Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 25827 del 15 giugno 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25827 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 189 del Codice della Strada - Incidente stradale - Inottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Configurazione del reato - L'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di sinistro stradale può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22.4.2022 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di (Omissis) in data (Omissis) aveva ritenuto (Soggetto 1) colpevole del reato di cui all'art. 189 comma 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per avere omesso di fermarsi e di prestare assistenza alla persona rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in data (Omissis) e ricollegabile alla sua condotta e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione oltre alla sanzione della sospensione della patente di guida per anni due.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) per violazione delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità con riferimento al giudizio di colpevolezza espresso in relazione alla condotta di cui all'art. 189 comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992.

Assume che la Corte d'appello nel confermare il giudizio di colpevolezza del (Soggetto 1) si è basato sul contenuto della querela che non risulta neanche essere stata acquisita agli atti del giudizio.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Assume che la motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto è apparente e che l'imputato risulta gravato solo da due precedenti risalenti per violazioni del C.d.S. da cui non si può desumere che il medesimo non si sarebbe astenuto da comportamenti della stessa specie di quello per cui si procede.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Va in primis rilevato che le censure svolte reiterano i motivi già proposti in sede di appello ed ai quali la Corte territoriale ha fornito una risposta logica ed esauriente.

Ed invero è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

In ogni caso il primo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero la Corte territoriale ha accertato, a prescindere dal contenuto della querela, che non vi sono dubbi che il sinistro provocato dal (Soggetto 1) che tamponò l'auto su cui viaggiavano le persone offese causò delle lesioni a (Soggetto 2) che si manifestarono a breve tanto che il padre condusse la figlia al Pronto Soccorso. Per converso è emerso che il (Soggetto 1) si è allontanato pochi istanti dopo l'incidente che date le caratteristiche, ovvero un violento, tamponamento, rendeva necessario accertarsi delle condizioni di salute dei soggetti coinvolti.

Giova invero sottolineare che l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti. (In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio) (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Rv. 271046).

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. 

Ed invero la Corte d'appello ha motivato il diniego del beneficio non potendosi formulare nei confronti dell'imputato un giudizio prognostico positivo alla luce dei precedenti per guida in stato di ebbrezza e considerato altresì che lo stesso guidava un'auto priva di assicurazione.

2 [3]. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 23 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2023.

 

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