Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 6918 del 25 febbraio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 6918 del 25/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 del Codice della Strada e 651 CP - Servizi di polizia stradale, obbligo verso funzionari, ufficiali ed agenti e rifiuto di fornire le proprie generalità - La potestà del pubblico ufficiale, in questo caso appartenente alla Polizia Locale, di richiedere indicazioni sulla identità personale sullo stato o su altre qualità personali, non è circoscritta alla ipotesi che il soggetto attivo della contravvenzione sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo, ed il reato sussiste anche quando esibisce successivamente i propri documenti ai Carabinieri giunti sul posto.


RITENUTO IN FATTO

   

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Trento ha dichiarato (Soggetto A) colpevole della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 103,00 di ammenda.
Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale sulla scorta degli atti di indagine utilizzabili nel giudizio abbreviato, l'imputato, dopo essersi avvicinato agli agenti di polizia municipale intenti a verificare le ragioni della presenza nella zona adibita a parcheggio di un'autovettura priva del necessario permesso, si era rifiutato ripetutamente di fornire le proprie generalità fino a quando non erano intervenuti sul posto alcuni militari dei Carabinieri ai quali aveva consegnato i documenti di identità.

   2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. (Soggetto B), deducendo due motivi di censura.
   2.1. Con il primo deduce insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata.
   Il Tribunale ha erroneamente considerato esistenti i presupposti legittimanti la richiesta di fornire    le generalità. Lo (Soggetto A) era del tutto estraneo all'accertamento che stavano operando gli agenti della polizia municipale e si è avvicinato a questi ultimi in perfetta buona fede e nella convinzione della legittimità del suo intervento in favore della ragazza proprietaria dell'autovettura priva di permesso di parcheggio.
   L'imputato non si è sottratto al controllo ma si è limitato ad un atteggiamento riottoso, preferendo aspettare in Carabinieri.
   Non aveva quindi la volontà di non fornire le generalità che peraltro aveva oralmente indicato.
   In applicazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio andavano prese in maggiore considerazione le dichiarazioni spontanee dell'imputato, il quale ha sempre sostenuto di avere esibito agli agenti copia della denuncia di smarrimento dei documenti, pacificamente nella sua effettiva disponibilità al momento del controllo.
   2.2. Con il secondo motivo lamenta l'eccessività della pena inflittagli giustificata con la valutazione di elementi di gravità in realtà non significativi e recessivi rispetto all'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato il quale, sin dall'immediatezza aveva fornito indicazioni personali per quanto insufficienti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

   

   1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
   1.1 La ratio della fattispecie incriminatrice in esame è quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze d'interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica (da ultimo Sez. 1, n. 35536 del 8/6/2001, Grotto, Rv. 219723); per la configurazione del reato è poi necessario che il soggetto che richieda ad altri di fornire le sue generalità, eserciti in concreto le pubbliche funzioni; la potestà del pubblico ufficiale di richiedere indicazioni sulla identità personale, sullo stato o su altre qualità personali, non è circoscritta alla ipotesi che il soggetto attivo della contravvenzione sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo (Sez. 1, n. 18592 del 29/4/2011, De Angelis, Rv. 250269).
   La norma incriminatrice non richiede, poi, nessun presupposto di necessità della richiesta di indicazione, ma solo la contingenza dell'esercizio delle pubbliche funzioni sicché il sindacato del giudice sulla legittimità della richiesta può e deve investire la sussistenza della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente e l'effettivo e concreto esercizio delle funzioni, ma non la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale in relazione alla causa della richiesta.
   1.2 A tali principi il provvedimento impugnato si è attenuto laddove ha ritenuto idonea a far insorgere in capo all'imputato l'obbligo, penalmente sanzionato, di fornire le sue generalità la sua spontanea intromissione nell'attività di accertamento degli agenti della polizia locale e la conseguente necessità dei pubblici ufficiali di approfondire il suo ruolo. Lo (Soggetto A) infatti, dichiarando che il veicolo abusivamente parcheggiato nella zona a traffico limitato era stato temporaneamente lasciato dalla sua fidanzata che ne era la proprietaria, aveva rivelato notizie rilevanti ai fini della prosecuzione dell'attività di pertinenza dei pubblici ufficiali legittimandoli a verificarne la fondatezza in primo luogo con l'identificazione compiuta dell'informatore.
   Nessuna rilevanza è stata correttamente attribuita alla convinzione dell'imputato di agire in buona fede e senza compiere attività illecita atteso che anche il soggetto non direttamente destinatario dell'attività svolta dai pubblici ufficiali se sussistono ragioni di opportunità legate al più proficuo svolgimento del servizio sono tenuti a fornire indicazioni sulla identità personale.
   In fatto è stato escluso che l'imputato abbia fornito le generalità richieste; al contrario risulta accertato il suo rifiuto ostinato fino all'intervento dei Carabinieri.
   La comunicazione a questi ultimi dei dati richiesti non incide sulla configurabilità del reato che si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente (Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014, dep. 2015, De Michele, Rv. 262644).

   2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito perché sollecita apprezzamenti riservati al giudice del merito che ha dato congruamente conto dell'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena richiamando i criteri di cui all'art 133 cod. pen. e l'offensività del fatto.

   3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

   All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente determinata nella somma di tremila euro.

P.Q.M.

   

   Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022.

 

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