveva ridotta a 100 km/h. Secondo il consulente del Pubblico Ministero, la diminuzione della velocità era frutto di una frenata modesta, inferiore a quella di emergenza, mentre, secondo il consulente della difesa, era stata energica e inchiodante. La Corte dava atto del contrasto ed osservava che, secondo la ricostruzione del consulente della difesa, la frenata era finalizzata esclusivamente a meglio controllare il mezzo mentre, secondo quella del consulente del P.M., emergeva un dolo di proposito, avendo l'imputato rilasciato il freno dopo avere ridotto la velocità.

La sterzata, poi, era stata del tutto irrilevante, tanto che il furgone aveva colpito la moto nella ruota posteriore con la parte centrale anteriore: correttamente il teste P. aveva riferito di avere avuto l'impressione che il conducente del furgone, che pure avrebbe potuto "buttarsi" tutto a destra per evitare l'impatto, mirasse al motoveicolo.

La Corte territoriale dissentiva dalla ricostruzione del giudice di primo grado della sussistenza del dolo eventuale di omicidio: colui che, allo scopo di fermare ad ogni costo altro utente della strada motorizzato, lo investe alla velocità di 100 km/h, si rappresenta e alternativamente vuole, anche per l'ormai certa collisione tra due mezzi, esattamente ciò che era accaduto: o la morte o il grave ferimento del conducente e della trasportata. L'imputato aveva dichiarato di avere notato che la moto aveva frenato nell'avvicinamento alla rotonda, ne aveva approfittato per avvicinarsi e si era limitato a decelerare, e non a frenare: evidentemente egli si era rappresentato le ormai inevitabili gravi conseguenze per i due soggetti e, mettendole in conto, le aveva accettate; si trattava di dolo diretto perché l'agente si era rappresentato la verificazione dell'evento come conseguenza pressoché certa o altamente probabile della sua condotta (tenuto conto, per di più, della diversa massa dei due veicoli e del fatto che quello tamponato era a due ruote). D. G. non aveva frenato neppure alla vista della luce dello stop del motoveicolo.

Di conseguenza, non vi era stata mera adesione psichica all'evento non voluto per il caso in cui si verificasse, ma un apposito inseguimento e un tamponamento - entrambi voluti - che avevano prodotto la morte e il ferimento. Se, durante l'inseguimento, D. G. avesse travolto e ucciso taluno, si sarebbe potuto parlare di dolo eventuale o di colpa cosciente; ma il tamponamento della motocicletta, con le conseguenze sulle persone offese, non era un "evento collaterale" ma un evento voluto.

Nel trattare la questione della natura del dolo o della colpa, la Corte ricordava i precedenti riportati da D. G.: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concomitanza al rifiuto di sottoporsi a test alcolimetrico, nonchè violenza e minaccia e lesioni ai danni di un'automobilista per una questione di viabilità: in questa seconda occasione, egli aveva tagliato la strada all'autovettura con il suo furgone Ford Transit, costringendola a fermarsi, aveva afferrato la conducente per il collo e l'aveva minacciata di morte. In epoca più risalente, D. G. aveva frantumato con un pugno il vetro di un autobus di linea con cui aveva avuto una lieve collisione dopo che l'autista aveva rifiutato di sottoscrivere la constatazione amichevole di incidente.

La sentenza sottolineava che la durata dell'inseguimento e il percorso effettuato (un chilometro e 700 metri) erano più che sufficienti per una desistenza che invece, non si era verificata; ancora, risultava significativo il comportamento post delictum; vi era la certezza che l'impatto avrebbe causato l'evento infausto per i motociclisti, mentre non sussisteva rischio particolare per gli occupanti del furgone. L'obiettivo perseguito era stato raggiunto, anche se la morte di P. M. non si era verificata per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato.

La Corte riteneva sussistente l'aggravante dei futili motivi, ricordando che la versione dell'imputato di avere posto in essere l'inseguimento per leggere la targa del motoveicolo era inverosimile. Il motivo era futile non solo per l'evidente sproporzione tra la causa che aveva condotto il colpevole ad agire rispetto al bene giuridico leso, ma anche per il carattere insignificante del primo. L'aggravante avrebbe dovuto essere applicata anche se fosse stata predominante la finalità ritorsiva - punitiva.

Veniva respinto il motivo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione dell'attenuante della provocazione: fermo restando che il gesto di P. M. era stato illecito, mancava palesemente la proporzionalità tra tale fatto ingiusto e la condotta posta in essere dall'imputato; inoltre, l'attenuante era incompatibile con il motivo futile.

La Corte riteneva prevalenti le attenuanti generiche sull'aggravante in contestazione e rideterminava la pena nella misura sopra indicata.

2. Ricorrono per cassazione i difensori di D. G. M., deducendo, in un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta come omicidio doloso anziché quale omicidio stradale ex art. 589-bis c.p..

Il Giudice di primo grado aveva dato atto che l'imputato aveva effettuato una frenata e una sterzata di emergenza, ma aveva confermato la sussistenza del dolo eventuale di omicidio, ritenendo che tali manovre tardive non avessero valenza scriminante, non essendo state frutto di un ripensamento rispetto al proposito iniziale.

La difesa aveva sottolineato che la sentenza di primo grado aveva differenziato il dolo iniziale della condotta dal dolo finale, ritenendo prevalente il primo, nonostante la frenata e la sterzata fossero una manovra, decisa e convinta, contraria all'impatto, rilevando ciò che, in quel momento, l'agente si era rappresentato e aveva voluto: appunto, evitare l'impatto. Per ritenere sussistente il delitto di omicidio volontario era necessario che la volontà previsionale omicidiaria sorreggesse tutta l'azione e persistesse fino al compimento dell'evento. Il ragionevole dubbio sull'atteggiamento psicologico dell'imputato giustificava la qualificazione della condotta come omicidio stradale.

La Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi con le argomentazioni esposte nell'atto di appello e aveva ritenuto che il dolo fosse un dolo diretto alternativo soggettivo, escludendo l'adozione da parte di D. G. di qualsiasi manovra di emergenza, anche solo tentata.

L'iter argomentativo risultava, così, congetturale, manifestamente illogico, gravemente contraddittorio e travisante gli elementi probatori a disposizione. Per di più, la ricostruzione adottata dalla Corte territoriale non si conformava a quella del primo giudice realizzando, di fatto, una reformatio in peius per la quale non esisteva alcuna motivazione rafforzata.

Il primo travisamento denunciato ha per oggetto quanto emergeva dalle videoriprese delle telecamere di sorveglianza della (OMISSIS) di (OMISSIS): secondo la Corte territoriale, tramite le stesse si poteva vedere il mezzo condotto dall'imputato fare ingresso nella rotonda a velocità altissima, tagliare l'anello della rotatoria, salire sulla circonferenza destra dell'aiuola centrale per colpire, speronare, tamponare e travolgere la moto dopo averla deliberatamente e volontariamente inseguita. Si trattava di descrizione che contrastava con quanto osservato dalla stessa motivazione in un passo successivo e che era in insanabile contrasto con quanto accertato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, la cui consulenza era stata riportata integralmente nella motivazione della sentenza di primo grado.

I filmati non riprendevano alcuno speronamento o tamponamento da parte del furgone: le telecamere, infatti, non coprivano il punto dove era avvenuto l'urto tra i due veicoli, che erano comparsi nelle riprese quando la moto era già ribaltata sul piano stradale e avanzava agganciata al furgone.

Poiché la motivazione riteneva il filmato la "prova fondamentale del processo", il travisamento travolgeva l'intera sequenza logica dell'impianto motivazionale, soprattutto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, impedendo di considerare le manovre di emergenza messe in atto immediatamente prima del tamponamento - indubbiamente tardive e inutili dal punto di vista oggettivo - come dimostrative di una volontà opposta al tamponamento della motocicletta.

Un secondo travisamento riguarda la natura e l'intensità della frenata.

Dalla centralina del furgone emergeva con certezza che D. G. aveva azionato esclusivamente il pedale del freno per quattro secondi e mezzo, cominciando un secondo e mezzo prima dell'impatto; la frenata aveva portato a ridurre la velocità del veicolo da 137 km/h a 100 km/h in due secondi. Si trattava di una "frenata emergenziale" e non modesta, come aveva ritenuto la Corte territoriale, facendo leva sulla relazione del consulente del Pubblico Ministero che, del resto, nella integrazione alla consulenza, aveva ammesso che D. G., almeno inizialmente, aveva azionato intensamente il pedale del freno. La motivazione dava atto, inoltre, del rilascio del pedale del freno in realtà mai avvenuto, considerandolo un "ulteriore eclatante elemento indiziante", confondendolo con gli effetti dell'entrata in funzione del sistema ABS ampiamente spiegati dai due consulenti tecnici.

In definitiva, era frutto di travisamento l'affermazione della sentenza secondo cui nessuna manovra di emergenza era stata tentata, atteso che la frenata era stata completa, continua ed emergenziale, senza alcun rilascio volontario del freno: un'azione incompatibile con la volizione dell'evento.

Anche la sterzata di emergenza era stata valutata dalla Corte territoriale con un travisamento dei dati: la motivazione si era limitata a valorizzare il punto di impatto tra i due mezzi (la parte centrale della struttura anteriore del furgone e la ruota posteriore del motociclo), senza tenere conto che la sterzata prima dell'impatto, anche se oggettivamente tardiva e inutile, dimostrava l'elemento soggettivo che aveva sostenuto l'intera condotta dell'imputato.

Secondo il ricorrente, avendo la Corte territoriale espresso una valutazione difforme da quella del Giudice di primo grado su questo aspetto, avrebbe dovuto esprimere una motivazione rafforzata. In effetti, la manovra di emergenza posta in essere prima dell'impatto smentiva l'affermazione secondo cui D. G. aveva voluto il tamponamento perché il suo unico fine era quello di fermare la motocicletta ad ogni costo e riportava l'intera condotta nell'ambito di operatività dell'art. 589-bis c.p., a prescindere dall'animus iniziale che aveva sorretto la prima fase dell'inseguimento del motoveicolo.

Sotto questo profilo, il ricorrente sottolinea che gli elementi evidenziati dai giudici del merito per affermare l'esistenza del dolo - lo stato di alterazione derivante dall'assunzione di alcool e la pluralità delle violazioni del codice della strada - sono stati codificati dal legislatore quali indicatori della colpa mediante l'introduzione dell'art. 589-bis c.p..

Costituiva una forzatura ritenere che D. G. avesse tenuto la condotta per punire il motociclista o per costringerlo a fermarsi ad ogni costo, anche tamponandolo: gli elementi probatori acquisiti dimostravano che D. G. non aveva mai raggiunto il motoveicolo se non all'altezza della rotatoria dove era avvenuto l'urto; era quindi inutile utilizzare il clacson o il lampeggiamento; ancora: l'avvicinamento alla motocicletta costituiva l'unico modo per poterne leggere la targa; l'imputato non aveva posto in essere nessuna condotta dimostrativa dello scopo punitivo, ma solo la volontà di raggiungere il motoveicolo.

In definitiva, la condotta era stata imprudente, senza alcuna previsione degli eventi lesivi, come dimostrava la manovra di emergenza messa in atto prima dell'urto.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 610, 586, 589-bis e 590 c.p. e vizio di motivazione: dal dolo di violenza privata attribuita all'imputato era stata fatta discendere la responsabilità per il delitto di omicidio volontario e non i delitti di cui all'art. 586 c.p. o di cui all'art. 589-bis c.p..

La motivazione dava atto, sulla base delle dichiarazioni della compagna dell'imputato, trasportata sul furgone, che con l'inseguimento del motoveicolo D. G. voleva costringere il motociclista a fermarsi, quindi con un dolo di tentata violenza privata; tuttavia, in un passo successivo, si sosteneva che l'inseguimento era stato posto in essere per fermare ad ogni costo, anche tamponandolo, il motoveicolo. Si trattava di atteggiamenti psicologici ben diversi tra loro, in quanto l'evento voluto, nel primo caso, era l'arresto del motociclista, mentre nel secondo l'urto con il motoveicolo. Era impossibile far rientrare entrambe le finalità nel dolo diretto alternativo di omicidio, essendo necessaria una corrispondenza e un legame reciproco tra la volontà e l'evento.

Di conseguenza, se l'inseguimento aveva come unico fine quello di costringere P. a fermarsi, la condotta non poteva essere qualificata come omicidio volontario, ma, piuttosto, come morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.).

In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 1.

Non era sufficiente evidenziare la sproporzione tra il reato e la ragione soggettiva che lo aveva determinato: occorreva un ulteriore giudizio volto a verificare se tale sproporzione fosse espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, che si connotasse come il mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, del tutto avulso da uno scopo che non fosse la mera commissione del reato. Il movente doveva essere identificato con certezza.

La motivazione sul punto conteneva mere formule astratte e tautologiche, in contraddizione con la valutazione del gesto di P. come improvvido e pericoloso nonché idoneo a suscitare una reazione. La Corte, nel confermare la sussistenza dell'aggravante, non aveva esaminato la causa che aveva indotto l'imputato ad agire: l'atto illecito della rottura volontaria dello specchietto laterale.

In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 62 c.p., comma 1, n. 2 e vizio di motivazione con riferimento all'esclusione dell'attenuante della provocazione.

La sentenza aveva escluso la circostanza per mancanza di proporzionalità tra provocazione e reazione, ritenendo, inoltre, incompatibile l'attenuante con l'aggravante dei futili motivi. La pretesa di una proporzionalità tra provocazione e reazione integrava una violazione di legge: piuttosto avrebbe dovuto essere seguito il criterio dell'adeguatezza e del rapporto di causalità psicologica tra fatto ingiusto e reazione.

In un quinto motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena e, in particolare, per la minima riduzione operata in forza delle attenuanti generiche ritenute prevalenti.

La sentenza era priva di qualsiasi motivazione sui motivi di tale riduzione così limitata. Il ricorrente ricorda che il danno era stato integralmente risarcito e sottolinea il comportamento processuale dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Non sussistono i travisamenti della prova addebitati alla Corte territoriale. Quanto ai filmati della telecamera di sorveglianza, la motivazione riporta espressamente la circostanza che l'impatto tra i due veicoli non era stato filmato, in quanto il punto di impatto non era ripreso dalla telecamera; quindi, ricostruisce il sinistro non solo sulla base di quei filmati - che, comunque, ritiene importanti, perché riprendevano il furgone che proseguiva la sua corsa dopo avere tamponato il motoveicolo, travolgendo la motocicletta e il corpo della F. - ma anche sulla base delle dichiarazioni dei testimoni e sul contenuto delle consulenze tecniche. Piuttosto il ricorso, concentrandosi sulla frenata operata dall'imputato 1,5 (o 1,8) secondi prima dell'impatto e argomentando sulla sua intensità elude il nucleo essenziale della motivazione della sentenza.

2. In effetti, in primo luogo la sentenza contiene un'ampia e logica motivazione in ordine all'inverosimiglianza della versione sostenuta dall'imputato secondo cui egli aveva messo in atto l'inseguimento della motocicletta condotta da P. al fine di leggerne la targa: non solo l'imputato era stato smentito dalla compagna L. M. Z. (che, del resto, anche nelle fasi successive al sinistro, non aveva fatto alcun riferimento a tale finalità, riferendo, piuttosto, che P. aveva tirato un pugno allo specchietto del furgone, pag. 26 sentenza), ma era stato lo stesso imputato ad ammettere che la giustificazione era falsa: la sentenza riporta la frase: "Mi ero reso conto che non avevo nessuna possibilità, ma in quel momento lì mi sono fatto trascinare, anche perché la moto non ha preso spazio da convincermi a mollarla lì e io stupidamente mi sono fatto trascinare...".

Da questa prima conclusione, la sentenza trae la conseguenza che la finalità dell'inseguimento fosse quella di fermare il motociclista in un modo o nell'altro: quindi, tagliandogli la strada - come l'imputato aveva fatto in un episodio precedente, ricordato dalla sentenza - ovvero, se non era possibile, tamponandolo.

In effetti, questo passaggio è logico ma è implicitamente rifiutato dal ricorrente: l'"essersi fatto trascinare" - per usare l'espressione adottata dall'imputato - altro non poteva significare che avere agito per un fine differente rispetto a quello inizialmente esposto e successivamente smentito; un fine che riguardava il motociclista che aveva fatto il gesto di rompere lo specchietto del furgone. La sentenza (pag. 17) riporta un altro passaggio delle dichiarazioni della L. Z. nel quale la stessa riferiva che D. G. voleva "parlare per capire perché l'ha rotto, lo specchietto".

Ma questa finalità, tenuto conto della velocità del motoveicolo, era impossibile, anche mantenendo la massima velocità possibile per il furgone: cosicché è logica la conclusione della Corte territoriale secondo cui D. G. si era reso conto che non avrebbe mai "parlato" con il conducente del motoveicolo, perché non sarebbe mai riuscito a fermarlo se non tamponandolo. La sentenza ricorda, inoltre, che, nel corso dell'inseguimento l'imputato non aveva effettuato nessuna segnalazione al motoveicolo che stava inseguendo (uso del segnale acustico, lampeggiamento) per far capire al suo conducente che doveva fermarsi.

3. Alla luce di questa logica e convincente ricostruzione dell'animus dell'imputato, fattosi "trascinare" nell'inseguimento del motoveicolo, la sentenza analizza l'intera fase dell'inseguimento.

In particolare, viene ritenuto rilevante un passo dell'interrogatorio dell'imputato riguardante la fase precedente alla frenata. La sentenza di primo grado lo riportava per intero (pag. 11 sentenza di primo grado): "Quando siamo arrivati in prossimità della rotonda, io ho davanti la moto e vedo lo stop accendersi; io rallento ma non freno perché pensavo che lui proseguisse la corsa, affrontando in velocità la rotonda; immediatamente dopo mi sono reso conto che il motociclista si era quasi arrestato perché me lo sono visto troppo vicino, quindi ho frenato, ma il furgone grippava; ho tentato di sterzare per evitarlo quando ero a pochi metri dalla moto, ma c'è stato l'impatto.... Tra me e la moto non vi erano ostacoli ne’ altre autovetture. La strada era libera nel senso che non c'era traffico in entrambi i sensi di marcia. In quel momento, avvicinandomi alla rotonda, io guardavo se nella rotonda vi erano altre autovetture perché in quel momento l'inserimento di altre autovetture sulla rotonda non sarebbe stato positivo. Non era positivo perché sia io che la moto in quel momento procedevamo a forte velocità. Mentre guardavo nella rotonda per vedere se qualcuno transitava, per un attimo ho perso di vista la moto che avevo davanti. Ho ributtato lo sguardo sulla strada e la distanza tra me e la moto si era ridotta notevolmente".

La sentenza pone l'accento sulla fase precedente: quella in cui l'imputato, che aveva visto la moto che frenava, aveva continuato ad accelerare e non aveva frenato, come da lui ammesso (l'imputato sosteneva di avere "rallentato senza frenare", ma i dati tecnici analiticamente esposti nella sentenza di primo grado e richiamati in quella di appello dimostravano che, al contrario, egli aveva continuato a spingere al massimo il pedale dell'acceleratore); ciò era avvenuto a 500 metri dalla rotonda: quindi, secondo la Corte, D. G. aveva approfittato del rallentamento della motocicletta per avvicinarsi alla stessa e, poiché la sua intenzione era quella di fermarla, ma egli si era reso conto che ciò non sarebbe stato possibile, aveva scelto di tamponarla.

In definitiva, l'investimento era stato volontario, previsto e voluto.

Gli elementi che confermano questa ricostruzione non sono affatto secondari o evanescenti.

I testimoni - la cui attendibilità viene vagliata dalla sentenza - avevano escluso una frenata da parte del furgone: non perchè la stessa non fosse avvenuta (come dimostravano i dati tecnici), ma perchè era palesemente tardiva e ininfluente sull'investimento; gli stessi testimoni avevano, poi, escluso una sterzata - che pure sarebbe stata possibile - finalizzata ad evitare l'impatto, tanto che uno di essi aveva avuto l'impressione che il conducente del furgone "mirasse" alla motocicletta.

Ancora: il comportamento tenuto dall'imputato successivamente al disastroso impatto era stato descritto unanimemente dai testimoni come dimostrativo di assoluta indifferenza verso la sorte dei due giovani; addirittura, la teste En. lo aveva sentito dire che non gli dispiaceva per niente di quanto accaduto.

4. Alla luce di questa ricostruzione complessiva - da ritenersi completa e niente affatto travisante i dati tecnici che, per la massima parte, erano in realtà pacifici - si comprende che il tentativo del ricorrente di distinguere nettamente il dolo iniziale che muoveva D. G. quando si era posto all'inseguimento del motoveicolo da quello "finale", che avrebbe contraddistinto la condotta dell'imputato nei due secondi immediatamente precedenti l'impatto, risulta artificioso e non scalfisce l'argomentazione logica della sentenza: la sentenza spiega chiaramente perché quella frenata non dimostrasse affatto la volontà di D. G. di evitare l'impatto con il motoveicolo, che era proprio il risultato che l'imputato aveva previsto, voluto e perseguito con l'inseguimento.

Che, poi, le conseguenze dell'investimento fossero del tutto previste - sia per la velocità dei mezzi, sia per la diversa stazza, sia perché il mezzo investito era un veicolo a due ruote - non è particolarmente arduo comprendere.

5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Non vi è alcuna contraddizione nell'argomentazione della sentenza in ordine alla volontà dell'imputato di costringere il conducente del motoveicolo a fermarsi: se D. G. avesse avuto la possibilità di tagliare la strada al motoveicolo (come aveva fatto in un precedente episodio), lo avrebbe fatto; ma - come chiarisce la motivazione - tale possibilità si era subito dimostrata insussistente, attesa la velocità tenuta da P.: il furgone, benché (come dimostravano i dati tecnici) D. G. tenesse spinto il pedale dell'acceleratore al 100%, non riusciva a raggiungere il motoveicolo e quindi non lo avrebbe mai superato. Restava, quindi, la possibilità di approfittare della diminuzione della velocità derivante dall'approssimarsi alla rotonda per avvicinarsi alla motocicletta e tamponarla.

Non era, quindi, possibile qualificare la condotta dell'imputato ai sensi dell'art. 586 c.p., in quanto ciò che era previsto e voluto era il tamponamento del motoveicolo, con tutte le inevitabili conseguenze.

6. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza correttamente ritiene sussistente l'aggravante dei futili motivi dopo aver ribadito che la finalità evocata dall'imputato - quella di leggere la targa del motoveicolo - era inverosimile.

Se la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (da ultimo, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103), risulta con evidenza la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza.

D'altro canto, i precedenti specifici di cui si era reso protagonista l'imputato ampiamente descritti nella sentenza impugnata - apparivano indicativi degli impulsi violenti di D. G. e del loro sfogarsi in conseguenza degli eventi della circolazione stradale.

7. La motivazione del mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione è adeguata e il relativo motivo di ricorso deve essere rigettato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (da ultimo, Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M.C., Rv. 271799): come argomentato nel paragrafo precedente, se l'inseguimento e il voluto tamponamento del motoveicolo era stato frutto degli istinti violenti dell'imputato, evidentemente la rottura dello specchietto del furgone da parte di P. non aveva determinato lo stato d'ira in conseguenza del quale D. G. aveva tenuto la condotta contestata, ma era stato un gesto che aveva fatto scattare quell'impulso violento da cui l'imputato si era lasciato "trascinare", come dallo stesso ammesso.

Correttamente, quindi, la sentenza collega il diniego della attenuante con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi in quanto - almeno nel caso concreto in oggetto - la motivazione delle due decisioni è almeno in parte sovrapponibile.

8. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato.

Benchè la sentenza impugnata non contenga un'espressa motivazione sulla misura della diminuzione di pena operata in forza delle attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha ritenuto prevalenti rispetto alle aggravanti, dal complesso della motivazione si comprende che tale diminuzione è stata ponderata: da una parte, la sentenza dà atto dell'integrale risarcimento del danno successivamente alla sentenza di primo grado, dall'altra, in numerosi passi, descrive la personalità negativa dell'imputato, le molteplici esperienze giudiziarie vissute sempre in occasione di diverbi e contrattempi stradali, fattori scatenanti di impulsi violenti e incontrollati, episodi che ne dimostrano la pericolosità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2022.

 

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