Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 33968 del 15 settembre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33968 del 15/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Omissione di soccorso - Il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente dopo un investimento esiga un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha ritenuto V. G. colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1, 6 e 7.

2. Il (OMISSIS), B. G., alla guida della propria auto, procedeva lungo (OMISSIS), quando una vettura bianca, attraversando la strada senza fermarsi al semaforo rosso, impattava contro la sua, colpendola sull'angolo posteriore sinistro e provocandole un testa-coda. Il G. riportava lesioni consistite in "distrazione rachide cervicale"; la sua vettura risultava visibilmente danneggiata, con un'evidente introflessione sul lato posteriore sinistro. Intervenuto sul luogo dell'incidente, l'agente di polizia municipale, B. G., riferiva che, all'arrivo degli operanti - la persona offesa già condotta in ospedale -, non erano presenti l'altra vettura e il suo conducente. Sul posto, era sentito il testimone oculare, P.M., il quale indicava il numero di targa del veicolo investitore che, in seguito agli accertamenti esperiti, era risultato privo di copertura assicurativa. Sentito in dibattimento ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il P., che era intervenuto per attivare i soccorsi, ha raccontato di aver visto una Fiat Panda bianca attraversare l'incrocio, senza fermarsi al semaforo rosso, la quale andava a scontrarsi contro il veicolo del G.; che, dopo l'impatto, la Fiat Panda si era fermata per poi ripartire, allontanandosi.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola sei motivi con cui deduce:

3.1. Erronea applicazione degli artt. 507 e 523 c.p.p., nonché vizio di motivazione sul punto. Il ricorrente lamenta che il giudice di prime cure abbia ammesso ex art. 507 c.p.p. l'esame del teste P., nonostante la discussione fosse già conclusa e il medesimo giudice si fosse già ritirato in camera di consiglio. Non si trattava, inoltre, di nuovo mezzo di prova, ma di prova già nota al pubblico ministero e in relazione alla quale il pubblico ministero di udienza aveva rinunciato alla richiesta ex art. 507 c.p.p., a seguito dell'opposizione della difesa. Nulla poi avrebbe motivato il giudice del gravame in merito al rilievo della tardività dell'ordinanza del giudice di prime cure, sopra richiamata.

3.2. Violazione di legge processuale con riferimento all'art. 195 c.p.p., comma 4, avendo entrambi i giudici del merito utilizzato le dichiarazioni del teste di p.g. B. in merito al contenuto del verbale delle s.i.t. di P.M. (poi esaminato ai sensi dell'art. 507 c.p.p.), il quale non aveva peraltro confermato quanto riferito dal citato teste di p.g..

3.3. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 27 Cost., art. 533 c.p.p., comma 1, e art. 189 C.d.S., commi 6 e 7. I Giudici del merito erroneamente hanno identificato l'imputato quale autore del fatto reputando, sulla base di una massima di esperienza, che il proprietario del veicolo coincida con la figura del conducente, così imponendo all'imputato l'onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti.

3.4. Carenza di motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7: non si rinviene, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione in ordine alle due differenti condotte contestate e ritenute, entrambe, integrate. La Corte territoriale motiva in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo unicamente con riguardo alla fuga (art. 189 C.d.S., comma 6), mentre nulla viene detto sulla integrazione della condotta di cui al comma 7. Trattandosi di due fattispecie distinte, l'obbligo motivazionale può dirsi adempiuto solo laddove le investa entrambe.

3.5. Erronea applicazione dell'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7. La Corte di appello di Torino non tiene presente che, di recente, la Corte di cassazione ha ritenuto che, al fine di ritenere integrato il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6 il giudice debba vagliare la consapevolezza del danno in capo all'agente.

3.6. Erronea applicazione dell'art. 81 c.p. con riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 8, relativamente alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria: trattandosi, nel caso di specie, di condotte (quelle di cui ai commi 6 e 7) a tal punto ravvicinate, quasi fossero un'unica condotta, potrebbe applicarsi la continuazione tra le stesse, atteso che l'esclusione della continuazione concerne violazioni commesse con più azioni od omissioni.

4. In data 31/03/22, l'avv. L. C., difensore dell'imputato, ha fatto pervenire conclusioni ed allegati a sostegno del ricorso.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito, nel disattendere l'eccezione di nullità oggetto della valutazione censurata con il motivo di ricorso, ha affermato che l'ordinanza ai sensi dell'art. 507 c.p.p., non presenti profili di irritualità, poiché "la norma attribuisce al giudice un potere di integrazione istruttoria che non patisce limitazioni nell'ambito delle prove ammissibili, trattandosi di un potere/dovere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, così come sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione". Si tratta di conclusione coerente con il dettato normativo (cfr. art. 507 c.p.p. e art. 525 c.p.p., comma 3) e con i principi di matrice giurisprudenziale, alla luce dei quali va ribadito che l'art. 507 c.p.p., con l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d'ufficio del giudice, con la conseguenza che alcuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l'integrazione probatoria in tempi successivi alla conclusione della fase istruttoria (Sez. 3 n. 37077 del 19/12/2014, dep. 2015, Xu, Rv. 265174). Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova, infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, è talmente ampio da poter essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, tutte le volte in cui sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 1, n. 3979 del 28/11/2013, dep. 2014, P.G. in proc. Milano, Rv. 259137), non sussistendo alcuna nullità o inutilizzabilità delle prove così acquisite anche in ipotesi in cui esse siano state irregolarmente indicate dalle parti (Sez. 5 n. 8394 del 02/10/2013, dep.2014, Tardiota, Rv. 259049).

3. Manifestamente infondato si appalesa anche il secondo motivo di ricorso relativo all'asserita violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4, poiché il teste di polizia giudiziaria B.G. non ha riferito sul contenuto delle dichiarazioni rese a verbale dal teste P., ma sul mero fatto - desumibile dal verbale di s.i.t. del P. - delle modalità di acquisizione del dato della targa del veicolo, datosi alla fuga dopo l'incidente. L'acquisizione della fonte diretta P., peraltro, non era stata richiesta ne dal pubblico ministero (se non ai sensi dell'art. 507 c.p.p., salvo rinunciarvi al termine del dibattimento) ne’ dalla difesa, sicché alcuna inutilizzabilità avrebbe potuto ipotizzarsi, essendo questa vincolata alla richiesta di escussione della persona fonte di informazione.

3.1. Parimenti infondata è anche la doglianza relativa al punto della motivazione in cui il giudice di appello ritiene che il mancato ricordo da parte del P. (in merito alla circostanza di aver egli rilevato la targa) "nulla toglie alla valenza probatoria del dato". Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale "In tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste "de relato" in quanto, da un lato, l'art. 195 c.p.p. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, Pisani Gian Piero, Rv. 277062; Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, N., Rv. 261793; Sez. 1, n. 39662 del 07/10/2010, Valpiani, Rv. 248478). Nel caso di specie, la Corte del merito congruamente afferma che il fatto che il P., esaminato come testimone a distanza di tempo dei fatti, non ricordi se avesse o meno rilevato personalmente il numero della targa, nulla toglie alla valenza probatoria del dato, comunque immediatamente portato alla conoscenza degli operanti e del tutto congruente con marca, modello e colore della vettura che lo stesso teste ha descritto.

4. I motivi tre, quattro e cinque investono, sotto diversi profili, la responsabilità del ricorrente e possono, pertanto, essere trattati congiuntamente. Quanto al vizio di motivazione in punto di accertamento della disponibilità del veicolo, al momento del fatto, da parte dell'imputato e alla sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, il ricorrente articola le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. Di qui l'inammissibilità, essendo pacifica acquisizione della giurisprudenza della Suprema Corte che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (ex multis, Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Livrieri, Rv. 253893, ove, in motivazione, la S.C. ha precisato che la genericità dell'appello o del ricorso per cassazione va valutata in base a parametri diversi, e che soltanto in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; nello stesso senso, Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada ed altro, Rv. 258357).

Ciò detto, il Collegio osserva che l'impianto argomentativo della sentenza impugnata risulta puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, oltre che corretti in diritto, e perciò insindacabili in sede di legittimità. A sostegno della disponibilità del veicolo al momento del fatto da parte dell'imputato ha congruamente affermato che, secondo ordinarie regole di esperienza, è altamente probabile che, alla guida di un veicolo, si trovi il suo proprietario laddove si tratti di persona fisica. Anche con riguardo all'asserita inversione dell'onere della prova, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio della c.d. "vicinanza della prova": nell'ordinamento processuale penale, invero, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373): allegazione che, nel caso in disamina, non vi è stata. La Corte di appello peraltro osserva che "Il rilievo difensivo per cui a distanza di tempo dal fatto, il V. bene avrebbe potuto non ricordare a chi avesse prestato la vettura in quell'occasione è pienamente superato dal fatto che, poco tempo dopo il sinistro, l'imputato ha ricevuto notifica del verbale di contestazione amministrativa per la mancanza di copertura assicurativa, in cui era espressamente menzionato il sinistro, sicché avrebbe potuto, agevolmente e tempestivamente, indicare, ad esempio, che la circolazione del veicolo era avvenuta ad opera di altri, magari contro la sua volontà". L'imputato, invece, continua la sentenza impugnata, non ha mai inteso direttamente fornire una versione alternativa dei fatti e la riferibilità ad altri, neppure indicati, della determinazione del sinistro costituisce una mera prospettazione difensiva svincolata dalle emergenze processuali.

La sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, in relazione al quale viene riproposta la tesi difensiva in punto di carenza dell'elemento soggettivo del reato, è stata disattesa da entrambi i giudici di merito con argomentazioni anche corrette in diritto.

Giova preliminarmente ricordare che l'anzidetto comma 7 sanziona una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella repressa dal comma precedente, ossia quella del conducente che, coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite. In tale ultima evenienza, non basta la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica. Può, pertanto, affermarsi che il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente dopo un investimento esiga un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113). Dolo che, come si è più sopra ricordato, può ben configurarsi anche come eventuale (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046, la quale ha affermato che l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti. In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio.

Nello stesso senso anche Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239 - 01).

Nella vicenda in esame, la Corte di merito ha valorizzato le circostanze del caso concreto, con particolare riferimento alla violenza dell'urto, che ha impresso all'altra vettura una spinta tale da farle fare un testa-coda, ed univocamente indicative dell'idoneità del sinistro a provocare danni alla persona; alla condotta di guida successiva, consistita in una vera e propria fuga (la Fiat dell'imputato è ripartita sgommando), con ciò ampiamente confortando la valutazione in ordine alla piena consapevolezza in capo all'imputato dell'entità del sinistro provocato ed alla sua volontà di sottrarsi alla propria responsabilità. Ha altresì considerato il dato dirimente dell'assenza di copertura assicurativa, quale elemento che concorre ad individuare l'atteggiamento soggettivo dell'imputato al momento del fatto.

5. Manifestamente infondata risulta, infine, la doglianza concernente la durata della sospensione della patente di guida, sotto il profilo dell'omessa applicazione dell'art. 81 c.p.. La sentenza impugnata, invero, ha fatto applicazione del consolidato principio espresso da questa Corte per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia la L. n. 689 del 1981, art. 8, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 c.p. (Cfr. Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli Piero, Rv. 280544 - 01; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; nonché in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, per ciascuno dei quali è prevista un'autonoma durata, minima e massima, della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (e cioè: per l'ipotesi di cui al comma 6, in misura compresa tra uno e tre anni; quanto alla fattispecie di cui al comma 7, in misura compresa fra un anno e sei mesi e cinque anni). Il giudice, pertanto, ha ben applicato, cumulandole tra loro, le sanzioni previste dalle suddette norme, nel rispetto della misura indicata dai rispettivi minimi edittali.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2022.

 

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