Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 17840 del 28 aprile 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 17840 del 28/04/2023
Circolazione Stradale - Art. 11 del Codice della Strada - Furto - Arresto in stato di flagranza o di quasi-flagranza - Arco temporale - Il rintraccio e l'arresto dell'indagato che ha perpetrato il furto all'interno del veicolo forzando un finestrino ed il portabagagli, a distanza di circa tre ore dopo la consumazione del furto e solo grazie alle precise indicazioni fornite dalla persona offesa, rendono illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 6 agosto 2022, il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, ha convalidato l'arresto di (Soggetto 1), eseguito dalla polizia giudiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 624-625 c.p..

Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha applicato nei confronti del (Soggetto 1) la misura della custodia cautelare in carcere.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal Tribunale, l'indagato, dopo aver forzato il finestrino e il portabagagli di un'automobile, si sarebbe impossessato di due borse, all'interno delle quali si trovavano due telefoni cellulari, tre carte di credito, documenti e altri oggetti.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1 Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 382 c.p.p..

Il ricorrente sostiene che l'ordinanza di convalida dell'arresto sarebbe illegittima, poiché emessa in mancanza del necessario requisito della flagranza, essendo la polizia giudiziaria intervenuta quasi tre ore dopo la consumazione del reato e solo sulla base delle indicazioni fornite dalla persona offesa. Dal verbale di arresto, infatti, emergerebbe che gli agenti della Polizia di Stato erano risaliti all'indagato quasi tre ore dopo la consumazione del furto e solo grazie alle indicazioni ricevute dalla persona offesa, che aveva loro riferito il luogo preciso dove si trovava il reo (luogo individuato facendo ricorso all'applicazione di geolocalizzazione di uno dei telefoni cellulari sottratti e controllando gli esercizi commerciali dove era stata usata una delle carte di credito sottratte).

2.2. Con un secondo motivo, deduce l'illegittimità derivata dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare.

Sostiene che la convalida dell'arresto costituirebbe il presupposto indefettibile per l'adozione della misura cautelare. Nel caso in esame, mancando i presupposti per la convalida dell'arresto, alcuna misura cautelare poteva essere disposta.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il difetto di motivazione in relazione al pericolo di fuga.

Il Tribunale avrebbe completamente omesso di motivare in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga.

2.4. Con un quarto motivo, deduce il difetto di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato.

Il Tribunale non avrebbe motivato in ordine al pericolo di reiterazione del reato, che, peraltro, non sussisterebbe, atteso che l'indagato sarebbe un soggetto tossicodipendente, in pessime condizioni di salute e, probabilmente, con una ridotta capacità di intendere e di volere, come sarebbe desumibile dal fatto che gli sarebbe stato nominato un amministratore di sostegno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

1.1. Il primo motivo è fondato e, conseguentemente, l'ordinanza, limitatamente alla convalida dell'arresto, deve essere annullata.

Invero, "è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, V., Rv. 267591; Sez. 1, n. 43394 del 03/10/2014, Q., Rv. 260527; Sez. 5, n. 8366 del 20/01/2016, A., Rv. 266166).

Nel caso di specie, dal verbale di arresto, emerge che effettivamente la polizia giudiziaria era riuscita a rintracciare l'indagato circa tre ore dopo la consumazione del furto e solo grazie alle precise indicazioni fornite dalla persona offesa.

L'arresto, pertanto, risulta illegittimo, essendo stato eseguito in mancanza di uno stato di flagranza o di quasi-flagranza.

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Invero, "le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, trattandosi di provvedimenti indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive" (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, H., Rv. 276449; Sez. U, Sentenza n. 17 del 14/07/1999, Rv. 214238).

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la misura è stata applicata per il pericolo di reiterazione del reato.

1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale ha sufficientemente motivato in ordine al pericolo di reiterazione del reato, evidenziando la pessima personalità dell'indagato, come desumibile dai numerosi e specifici precedenti penali a suo carico.

Sotto altro profilo, va rilevato che le argomentazioni addotte dal ricorrente a sostegno del motivo risultano non solo generiche, non avendo egli specificato in che modo le condizioni di salute dell'indagato potrebbero concretamente influire sul pericolo di reiterazione del reato, ma anche prive del necessario requisito di autosufficienza, non avendo egli allegato la documentazione dalla quale si dovrebbero desumere la nomina di un amministratore di sostegno e le pessime condizioni di salute dell'indagato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza, limitatamente alla disposta convalida, e rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2023.

 

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