Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, sentenza n. 3123 del 5 marzo 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 3123 del 05/03/2002
Circolazione Stradale - Artt. 11, 180 e 181 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi per fornire informazioni - Generalità della norma - La violazione contenuta nel disposto dell'art. 180, comma 8 del C.d.S. (inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti) non sanziona violazioni di specifiche condotte previste dal codice della strada o di specifici obblighi stabiliti da norme finanziare, ma più in generale l'omessa collaborazione che il cittadino deve dare all'Autorità amministrativa, al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti.


FATTI DI CAUSA

Il 17 giugno 1994 la Polizia stradale di (Omissis) elevava nei confronti di (Soggetto 1) contravvenzione per violazione dell'art. 181 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) , per non avere esibito la ricevuta di pagamento del bollo di circolazione.

Con lo stesso verbale gli agenti operanti concedevano un termine di gg. 20, secondo il pretore, o di gg. 10, secondo il (Soggetto 1), per esibire all'autorità di polizia la ricevuta di pagamento.

Non avendo (Soggetto 1) adempiuto all'ordine impartitogli veniva emessa nei confronti dello stesso, da parte del Prefetto di (Omissis), ordinanza ingiunzione per il pagamento della somma di L. 1.010.400.

Avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva opposizione il (Soggetto 1) avanti alla Pretura circondariale di (Omissis), sezione di (Omissis), assumendo che il pagamento dell'allora tassa di circolazione poteva essere pagata anche successivamente ai termini di scadenza, corrispondendo le sopratasse previste dalla legge, talché illegittimo doveva ritenersi l'ordine di esibire la ricevuta di pagamento della tassa impartitogli dalla Polstrada di (Omissis).

Si costituiva in giudizio il Prefetto di (Omissis) che contestava le argomentazioni svolte dall'opponente rilevando che non avendo questi portato in visione il documento richiestogli, nei termini accordatigli, aveva violato il combinato disposto dell'art. 181, comma 3, e dell'art. 180, comma 8, del codice della strada.

Con sentenza in data 30 dicembre 1997 il pretore di (Omissis) - sezione distaccata di (Omissis), respingeva l'opposizione.

Per la cassazione della sentenza del pretore propone ricorso fondato su due motivi (Soggetto 1).

Non svolge attività difensiva l'intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di cassazione il ricorrente impugna la sentenza del pretore per violazione e falsa applicazione dell'art. 180, comma 8, e dell'art. 181, comma 3, del codice della strada nonché dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 e dell'art. 1 della L. n. 27 del 1978.

Rileva che l'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 e l'art. 1 della L. n. 27 del 1978, consentono all'automobilista di pagare la tassa di circolazione anche dopo la relativa scadenza, con un aumento proporzionale dell'importo iniziale.

Erronea è pertanto la statuizione contenuta nell'impugnata sentenza secondo la quale la normativa che regola il pagamento postergato "è stata introdotta al fine di stabilire preventivamente le modalità di pagamento successive alla scadenza naturale" posto che le norme in questione oltre a prevedere le modalità di pagamento in caso di ritardo, introducono un principio di elasticità, in base al quale i cittadini sprovvisti temporaneamente di liquidità possono pagare in ritardo, versando un importo maggiorato rispetto a quello originariamente previsto.

Principio questo che si ritrova anche nell'art. 26 della L. n. 689 del 1989 che consente al contravventore in difficoltà economiche di pagare a rate il dovuto e ciò al fine di rendere a) effettiva l'esazione b) di permettere al contribuente di superare le difficoltà momentanee.

Che questa sia la ratio legis si evince anche dall'art. 17, comma 24, della L. n. 449 del 1997 che ha abrogato l'obbligo di esporre il contrassegno attestante il pagamento della tassa sul parabrezza.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà di motivazione su un punto rilevante della controversia.

Assume che il pretore non ha considerato che l'invito a presentare un documento è legittimo solo quando l'invito stesso sia giustificato.

Il giudice di merito è caduto in contraddizione la dove non ha considerato che il ricorrente per poter ottemperare all'invito avrebbe dovuto pagare il bollo di circolazione entro il termine concessogli dalla Polstrada che scadeva il 27 giugno 1994, mentre facendo uso di una propria facoltà ha ritenuto di pagare il bollo medesimo solo in data 30 luglio 1994, quando il termine concessogli per l'esibizione era ormai spirato.

Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.

Invero va rilevato l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di (Omissis) ha per oggetto la violazione del disposto di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada espressamente richiamato dall'art. 181, comma 3, del codice della strada e che in relazione a tale violazione è stata emessa la pronunzia del pretore.

Consegue che irrilevanti devono, ritenersi le considerazioni svolte dal ricorrente relative alla "ratio" delle norme contenute nell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982 e nell'art. 1 della L. n. 27 del 1978, posto che tali considerazioni attengono all'obbligo ed alle modalità di pagamento dell'allora tassa di circolazione e non alla condotta dovuta ex art. 180, comma 8, del codice della strada e art. 181, comma 3, del codice della strada.

Va a tal proposito rilevato che questa Corte suprema ha già avuto modo di precisare che l'art. 180, comma 8, del codice della strada e l'art. 181, comma 3, del codice della strada, non sanzionano violazioni di specifiche condotte previste dal codice della strada o di specifici obblighi stabiliti da norme finanziare, relative al pagamento della tassa di circolazione, ora tassa di possesso, ma l'omessa collaborazione che il cittadino deve dare all'Autorità amministrativa, al fine di consentirle l'espletamento dei necessari e previsti accertamenti (Cass. Civ., Sez. 1, 20 luglio 2001 n. 9924).

Nella specie risulta dalla stessa narrativa del ricorso che il (Soggetto 1) non si è recato presso gli uffici della Polstrada, nel termine concessogli, perché, come egli stesso assume, se si fosse recato presso tali uffici avrebbe dovuto pagare la tassa di circolazione, prima del termine ultimo previsto dalla legge.

Tale condotta è sufficiente ad integrare l'ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 181, comma 3, del codice della strada e dell'art. 180, comma 8, del codice della strada.

Ne' può nella specie ritenersi che non sussistesse motivo di collaborare con la Polstrada, sul presupposto che questa non avesse più potere accertativo, considerato che tale potere è cessato a decorrere dal 25 novembre 1998, data dalla quale è stato disposto il trasferimento alle regioni dell'accertamento e della riscossione delle tasse automobilistiche, talché nel 1994 l'accertamento dell'infrazione in esame ancora rientrava nei compiti di istituto delle forze dell'ordine, mentre irrilevante è ogni considerazione in ordine alla perdurante, possibilità di pagare la tassa di proprietà con le relative sopratasse, anche dopo la scadenza del termine concesso per l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa, posto che tale circostanza doveva essere fatta presente agli organi della Polstrada, nell'ambito della dovuta collaborazione, onde evitare che si concretizzasse la violazione in esame.

Pertanto come su integrata la motivazione dell'impugnata sentenza, esatta in diritto, riguardo al dispositivo, il ricorso respinto.

Nulla spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 ottobre 2001

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2002.

 

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