CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 11 CdS
Servizi di polizia stradale

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 21 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
      a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
      b) la rilevazione degli incidenti stradali;
      c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
      d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
      e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
   2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
   3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
   4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* La violazione contestata oralmente dal pubblico ufficiale fuori dal proprio servizio al trasgressore, ponendolo così in grado di formulare le proprie osservazioni, procedendo alla successiva (intesa come accertamento della violazione già contestata oralmente) contestazione differita, deve ritenersi legittima ed immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale, per validi motivi da indicare dettagliatamente nelle note dello stesso, non avvenga nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 20529 del 29/09/2020).
* La norma che regola materia di accesso agli atti riguardante i sinistri stradali, secondo cui gli interessati possono chiedere agli organi di polizia procedenti le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, è contenuta in parte nell'art. 11, comma 4 del C.d.S. e, per la parte procedurale, dall'art. 21, commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso C.d.S..
* Dall'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia", in caso di sinistro stradale con feriti che contemplano il reato di lesioni personali stradali gravi (prognosi tra 21 e 40 giorni) o gravissime (prognosi oltre 40 giorni), previsto dall'art. 590-bis del c.p., attualmente la procedibilità d'ufficio è circoscritta alle sole ipotesi di lesioni aggravate:
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 3 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 4 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (art. 590-bis, comma 5, punto 1 del c.p.);
   - dall'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, ovvero circolando contromano con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 2 del c.p.);
   - dall'effettuazione di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, oppure a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale, oppure di linea continua con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 3 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore senza essere munito di patente di guida, oppure con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore sprovvisto di assicurazione obbligatoria, quando è di proprietà del conducente (art. 590-bis, comma 6 del c.p.).
* L'identificazione del conducente di veicolo che non ottempera all'invito di fermarsi, dandosi alla fuga prima di essere raggiunto dagli agenti, accertata grazie agli elementi soggettivi (dichiarazioni dei passeggeri del mezzo su cui prendevano posto) ed a quelli oggettivi (documenti persi sul posto), possono costituire validi elementi per procedere alla contestazione delle violazioni amministrative accertate, circa quanto disposto dall'art. 13 delle Legge n. 689/1981.
* Alla luce di quanto riportato nell'ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 17279 del 23/07/2009, l'area di parcheggio privata destinata agli utenti di un ipermercato, anche se inclusa completamente in uno stabile e delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso), è soggetta sia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ed in tale area è doveroso il rilievo del sinistro stradale da parte degli organi di polizia stradale.
 Per tale motivo si ritiene altresì possibile la contestazione delle violazioni contenute nel C.d.S..
* La violazione contenuta nel disposto dell'art. 180, comma 8 del C.d.S. (inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti) non sanziona violazioni di specifiche condotte previste dal codice della strada o di specifici obblighi stabiliti da norme finanziare, ma più in generale l'omessa collaborazione che il cittadino deve dare all'Autorità amministrativa, al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3123 del 05/03/2002) come, ad esempio, chiunque possa fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica di un incidente stradale e le eventuali responsabilità delle parti coinvolte.
* Nel caso di coinvolgimento di un veicolo (o di un appartenente) ad una qualsiasi Forza di Polizia in un incidente stradale, pur non esistendo una norma specifica che vieti il rilievo del sinistro da parte di altro equipaggio della stessa Forza di Polizia coinvolta, è comunque preferibile che l'incidente sia rilevato da altra Forza di Polizia, a meno che l'evento non si sia verificato in autostrada o per indisponibilità di altro Ente.
* Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della L. n. 689/1981, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale in tutto tale territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dai centri abitati (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 22366 del 19/10/2006).
* Il mancato rilievo di incidente stradale con solo danni a cose dove tutte le parti coinvolte si dichiarino illese, rifiutando l'intervento dell'organo di polizia stradale intervenuta per il rilievo, affermando concordemente di voler compilare il modulo CID (Convezione di Indennizzo Diretto), non configura alcuna omissione.
L'obbligo che hanno i conducenti dei veicoli nei confronti dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spettano l'espletamento dei servizi di polizia stradale di esibire i documenti che devono avere con sé, nonchè di permettere agli stessi di procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo, oltre che eseguire gli ordini di non proseguire la marcia in determinate circostanze va inteso nella sua completezza e, pertanto, non possono allontanarsi (o darsi alla fuga) prima che tutti gli atti siano compiuti per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 192, comma 6 del presente C.d.S., sempre che il comportamento adottato dal conducente non costituisca reato.
Va, comunque, rammentato che l'attuale giurisprudenza non configura il reato di resistenza a p.u. (art. 337 C.P.) se la condotta di fuga che non mette in pericolo l’incolumità degli agenti (Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 17061 del 05/04/2017).
* Al fine di consentire a codesta DGT di assicurare omogeneità dell'azione amministrativa svolta da tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, si evidenzia che, a norma degli artt. 93, comma 11 c.d.s. e 246, comma 2 reg. es., possono essere immatricolati con le speciali targhe PL i veicoli che gli Uffici o Comandi di Polizia Locale intendono destinare esclusivamente ai servizi di polizia stradale.
Pertanto, resta fermo che la destinazione esclusiva dei veicoli in parola ai servizi di polizia stradale viene individuata unicamente sulla base della dichiarazione resa dall'Ufficio o dal Comando di Polizia Locale in sede di richiesta di immatricolazione.
 Quanto al legittimo utilizzo dei medesimi veicoli per l'espletamento delle attività di recupero di carcasse di animali, si tratta di una valutazione che attiene altrettanto esclusivamente alle responsabilità proprie dell'Ufficio o del Comando di Polizia Locale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 c.d.s., come disposto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 34875 del 08.11.2022 (Rilascio targhe speciali Polizia Locale).
* ""Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'articolo 54, comma 1, lettera g) del Nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale" (art. 1 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.02.2003 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale - pubblicato in G.U. n. 65 del 19.03.2003), "... sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione" (art. 4 dello stesso D.D.), e "... destinati esclusivamente all'impiego nei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 (del C.d.S.)" (art. 93, comma 11 del vigente C.d.S.). Alla luce di quanto sopra riportato, il trasporto sui veicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale di persone diverse dagli appartenenti della Polizia Locale ricade nella responsabilità dell'Ufficio o del Comando stesso per il quale il veicolo è stato immatricolato.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 17840 del 28/04/2023
Circolazione Stradale - Art. 11 del Codice della Strada - Furto - Arresto in stato di flagranza o di quasi-flagranza - Arco temporale - Il rintraccio e l'arresto dell'indagato che ha perpetrato il furto all'interno del veicolo forzando un finestrino ed il portabagagli, a distanza di circa tre ore dopo la consumazione del furto e solo grazie alle precise indicazioni fornite dalla persona offesa, rendono illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 69 del 13/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 12 del Codice della Strada e art. 117 della Costituzione - Legislazione regionale - Aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale - Controlli finalizzati a garantire la sicurezza urbana con il concorso della polizia locale - Superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale - Disposizioni statali - Competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza - Legittimità costituzionale - Infondatezza - La normativa statale non esclude la Regione da ogni intervento che afferisca alla sicurezza urbana ma, al contrario, nel definire il concetto di sicurezza urbana, è esplicito affermare che al perseguimento di essa "concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni" e, relativamente alla definizione della competenza territoriale, all'interno della Regione, propria di ciascun corpo di polizia amministrativa locale, non incontra alcun limite dettato da disposizioni statali, posto che tale competenza, sul presupposto che le funzioni attribuite siano circoscritte alla "sicurezza secondaria", non interseca profili connessi alla repressione e prevenzione dei reati.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8689 del 28/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 12 del Codice della Strada - Espletamento dei servizi di polizia stradale - Accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie - Competenza territoriale - Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dei centri abitati.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6700 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 192 del Codice della Strada e art. 337 c.p. - Espletamento dei servizi di polizia stradale - Inottemperanza all'invito a fermarsi - Resistenza a pubblico ufficiale - Specialità dell'illecito - Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, non ottempera all'invito a fermarsi dandosi alla fuga alla guida di un'autovettura al fine di ostacolare il compimento di un atto dell'ufficio da parte di un funzionario, ufficiale o agente al quale spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, quale il mancato rispetto dei limiti di velocità e dei segnali stradali, l'incolumità personale degli altri utenti della strada.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1506 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 11, 12 e 23 del Codice della Strada - Pubblicità sulle strade - Collocazione abusiva di un cartello pubblicitario - Strada non comunale - Competenze - E' legittima la contestazione relativa alla collocazione di un cartello pubblicitario, in assenza di preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, da parte degli agenti della Polizia Municipale nonostante che la strada, sebbene di proprietà non comunale, sia ubicata all'interno del territorio del Comune.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 1619 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 12 del Codice della Strada e art. 341-bis del c.p. - Espletamento e servizi di polizia stradale - Oltraggio a pubblico ufficiale - Diritto di critica rispetto all'operato dei pubblici ufficiali - Costituiscono lecita manifestazione del diritto di critica le espressioni che siano immediatamente percepite come un giudizio che investe il provvedimento posto in essere dal pubblico ufficiale; non rientra nella fattispecie la critica che non si pone in un rapporto di immediatezza con l'operato del pubblico agente ma sia indirizzata alla sua persona, con fare ed espressioni munite di vigore offensivo e idonee a sminuirne la dignità, quale l'insinuazione concernente presunti favoritismi degli operanti e sul disprezzo manifestato con il gesto di strappare il documento dalle mani dell'operante.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 133 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12 e 186 del Codice della Strada e art. 56 c.p. - Semaforo rosso - Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta quale il rito abbreviato, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 48359 del 21/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 11 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Abuso d'ufficio e falso in atto pubblico - Concorso materiale - In tema di rapporti tra abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, sussiste concorso materiale, e non assorbimento dell'abuso d'ufficio nel più grave reato di falso, qualora la condotta di abuso non si esaurisca nel compimento dell'atto falso, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione del reato di cui all'art. 323 c.p., costituendo una parte della più ampia condotta di abuso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36727 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 200 del Codice della Strada - Contestazione della violazione - Mancata cognizione diretta del verbalizzante - Valutazione delle prove - Sussistenza - L'organo giudicante, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio quali le dichiarazioni rese da un testimone, le fotografie prodotte e i rilievi eseguiti sul luogo del sinistro stradale che si era verificato, e senza attribuire al verbale di accertamento alcuna efficacia probatoria privilegiata, può ritenere dimostrata la sussistenza della violazione contestata, anche se il verbale di accertamento fa piena prova delle dichiarazioni rese dagli accertatori con riferimento ai fatti avanti a loro accaduti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 25354 del 25/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 141 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Rilievo di incidenti stradali - Rapporto di incidente stradale - Valore - Il rapporto di incidente stradale rilevato dall'organo di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 6918 del 25/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 del Codice della Strada e 651 CP - Servizi di polizia stradale, obbligo verso funzionari, ufficiali ed agenti e rifiuto di fornire le proprie generalità - La potestà del pubblico ufficiale, in questo caso appartenente alla Polizia Locale, di richiedere indicazioni sulla identità personale sullo stato o su altre qualità personali, non è circoscritta alla ipotesi che il soggetto attivo della contravvenzione sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo, ed il reato sussiste anche quando esibisce successivamente i propri documenti ai Carabinieri giunti sul posto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione lavoro, sentenza numero 5241 del 17/02/2022
Circolazione Stradale - Art. 11 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Qualifica di agente di pubblica sicurezza e compiti della legge quadro dell'ordinamento della polizia municipale - La perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte dell'unico dipendente addetto al servizio di polizia locale comporta l'applicazione della procedura di messa in disponibilità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33, così da garantire il servizio di pubblica sicurezza o bandire un concorso per l'assunzione di una nuova unità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - sottosezione Lavoro, ordinanza numero 4480 del 11/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 12 del Codice della Strada e art. 1, commi 563 e 564 della Legge n. 266 del 2005 - Servizi di polizia stradale - Incidente stradale - Status "vittima del dovere" - Presupposti - L'investimento dell'appartenente all'organo di polizia stradale intento ad ausiliare le attività di soccorso mediante gestione della circolazione in condizioni ambientali estreme rientra nel riconoscimento dello status di "vittima del dovere" in quanto l'attività prestata è volta alla tutela della pubblica incolumità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 20529 del 29/09/2020
Circolazione Stradale - Artt. 11, 200 e 201 del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Violazione contestata oralmente - Mancata redazione immediata del verbale di contestazione - Forme procedurali - La violazione contestata oralmente dal pubblico ufficiale fuori dal proprio servizio al trasgressore, ponendolo così in grado di formulare le proprie osservazioni, procedendo alla successiva (intesa come accertamento della violazione già contestata oralmente) contestazione differita, deve ritenersi legittima ed immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale, per validi motivi, non avvenga nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 54996 del 07/12/2017
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 193 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Sinistro stradale - Ricostruzione - Competenze - La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione e logicità quali le dichiarazioni dei conducenti e della persona offesa, gli accertamenti della polizia Locale, la localizzazione dei danni.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 22604 del 09/05/2017
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Accertamento tramite unico scontrino alcoltest - Ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36777 del 10/09/2015
Circolazione Stradale - Artt. 11, 186 e 187 del Codice della Strada - Incidente stradale - Concetto - Ai fini dell'integrazione dell'aggravante dell'incidente stradale prevista dall'art. 186, comma 2-bis del C.d.S., rientra anche l'autonoma uscita di strada che non coinvolge altri utenti e non solo quella di investimento e di collisione tra autoveicoli che implichino danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, ma qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6381 del 16/02/2012
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool -  Aggravante di incidente stradale - Attribuibile la valenza di "incidente stradale" anche alla mera fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale poiché il concetto di "incidente stradale", ai fini dell'integrazione dell'aggravante prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra veicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi in quanto non implica necessariamente la sola produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, ma qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 17279 del 23/07/2009
Circolazione Stradale - Artt. 1, 11 e 193 del Codice della Strada - Principi generali - Applicazione norme del CdS - L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato, ancorché sia di proprietà privata ed inclusa per intero in uno stabile anch'esso di proprietà privata (piano interrato dell'edificio ove ha sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso), è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi, ed è pertanto soggetta sia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 17753 del 21/08/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 142 e 200 del Codice della Strada - Verbale di contestazione - Elementi costitutivi - Compilazione da agente diverso da quello che ha proceduto materialmente al rilevamento dell'infrazione - In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale sia compilato da un agente diverso da quello che ha proceduto materialmente al rilevamento dell'infrazione mediante l'apparecchio di accertamento elettronico resta irrilevante ai fini della validità della constatazione poiché il regolamento del C.d.S., nel disciplinare le modalità della contestazione immediata, prevede che l'atto sia redatto dall'agente accertatore, espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo o della pattuglia ovvero sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti che abbiano accertato direttamente l'infrazione e quelli che non l'abbiano rilevata personalmente, specie allorquando si tratti di soggetti appartenenti ad un'unica pattuglia.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1412 del 23/01/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 e 202 del Codice della Strada - Mancato arresto del veicolo all'invito degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale - Mancata indicazione della sanzione sul verbale notificato successivamente - Irrilevanza - Nessuna norma impone la comunicazione al trasgressore della sanzione edittale da corrispondere in caso di violazione notificata successivamente per avere omesso di arrestare il veicolo all'invito imposto degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale poiché il diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale notificato siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 22366 del 19/10/2006
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12 e 200 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie - Competenze territoriali - Centri abitati - Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il legittimo potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che tale potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dai centri abitati.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 3123 del 05/03/2002
Circolazione Stradale - Artt. 11, 180 e 181 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi per fornire informazioni - Generalità della norma - La violazione contenuta nel disposto dell'art. 180, comma 8 del C.d.S. (inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti) non sanziona violazioni di specifiche condotte previste dal codice della strada o di specifici obblighi stabiliti da norme finanziare, ma più in generale l'omessa collaborazione che il cittadino deve dare all'Autorità amministrativa, al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti.

 

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