Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 8805 del 8 aprile 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8805 del 08/04/2026
Circolazione stradale - Artt. 11, 12 e 142 C.d.S. e art. 13 L. n. 689/1981 - Superamento limiti di velocità - Accertamento con autovelox - Polizia municipale - Competenza territoriale - Accertamento su strade statali - In tema di accertamento di violazioni al codice della strada, gli agenti di polizia municipale, quali organi di polizia giudiziaria ed a prescindere dalla natura o proprietà della strada interessata, esercitano legittimamente i poteri accertativi sull’intero territorio comunale, con la conseguenza che è irrilevante la classificazione del tracciato (anche se statale o extraurbano), non incidendo sulla competenza dell’organo accertatore, purché l’infrazione sia avvenuta entro i limiti territoriali del Comune.
RITENUTO IN FATTO
L'avvocato (Soggetto 1) proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione del (Omissis), elevato a suo carico dalla Polizia Municipale del Comune di (Omissis) il (Omissis), per la violazione dell'art. 142, comma 9 C.d.S., eccependone la nullità per l'incompetenza territoriale dei verbalizzanti, la mancata contestazione immediata, l'irregolarità della segnaletica e la mancata indicazione delle caratteristiche della postazione di rilevamento della velocità, se fissa o mobile, la mancata taratura dello strumento e il suo posizionamento sulla corsia di marcia opposta a quella di percorrenza.
Costituitosi, il Comune di (Omissis) contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Con la sentenza n. 124/2021, il Giudice di Pace di (Omissis) respingeva il ricorso.
L'avvocato (Soggetto 1) interponeva appello avverso la prefata pronuncia.
Nella resistenza del Comune appellato, con la sentenza n. 2541/2022 del 25.11.2022, il Tribunale di (Omissis) confermava il provvedimento impugnato. Dichiarava, anzitutto, infondata l'eccezione di incompetenza della Polizia Municipale, richiamando a sostegno della decisione le argomentazioni sviluppate dal primo Giudice sul punto; affermava, inoltre, che l'attestazione della regolarità della postazione di controllo elettronico della velocità, contenuta nel verbale di accertamento dell'infrazione, godeva di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e che, in ogni caso, l'automobilista opponente non aveva assolto all'onere, su di lui gravante, di provare l'irregolarità della segnalazione della postazione.
Infine, il giudice di secondo grado dichiarava che l'utilizzo dell'autovelox sul tratto di strada de quo, individuato in forza di decreto prefettizio, esonerava per legge l'autorità accertante dall'obbligo di contestazione immediata, e che, dalla documentazione in atti emergeva che l'installazione dell'apparecchio era stata autorizzata dall'ANAS, Ente proprietario della strada, per accertamenti di velocità su entrambi i sensi di marcia.
Avverso tale sentenza l'avvocato (Soggetto 1) ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque doglianze, ed il Comune di (Omissis) ha resistito con controricorso.
Nell'imminenza dell'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente occorre rilevare la tardività ed inammissibilità della produzione dell'attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di (Omissis) n. 124/2021, che essendo passata in giudicato prima dell'inizio del presente giudizio nel gennaio 2023, doveva essere prodotta con il ricorso introduttivo e non con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., mentre in realtà con il ricorso è stata depositata solo la sentenza suddetta.
1) Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunziata la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, commi 3 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992, e dell'art. 4, comma 4 D.P.R. n. 492/1992, per avere il Giudice di seconde cure erroneamente ritenuto che la strada de quo, che poteva essere inquadrata come strada locale, fosse classificabile, invece, come strada extraurbana secondaria, appartenente al Comune di (Omissis) e soggetta alla giurisdizione della Polizia Municipale del predetto Ente.
Si assume che la S.S. (Omissis) nel tratto extraurbano (km 35+050) in cui da postazione fissa è stato rilevato l'eccesso di velocità contestato non potesse qualificarsi come strada extraurbana secondaria ex art. 2 comma 3 lettera C del D.Lgs. n. 285/1992, perché priva di banchine, e che dovesse qualificarsi come strada di cui all'art. 2 comma 3 lettera F del citato decreto, con la conseguenza che in base all'art. 2 comma 7 del D.Lgs. n. 285/1992 il tratto di strada in questione non apparterrebbe al territorio del Comune di (Omissis) (avente popolazione inferiore a 10.000 abitanti) e non sarebbe quindi soggetto alla giurisdizione della Polizia municipale di (Omissis), che aveva contestato la violazione.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché non sono stati offerti elementi per superare il consolidato orientamento di questa Corte sulla questione.
Ed invero, l'impugnata sentenza del Tribunale di (Omissis), che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di (Omissis) di primo grado, ha affermato che gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso. Pertanto, tali organi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato, come affermato dalla sentenza n. 19755 del 27.9.2011 di questa Corte, e ciò anche quando la strada non sia di proprietà del Comune, come affermato nell'ordinanza n. 3839/2019 di questa Corte. Il giudice di secondo grado ha poi confermato la sentenza di primo grado, che aveva evidenziato come ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. n. 689/1981, dell'art. 57 c.p.p., dell'art. 5 della L. 7.3.1986 n. 65, e degli articoli 11 e 12 del codice della strada, gli agenti di polizia municipale siano agenti di polizia giudiziaria abilitati all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di somme di denaro nell'ambito del loro territorio di competenza, coincidente con il territorio comunale, richiamando le sentenze di questa Corte del 19.3.2014 n. 6432, del 18.10.2011 n. 21523, del 12.10.2011 n. 21021, del 28.4.2011 n.9497 e 9467 e del 3.3.2008 n. 5771.
In particolare la sentenza n. 6432/2014 ha stabilito che l'art. 4 comma 1 del D.L. 20.6.2012 n. 121, convertito con modificazioni nella L. 1.8.2002 n. 168, che ha escluso la contestazione immediata per le autostrade e le strade extraurbane principali, non ha invece escluso l'uso delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori di quelle strade, lasciando in vigore le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma 1-bis, C.d.S. (Cass. sez. un. 13.3.2012 n. 3936; Cass. 12.10.2011 n. 21021; Cass. 18.10.2011 n.21253; Cass. 27.9.2011 n. 19755; Cass. 10.1.2008 n. 1889).
Ulteriormente la sentenza n. 6432/2014 di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha rammentato che secondo il costante orientamento di questa Corte, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della L. n. 689/1981, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza (Cass. 18.10.2011 n.21523; Cass. 12.10.2011 n. 21021; Cass. 28.4.2011 n.9497 e 9478; Cass. 3.3.2008 n. 5771).
Alla luce di tale consolidato orientamento di questa Corte, e del fatto che nel verbale di accertamento in questione è stato attestato fino a querela di falso, come rilevato nella sentenza impugnata, che il tratto della S.S. (Omissis) in questione ricadeva "in agro del Comune di (Omissis)", come riportato dagli agenti della Polizia municipale di tale comune, che per le funzioni svolte devono necessariamente essere a conoscenza dei confini del territorio del Comune dal quale dipendono, il primo motivo va disatteso.
2) Con il secondo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1, n.3) c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 2700 c.c., 77, comma 7 del regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 285/1992, per avere il Tribunale adito operato una pedissequa riproduzione del verbale impugnato, ritenendo che le dichiarazioni in esso contenute, rese dal verbalizzante in relazione alla visibilità e alla collocazione della segnaletica, godessero della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., senza considerare che il ricorrente ne aveva dedotto l'irregolarità sin dall'atto introduttivo del giudizio.
Si ripropone la doglianza relativa alla collocazione di segnaletica del rilevamento di velocità da postazione fissa inadeguata, sia per la distanza insufficiente dei cartelli, sia per la loro scarsa visibilità. Si contrappone alla motivazione dell'impugnata sentenza, che ha fatto riferimento all'efficacia fino a querela di falso del verbale di accertamento, nel quale sono stati attestati la segnalazione della postazione di controllo con collocazione di segnaletica stradale conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione del Codice della strada con riferimento specifico anche al nulla osta rilasciato dall'ANAS Spa (proprietaria della strada statale) per l'installazione del dispositivo e della segnaletica, alla documentazione fotografica ed al video prodotti in secondo grado con la memoria illustrativa del 14.11.2022 depositata il 15.11.2022, asseritamente raffiguranti cartelli che non avvisavano della possibilità di una contestazione non immediata e che non indicavano il decreto prefettizio che l'avrebbe autorizzata, ed al decreto prefettizio che era stato prodotto già in primo grado che aveva accertato, la mancata visibilità dei segnali di preavvertimento, del quale peraltro il giudice di secondo grado aveva tenuto conto compensando le spese processuali.
Preliminarmente occorre rilevare la tardività ed inammissibilità delle foto e del video allegati dal ricorrente solo con la memoria illustrativa del 14.11.2022 nel giudizio di secondo grado, che pertanto il Tribunale di (Omissis) non ha tenuto in considerazione, non avendone disposta l'acquisizione d'ufficio, ed essendosi opposto il Comune di (Omissis) alla loro acquisizione. Risulta poi inconferente il richiamo alla sentenza n. 33108 dell'11.11.2022 di questa Corte, riferita ad una controversia di lavoro in cui si era dato atto dell'avvenuto esercizio del potere istruttorio officioso nel giudizio di primo grado, del quale nella specie non vi è traccia.
La sentenza impugnata non solo ha dato atto della fidefacienza del verbale nella parte in cui ha attestato la presenza della segnaletica stradale conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione del Codice della strada e resa ben visibile grazie ad un segnale raffigurante l'organo di polizia operante, richiamando in proposito l'ordinanza n. 10716 del 13.5.2011 di questa Corte, ma ha sottolineato come l'attuale ricorrente non abbia assolto l'onere a suo carico di provare l'inadeguatezza di tale segnaletica, richiamando in proposito l'ordinanza di questa Corte n. 23566 del 9.10.2017, con una motivazione pienamente adeguata.
Si può aggiungere che, anche più recentemente, questa Corte ha riconosciuto la necessità di proporre querela di falso per confutare l'attestazione fidefaciente del verbale nella parte relativa alla circostanza dell'attestazione dell'effettiva apposizione dei segnali di preavviso (Cass. n. 11792/2020 e nello stesso senso Cass. sez. un. n. 17355/2009).
È poi il caso di ribadire che, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata "autovelox", il D.M. 15 agosto 2007, art. 2 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento (come accertato con l'impugnata sentenza alle pagine 4 e 5), con la conseguenza che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (Cass. 28.3.2023 n. 8689; Cass. n. 20327/2018; Cass. n. 25769/2013).
3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è censurata la violazione o falsa applicazione dell'art. 200 del D.Lgs. n. 285/1992. Ci si duole che non sia stata data comunicazione, mediante opportuna informativa nel tratto stradale in questione, della possibilità di accertare da remoto la violazione del limite di velocità senza procedere all'immediata contestazione, e del provvedimento prefettizio che avrebbe autorizzato tale possibilità, ed a sostegno si invocano le fotografie ed il video prodotti con la memoria illustrativa depositata il 15.11.2022 nel giudizio di secondo grado.
Il motivo è inammissibile perché, ribadito quanto già osservato sulla tardività della documentazione prodotta nel corso del giudizio di secondo grado dall'attuale ricorrente, non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che a pagina 4 ha dato atto della produzione da parte del Comune di (Omissis) del decreto del Prefetto di (Omissis) n. (Omissis)/Area III Sist. Sanz. di assoggettamento del tratto della S.S. (Omissis) in questione a controllo elettronico di velocità senza obbligo di contestazione immediata, della sua menzione nel verbale di accertamento (vedi pagina 7 secondo capoverso), dell'irrilevanza dell'eventuale e comunque non provata mancata menzione dell'autorizzazione prefettizia sul retro dei cartelli segnaletici in relazione all'art. 77 comma 7 del D.P.R. n. 495/1992 (Cass. n. 13641/2010; Cass. 31.7.2007 n. 16884) e dell'adeguato preavviso segnaletico della postazione di rilevazione emergente anche dal verbale di accertamento.
Nella memoria depositata nell'imminenza dell'adunanza camerale il ricorrente ha cercato di far rientrare, nella censura del terzo motivo, la doglianza sul fatto che l'apparecchio di rilevamento utilizzato, pur indicato sul verbale di accertamento come omologato, sarebbe stato in realtà solo approvato e non omologato, ma si tratta di un motivo nuovo ed inammissibile, che non solo non figura nel ricorso, ma neppure corrisponde ad una doglianza prospettata nei precedenti gradi di giudizio e pertanto non è esaminabile nel merito in questa sede.
4) Con il quarto motivo, ci si duole, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., dell'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che l'ANAS, ente proprietario della strada in questione, aveva autorizzato l'installazione della palina di sostegno dell'apparecchio di rilevazione della velocità solo sul lato destro della S.S. 372, direzione (Omissis)-(Omissis), mentre la rilevazione contestata si riferiva ad un veicolo marciante nell'opposta direzione (Omissis)-(Omissis).
Il motivo è inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per "doppia conforme", in quanto le sentenze di primo e di secondo grado hanno ricostruito i fatti allo stesso modo ed il ricorrente non ha segnalato tra esse l'esistenza di difformità, come sarebbe stato suo onere.
5) Con il quinto motivo, articolato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., il ricorrente si duole che l'impugnata sentenza recherebbe una motivazione meramente apparente, perché si sarebbe limitata ad assemblare passi di sentenze del Tribunale di (Omissis) e di questa Corte senza rendere percepibili le ragioni della decisione adottata.
Tale motivo è palesemente infondato, in quanto come già rappresentato nel trattare dei precedenti motivi, la sentenza impugnata ha diffusamente argomentato, ben oltre il cosiddetto "minimum costituzionale" le ragioni della decisione adottata, richiamando sia prove documentali fornite ed elementi di fatto attestati dal verbale di accertamento facente fede fino a querela di falso, sia precedenti giurisprudenziali specifici, spiegando e facendo proprie le soluzioni da essi date alle molteplici doglianze dell'attuale ricorrente e consentendo pienamente di comprendere l'iter logico seguito per addivenire alla conferma della sentenza di primo grado, anche se con motivazioni evidentemente sgradite all'attuale ricorrente.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in favore del Comune di (Omissis).
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna (Soggetto 1) al pagamento in favore del Comune di (Omissis) delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 350,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria l'8 aprile 2026.
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