Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 2, ordinanza n. 36727 del 15 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36727 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 200 del Codice della Strada - Contestazione della violazione - Mancata cognizione diretta del verbalizzante - Valutazione delle prove - Sussistenza - L'organo giudicante, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio quali le dichiarazioni rese da un testimone, le fotografie prodotte e i rilievi eseguiti sul luogo del sinistro stradale che si era verificato, e senza attribuire al verbale di accertamento alcuna efficacia probatoria privilegiata, può ritenere dimostrata la sussistenza della violazione contestata, anche se il verbale di accertamento fa piena prova delle dichiarazioni rese dagli accertatori con riferimento ai fatti avanti a loro accaduti.


RITENUTO IN FATTO

1.1. Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione proposta da (Soggetto 1) avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva confermato il verbale di accertamento della violazione dell'art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, elevato a carico dello stesso sulla base di dichiarazioni testimoniali e rilievi tecnico-planimetrici svoltisi a seguito di un sinistro stradale immediatamente successivo alla condotta contestata.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha rilevato che "seppur vero che il verbale di accertamento fa piena prova delle dichiarazioni rese dagli accertatori con riferimento ai fatti avanti a loro accaduti ovvero relativi alle dichiarazioni loro rese, nel caso di specie tale questione pare irrilevante". Il verbale di accertamento è stato, infatti, redatto sulla base delle dichiarazioni del teste (Soggetto 2) e dei rilievi eseguiti successivamente al sinistro stradale occorso, da cui i verbalizzanti hanno tratto la sussistenza della violazione contestata.

1.3. Del resto, ha aggiunto il tribunale, il teste (Soggetto 2) è stato anche sentito quale testimone avanti al giudice di pace, confermando le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e ricordando di essere stato sorpassato dal (Soggetto 1) nel tratto di strada curvilineo che precede il punto di scontro tra i veicoli. E tale circostanza ha trovato conferma nel fascicolo fotografico allegato nel giudizio di primo grado, ove vengono ritratte le due autovetture dopo l'urto e nella parte destra dell'immagine si vede il tratto curvilineo della strada, esattamente indicata con una freccia gialla. E da tale osservazione si può agevolmente verificare la ridotta distanza tra il punto di contatto e il tratto curvilineo.

1.4. Nel verbale impugnato, poi, si fa riferimento al km 15+900 quale luogo del sinistro e non del tratto curvilineo ove sarebbe avvenuto il sorpasso contestato, e comunque l'indicazione esatta del luogo, ha concluso il tribunale, può essere tratta con certezza sia dalle fotografie allegate sia dalle dichiarazioni rese dal testimone.

1.5. Il tribunale, infine, ha escluso di poter esaminare il motivo d'appello relativo al mancato rispetto dell'art. 12 C.d.S. perché proposto per la prima volta soltanto in fase d'appello.

1.6. (Soggetto 1), con ricorso, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.7. La Prefettura-Ufficio Territoriale di Gorizia è rimasta intimata.

1.8. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e art. 12 C.d.S., commi 1 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha attribuito valore probatorio al verbale di accertamento senza, tuttavia, considerare che il verbale di accertamento, ove, come nel caso in esame, indica fatti di cui il pubblico ufficiale non ha avuto cognizione diretta, è privo di efficacia probatoria privilegiata. Il tribunale, peraltro, ha aggiunto il ricorrente, ha ritenuto la sussistenza della violazione sulla base di elementi, come i rilievi svolti dagli agenti accertatori e le dichiarazioni testimoniali di un terzo, privi di qualsiasi riscontro oggettivo e verificabile.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 12 C.d.S., commi 1 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e l'omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha affermato che non poteva essere valutata la doglianza relativa al mancato rispetto dell'art. 12 C.d.S. proposta per la prima volta in fase di appello senza, tuttavia, considerare che l'opponente aveva dedotto la questione della violazione della suddetta norma tanto nel ricorso di primo grado, quanto nell'atto d'appello.

3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Il ricorrente, infatti, mostra di non aver colto la ratio sottostante alla decisione che il tribunale ha assunto: lì dove, in particolare, ha ritenuto che, a prescindere dalla valenza del verbale quale prova legale, i rilievi eseguiti dagli agenti accertatori successivamente al sinistro stradale, le dichiarazioni rese dal teste (Soggetto 2) nell'immediatezza dei fatti e il fascicolo fotografico prodotto in giudizio hanno dimostrato la sussistenza in fatto della violazione contestata. Ed è noto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata ne' quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

3.2. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, e cioè le dichiarazioni rese da un testimone, le fotografie prodotte e i rilievi eseguiti sul luogo del sinistro stradale che si era verificato, e senza attribuire al verbale di accertamento alcuna efficacia probatoria privilegiata, ha ritenuto (prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sull'opposizione proposta e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio) che era risultata la dimostrazione che, in fatto, l'opponente aveva operato un sorpasso in prossimità di una curva. Ed una volta affermato, come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l'opponente aveva operato un sorpasso in prossimità di una curva, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto dell'opposizione proposta dal trasgressore. L'art. 148 C.d.S., commi 10 e 16, infatti, punisce, con una sanzione amministrativa, "il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve".

4. Il ricorso dev'essere, quindi, dichiarato inammissibile.

5. Nulla sulle spese in mancanza di attività difensiva della parte resistente.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 11 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2022.

 

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