Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 1412 del 23 gennaio 2007

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1412 del 23/01/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 e 202 del Codice della Strada - Mancato arresto del veicolo all'invito degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale - Mancata indicazione della sanzione sul verbale notificato successivamente - Irrilevanza - Nessuna norma impone la comunicazione al trasgressore della sanzione edittale da corrispondere in caso di violazione notificata successivamente per avere omesso di arrestare il veicolo all'invito imposto degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale poiché il diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale notificato siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Il Giudice di Pace di C., con sentenza n. 224 del 20 maggio 2002, ha accolto l'opposizione proposta da B. N. e B. F., rispettivamente conducente e proprietario dell'autovettura TG (OMISSIS), avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa dal Prefetto di Massa Carrara per la violazione dell'art. 196 C.d.S., comma 6, accertata dalla Polizia Municipale di C.. L'opposizione è stata accolta sul rilievo che il verbale successivamente notificato agli interessati (non essendovi stata contestazione immediata) non recava la indicazione dell'importo della sanzione e che ciò comportava la nullità del verbale stesso e degli atti successivi e consequenziali. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Massa Carrara con unico motivo.
 Non si sono costituiti gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con l'unico motivo si deduce violazione del art. 200 C.d.S. e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383, sul rilevo che l'art. 383 reg. C.d.S., non prescrive che sul verbale contestato al contravventore sia indicato l'importo della sanzione da corrispondere e che, in ogni caso, nella specie il pagamento in misura ridotta non era ammesso essendo stata contesta la violazione dell'art. 192 C.d.S., commi 1 e 6, non essendosi il conducente del veicolo fermato all'alt intimatogli dagli agenti accertatori.

 Il ricorso è fondato per le ragioni che si diranno.

 1. Per quanto concerne la mancata comunicazione della somma necessaria per effettuare il pagamento in misura ridotta, l'art. 202 C.d.S., comma 1, dispone che per le violazioni, per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
 Il comma 3 dello stesso articolo non consente il pagamento in misura ridotta al trasgressore che, tra l'altro, non abbia ottemperato all'invito di fermarsi.

 1.a. Il Collegio deve stabilire se la impossibilità del pagamento in misura ridotta sia riferita solo alle infrazioni diverse da quella nella specie accertata ovvero se, qualunque sia l'infrazione punita con sanzioni pecuniaria (eccettuate, ovviamente, quelle indicate nel comma 3 bis che non lo consentono in considerazione del tipo della violazione commessa), il pagamento in misura ridotta non sia consentito a chi abbia violato l'obbligo di arrestare veicolo all'invito degli agenti.
 Ritiene il Collegio che sia colui il quale commette una infrazione per cui si ammette il pagamento in misura ridotta e non si arresti all'alt intimatogli dagli agenti accertatori sia colui il quale, senza aver commesso (o senza che gli sia contestata) altra infrazione, abbia omesso semplicemente di fermarsi all'invito degli agenti, non possano accedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202 C.d.S., comma 2, poichè non vi sarebbe ragione di trattare più gravemente (non ammettendolo al pagamento in misura ridotta) colui il quale, avendo commesso altra infrazione, anche più lieve di quella di cui all'art. 192 C.d.S., comma 6, non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi rispetto a colui che non abbia arrestato la marcia del veicolo laddove gli agenti operatori gli abbiano intimato l'alt per effettuare la contestazione di un illecito possibilmente più grave.

1.b. Non essendo, quindi, il ricorrente ammesso al pagamento in misura ridotta, egli non aveva interesse a ricevere un verbale con la indicazione della somma dovuta per tale titolo, pur essendo - contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato prescritto dall'art. 383 reg. C.d.S., comma 3, che, all'atto della notifica successiva del verbale di accertamento, siano forniti al trasgressore ragguagli circa la modalità di pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare.

2. Per quanto concerne la mancata comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; Cass. 11475/2993; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso delle normale diligenza.
 La sentenza deve essere, in conclusione, cassata con rinvio, risultando dallo stesso ricorso che l'opposizione era fondata anche su ragioni di merito che dovranno essere valutate nella successiva fase.
 Il Giudice di rinvio - che si individua nel Giudice di Pace di C., altro Magistrato - provvedere anche sulle spese del presente giudizio (art. 385 c.p.c., u.p.).

P.Q.M.

 

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di C..

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007.

 

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