Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 1506 del 18 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1506 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 11, 12 e 23 del Codice della Strada - Pubblicità sulle strade - Collocazione abusiva di un cartello pubblicitario - Strada non comunale - Competenze - E' legittima la contestazione relativa alla collocazione di un cartello pubblicitario, in assenza di preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, da parte degli agenti della Polizia Municipale nonostante che la strada, sebbene di proprietà non comunale, sia ubicata all'interno del territorio del Comune.


RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(Soggetto 1) e la (Soggetto 2) S.a.s., proponevano opposizione avverso il verbale di accertamento emesso dalla polizia municipale del Comune di (Omissis) per la violazione dell'art. 23, co. 4 ed 11, del CdS, quanto all'illegittima collocazione di un cartello pubblicitario, in assenza di preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Il Giudice di Pace di (Omissis), con la sentenza n. 88 del (Omissis) marzo 2012, accoglieva l'opposizione sul presupposto dell'esistenza di un precedente giudicato intervenuto per la medesima violazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune deducendo l'inesistenza di un giudicato, atteso che l'ordinanza prefettizia, che era stata annullata con la sentenza n. 166/2001 dello stesso giudice di pace, era relativa ad un'infrazione commessa in data diversa, non potendosi altresì desumere che fosse stata contestata la collocazione delle medesime insegne oggetto invece del presente procedimento.

Nella resistenza degli appellati, il Tribunale di Salerno con la sentenza n. (Omissis) del (Omissis) giugno 2021 rigettava il gravame.

Disattesa l'eccezione di tardività del gravame, osservava che la diversa ordinanza prefettizia invocata nei confronti dal Comune si fondava su di un accertamento compiuto dall'ANAS, e ciò sul presupposto che tale ente fosse competente a rilevare l'infrazione.

Atteso che l'insegna oggetto del verbale opposto era la medesima, non emergeva con certezza quale fosse l'ente effettivamente proprietario della strada ove la medesima insegna è collocata, il che impediva anche di appurare quale fosse il soggetto abilitato ad effettuare la contestazione.

Orbene, se l'ANAS può accertare violazioni alle regole della circolazione stradale senza limitazioni territoriali o di materia, sebbene la strada non sia di proprietà di tale ente, nella specie l'ANAS aveva compiuto l'accertamento sul presupposto che la strada fosse di sua competenza.

La sentenza, richiamata la distinzione tra le varie tipologie di strade, riteneva che la qualità di ente proprietario fosse presupposto anche per la legittimazione attiva a pretendere il pagamento della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 23 CdS.

La mancata prova della titolarità della strada in capo al Comune era peraltro rilevabile d'ufficio, il che imponeva l'accoglimento dell'opposizione, ancorché per motivi diversi da quelli indicati dal giudice di primo grado.

Avverso la decisione di appello propone ricorso per cassazione il Comune di (Omissis) sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981, con vizio di ultra petizione e violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa.

Assume il ricorrente che la sentenza di appello ha rigettato il gravame sul presupposto che, poiché il Comune non era l'ente proprietario della strada ove era collocato il cartellone pubblicitario oggetto della contestazione, la Polizia Municipale non poteva rilevare l'infrazione.

Trattasi però di una causa di illegittimità del provvedimento che gli stessi opponenti non avevano dedotto, ed oggetto di rilievo d'ufficio, senza aver previamente provocato il contraddittorio ex art. 101 c.p.c..

Inoltre, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è limitato ai motivi di opposizione sollevati dall'opponente, non essendo consentito, nemmeno al giudice, l'ampliamento dei motivi di illegittimità.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11, 12 e 23 del CdS, nonché dell'art. 12 della legge n. 65 del 1989, in quanto la proprietà del tratto di strada teatro della violazione in capo all'ANAS non influisce sul potere - dovere di accertamento delle violazioni da parte degli organi della polizia stradale. Il primo comma dell'art. 12 del CdS individua tra gli organi cui sono affidati compiti di polizia stradale, anche la polizia municipale nell'ambito del territorio di sua competenza. In virtù di tale previsione deve reputarsi che la detta polizia possa procedere all'accertamento di ogni violazione, senza che abbia rilievo la tipologia della strada che attraversa il comune di appartenenza.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della l. n. 689 del 1981, a compiere legittimamente, nell'intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, restando l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all'accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza, né su quest'ultima incide la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato (Cass. n. 3839/2019; Cass. n. 24209/2018; Cass. n. 22366/2006 che ribadisce che gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti nel territorio comunale dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore; Cass. n. 5771/2008; Cass. n. 2748/2019).

Ancorché, come correttamente ricordato dal Tribunale, a norma dell'art. 12 D.Lgs. n. 285 del 1992, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono essere effettuati dal personale dell'A.N.A.S., senza alcuna limitazione territoriale o per materia, con relativo potere di accertamento e contestazione degli eventuali illeciti, il che rende legittimi l'accertamento e le contestazioni operati da personale dell'A.N.A.S. in relazione alla violazione di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 285/1992 per abusiva installazione di cartelloni pubblicitari, ancorché la strada dove i cartelloni sono installati non sia di proprietà statale ma della Società Autostrade, tuttavia non può però reputarsi illegittima la contestazione della medesima violazione ove effettuata da agenti della Polizia Municipale in relazione a violazione commesse su strade, che sebbene di proprietà non comunale, siano all'interno del territorio dell'ente di appartenenza.

Già tale considerazione rende evidente l'erroneità della decisione impugnata, non senza dover altresì rilevarsi che, ove anche per ipotesi sussistente una pretesa incompetenza degli organi accertatori, si tratterebbe di una fattispecie di incompetenza cd. relativa, insuscettibile di rilievo officioso da parte del giudice, in assenza della deduzione della stessa come specifico motivo di opposizione.

Infatti, questa Corte ha ribadito che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia.

Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l'atto di opposizione (Cass. n. 17569 del 18/06/2021; Cass. n. 28108/2018; Cass. n. 15043/2020).

Poiché la materia relativa alla verifica del rispetto delle prescrizioni del codice della strada rientra tra le attribuzioni della polizia municipale, anche ove per ipotesi si volesse reputare la sua incompetenza a rilevare la violazione oggetto di causa, in ragione della diversa proprietà della sede stradale ove risulta apposto il cartellone, si sarebbe chiaramente al cospetto di un vizio di incompetenza relativa, il cui rilievo è precluso al potere officioso del giudice dell'opposizione.

Il ricorso deve quindi essere accolto, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2023.

 

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