Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 54996 del 7 dicembre 2017

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 54996 del 07/12/2017
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 193 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Sinistro stradale - Ricostruzione - Competenze - La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione e logicità quali le dichiarazioni dei conducenti e della persona offesa, gli accertamenti della polizia Locale, la localizzazione dei danni.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Vicenza, con sentenza in data 15 novembre 2016, dichiarava B. P. responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di M. C., trasportata a bordo dell'auto Ford Fiesta urtata dall'imputato che, alla guida del proprio trattore con rimorchio, effettuava una manovra di svolta a sinistra mentre detta vettura lo stava sorpassando.

Per tale reato lo condannava alla pena della multa ed applicava altresì una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 148 C.d.S., commi 4 e 15.

Il Giudice di Pace riteneva preliminarmente inapplicabile l'art. 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000, dal momento che il danno era stato risarcito dalla società assicuratrice dell'auto a bordo del quale si trovava la terza trasportata. Ricostruiva quindi la dinamica del sinistro in base alle dichiarazioni dei conducenti e della persona offesa, al rapporto della Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza del fatto, alla localizzazione dei danni ed alla circostanza che l'auto era finita nel fossato laterale alla strada; perveniva quindi alla condanna dell'imputato per aver creato una situazione di pericolo non evitabile dal conducente dell'autovettura, il quale al momento della collisione aveva quasi ultimato il sorpasso.

2. La sentenza è stata gravata da appello da parte del difensore del B., il quale ha contestato sia il giudizio di colpevolezza, prospettando che il conducente del trattore avesse già iniziato la manovra di svolta a sinistra prima che l'autovettura si accingesse al sorpasso, sia la mancata estinzione del reato per effetto dell'avvenuto risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice dell'autovettura sulla quale la parte lesa era trasportata.

3. Trattandosi di sentenza inappellabile, gli atti sono stati trasmessi a questa Corte Suprema per competenza.

Nel corso della odierna discussione, il difensore ha eccepito la illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 e dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005) per violazione degli artt. 24 e 111 Cost..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Quanto al denunciato vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, deve in primo luogo ribadirsi, come da costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez. 6, 31 marzo 2015 n. 13809, Rv. 262965; Sez. 2, 7 maggio 2015 n. 30918, Rv. 264441).

Sono perciò precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli indicati dal giudice di merito (Sez. 6, 7 ottobre 2015 n. 47204, Rv. 265482).

In particolare, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 37838 del 1/7/2009, Rv. 245294; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, n. 238321).

Nel caso di specie il Giudice di Pace, con uno sviluppo motivazionale corretto e logico, ha già valutato e disatteso l'ipotesi offerta dall'imputato di una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente, valorizzando in maniera puntuale una serie di elementi - dichiarazioni dei conducenti e della persona offesa, accertamenti della polizia Locale, localizzazione dei danni, ritrovamento dell'autovettura nel fossato laterale alla strada - che deponevano nel senso di una certa responsabilità dell'imputato, il quale con un'improvvida manovra di svolta a sinistra aveva urtato l'auto, sulla quale era trasportata la persona offesa, nel momento in cui questa aveva quasi ultimato il sorpasso.

Pertanto la sentenza è immune dalla denunciata censura.

3. Giuridicamente corretta poi la considerazione del giudice di merito circa la non applicabilità nella specie del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 essendo inidoneo, ai fini della declaratoria di estinzione del reato contestato, il risarcimento del danno al quale ha provveduto la società assicuratrice dell'auto a bordo della quale la parte offesa si trovava quale terza trasportata (in tal senso Sez. 4, n. 38957 del 23/5/2014, Rv. 262091).

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, non vi è stato invece da parte dell'imputato alcun intervento riparatorio o risarcitorio in favore della persona offesa, favorevolmente valutabile in concreto da parte del giudice siccome idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione della condotta illecita e di prevenzione rispetto ad ulteriori comportamenti che si connotino di un certo grado di gravità e di pericolosità, come quelli integranti violazioni della disciplina della circolazione stradale.

4. Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, non esplicitata in un motivo di ricorso ma meramente adombrata dal difensore durante la discussione orale.

La scelta legislativa di attribuire al trasportato, danneggiato in un sinistro stradale, l'azione diretta nei confronti della società assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo, non appare violativa del diritto di difesa dell'imputato, chiamato a rispondere di lesioni colpose, ne’ del principio del "giusto processo", poiché opera su un piano diverso rispetto alla condotta riparatoria consentita davanti al giudice di pace e non esclude che l'imputato stesso possa autonomamente attivarsi nei confronti della danneggiata per riparare le conseguenze dell'illecito commesso, al fine di ottenere una pronuncia di estinzione del reato.

5. Tali considerazioni portano al rigetto del ricorso ed alla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2017.

 

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