Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 27642 del 15 luglio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27642 del 15/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Comportamento in caso di sinistro stradale - Fuga e omissione di soccorso alla persona ferita - Il reato di fuga dopo un incidente stradale e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente alla persona ferita, previsti da due differenti commi dell'art. 189 C.d.S., configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica e, pertanto, è possibile che sia posto in essere l'una senza che necessiti l'integrazione anche dell'altra, non ricorrendo alcuna necessaria connessione logica, ovvero un'indispensabile antecedenza temporale, tra l'una e l'altra fattispecie.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 febbraio 2020 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 19 dicembre 2018, ha assolto P. L. dal reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, art. 189, comma 6, rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in quella di anni uno di reclusione, al contempo riducendo la durata della sospensione della patente di guida in anni uno e mesi sei di reclusione.

1.1. In primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con pena sospesa e non menzione, nonché alla sospensione della patente di guida per la durata di anni due, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7, per avere, alla guida della sua autovettura, omesso di fermarsi e prestare assistenza a N. D., che aveva subito un danno alla sua persona a seguito di incidente stradale, riconducibile al suo comportamento.

1.2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata in esito alla svolta attività istruttoria, risulta giudizialmente accertato come, in conseguenza dell'impatto avvenuto tra l'autovettura del P. e quella guidata dal N., tale ultimo fosse svenuto, riportando politraumi e frattura allo sterno, mentre l'imputato avesse continuato la sua corsa per ulteriori 800 metri circa, posteggiandosi in una piazzola di fermata posta sul lato destro della carreggiata. Risulta, altresì, che da tale luogo il P. avesse chiamato un carro attrezzi per far rimuovere la propria autovettura.

Dato per certo che l'imputato si era accorto di aver causato l'incidente, essendosi perfino aperti gli airbag frontali e laterali in conseguenza del forte tamponamento, il giudice di primo grado aveva ritenuto che tale condotta integrasse, in tutti i suoi elementi costitutivi, sia l'ipotesi dell'art. 189 C.d.S., comma 6 che quella dell'art. 189 C.d.S., comma 7 avendo omesso il P. sia di fermarsi dopo l'incidente che di prestare assistenza alla persona ferita.

La Corte di appello ha, invece, escluso la fattispecie ex art. 189 C.d.S., comma 6, - confermando quella contestata ai sensi del successivo comma ritenendo che, in ragione della specifica situazione fattuale e temporale in cui risulta aver agito il P., non fosse da lui esigibile una condotta di fermata in condizioni di sicurezza prima del luogo in cui ha potuto effettivamente arrestare la sua autovettura.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. L., a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza della norma di cui all'art. 189 C.d.S., comma 7, in relazione all'art. 14 delle preleggi, nella parte in cui ha escluso la configurabilità del delitto ex art. 189 C.d.S., comma 6, ed ha, al contempo, ritenuto l'integrazione di quello previsto dal successivo comma 7, sebbene l'avvenuto adempimento dell'obbligo di fermarsi costituisca condizione necessaria ed indispensabile antecedente logico della condotta di prestare assistenza alle persone ferite.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Come osservato, infatti, il P. deduce, come motivo di doglianza, il fatto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto, con valutazione inadeguata e giuridicamente non corretta, la possibilità di considerare non configurata la fattispecie ex art. 189 C.d.S., comma 6, ed al contempo integrata quella prevista dal successivo comma, perciò ritenendo logicamente possibile la commissione del reato di mancata assistenza a persone ferite senza la preventiva integrazione della condotta di inadempimento all'obbligo di fermarsi a seguito di incidente stradale.

Per il prevenuto tale soluzione integrerebbe un vero e proprio assurdo logico, non essendo possibile ipotizzare l'integrazione della seconda condotta senza che prima sia stata perpetrata quella antecedente, costituendo essa un ovvio antecedente logico ed un'azione necessaria ai fini della realizzazione della relativa progressione criminosa.

3. Orbene, rispetto alla superiore considerazione assume valenza assorbente, in termini antitetici, quanto già esplicato da parte di questa Corte di legittimità in materia di analisi della disciplina dell'art. 189 C.d.S., osservando come con tale norma il legislatore abbia inteso descrivere, in maniera dettagliata, il comportamento che l'utente della strada è tenuto ad osservare in caso di incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, indicando la ricorrenza di un vero e proprio "crescendo" di obblighi su di lui gravanti, conseguenti alle diverse specifiche situazioni concretamente presentabili.

In tale iter è previsto - per quanto di specifico interesse in questa sede l'obbligo di fermarsi, in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza. Si tratta, tuttavia, di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici differenti ed attinenti, nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell'incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali, oltre che, nel caso di omissione di soccorso, di applicare i principi della comune solidarietà.

E' stato affermato, coerentemente, che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189 C.d.S. comma 6 e dall'art. 189 C.d.S. comma 7, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, e la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (Sez. 4, n. 25842 del 15/03/2019, Mingrino Pasquale, Rv. 276369; Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945).

Sotto altro profilo, premesso che, nei reati di cui all'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 21445 del 10/04/2006, Marangoni, Rv. 234570; Sez. 4, n. 8103 del 10/01/2003, Fariello, Rv. 223966), deve affermarsi che l'elemento soggettivo di detti reati ben può essere integrato anche dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046: in motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio).

4. A fronte degli indicati principi, è, allora, da ritenersi giuridicamente non corretta la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'impossibilità di ritenere non configurabile il delitto ex art. 189 C.d.S., comma 6, ed al contempo ritenere integrato quello previsto dal successivo comma, trattandosi, come osservato, di due reati del tutto autonomi e differenti tra loro, connotati da una differente obiettività giuridica, in quanto posti a tutela di beni del tutto distinti tra loro, oltre che da una diversa compartecipazione soggettiva.

È ben possibile, pertanto, che sia posto in essere l'uno senza che necessiti l'integrazione anche dell'altro, non ricorrendo alcuna necessaria connessione logica ovvero un'indispensabile antecedenza temporale tra l'una e l'altra fattispecie.

Ciò è ben rappresentato dalla Corte territoriale che, con motivazione logica e adeguata, ha congruamente esplicato come, con riferimento allo specifico caso di specie, l'assoluzione dal delitto ex art. 189 C.d.S., comma 6, non sia stata in alcun modo contraddittoria con la conferma della sentenza di primo grado con riguardo all'altra imputazione, disciplinata dal successivo dell'art. 189 C.d.S., comma 7.

4. In ragione delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere disposto il rigetto del ricorso, cui consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2022.

 

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