CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 9-bis CdS
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare

(Vedi art. 9-bis del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000,00 a euro 100.000,00. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
   2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
   3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
   4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.
   5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
   6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

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OSSERVAZIONI

* La condotta più grave prevista in premessa al comma 1 dall'art. 9-bis del C.d.S. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato ..." è riferita, ad esempio, all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) che, nel corso di una competizione sportiva non autorizzata in velocità con veicoli a motore ben si configura, vista l'inevitabile associazione di varie figure alla sfida, ognuna delle quali (almeno tre) assolve un compito ben preciso (configurando un minimo di organizzazione nello svolgimento della competizione).
* Nelle competizioni sportive non autorizzate in velocità con veicoli a motore, vengono individuati varie figure, ognuna delle quali assolve un compito ben preciso:

  • con il termine "organizzatore" si intende colui che predispone, coordina o regola l'attività di soggetti terzi impegnati in una competizione sportiva;
  • con il termine "promotore" si intende colui che ha ideato lo svolgimento della competizione sportiva;
  • con il termine "direzione" si intende colui che sovrintende allo svolgimento della competizione sportiva durante la quale ha facoltà di prendere decisioni legate alla fase attiva della competizione stessa;
  • con il termine "agevolazione" si intende colui che, durante lo svolgimento della competizione sportiva, è preposto ad eliminare eventuali impedimenti od ostacoli che potrebbero influire sulla sfida.
  •  con il termine "partecipante", infine, si intende colui che prende parte attivamente alla sfida (concorrente).

Nella maggior parte dei casi uno stesso soggetto può assolvere contemporaneamente a due o più compiti.
* In occasione della contestazione di violazioni del Codice della Strada aventi carattere penale (es.: artt. 9 bis, 9 ter, 186, 187, 189 C.d.S.) non deve mai essere utilizzato il verbale di contestazione per documentare l'accertamento di reati.
In tali ipotesi, come previsto dall'art. 220 C.d.S., si applicano le disposizioni degli art. 347 ss del Codice di Procedura Penale che impongono all'agente o all'organo accertatore di documentare l'attività d'indagine compiuta secondo le forme previste dalle disposizioni dello stesso Codice. Anche se i dati relativi alle suddette violazioni continueranno ad essere registrati all'interno del sistema di gestione informatizzata (Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/1/34212/131/S/1/1 del 21.12.2004 - Nuovo modello di verbale di contestazione per violazione delle norme del codice della strada e normativa complementare. Mod. 352 Pol. Str. - Istruzioni per la gestione e la compilazione.).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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