Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 36431 del 5 settembre 2013

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36431 del 05/09/2013
Circolazione Stradale - Artt. 187 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria della confisca - Concetto di appartenenza del veicolo - Nella guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti per procedere alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo bisogna tener conto che per concetto di appartenenza deve intendersi non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma di possesso o della detenzione, purché non occasionali.


RITENUTO IN FATTO

Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli avverso la sentenza del tribunale della stessa città, del 7 maggio 2012, che ha applicato a B. C. G., imputato ex art. 187 C.d.S. (per essersi posto alla guida del motoveicolo "Kawasaki Z 750" targato "(OMISSIS)" in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti, la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen..

Lamenta il ricorrente che il tribunale, in violazione dell'art. 187 C.d.S., ha omesso di disporre la confisca del motoveicolo con il quale è stato commesso il reato e di applicare all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis dispongono che colui che sia stato ritenuto responsabile di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti deve essere sottoposto, anche in caso di definizione del procedimento con pena patteggiata, alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, per la durata ritenuta congrua dal giudice del merito, e della confisca del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

A tale statuizione non può sottrarsi, neanche con riguardo alla confisca, il giudice penale pur dopo le modifiche allo stesso codice apportate dalla L. n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Attribuzione che non ne ha eliminato il carattere dell'obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato sopra indicato (Cass. n. 12313/12).

Ciò, peraltro, analogamente a quanto avviene per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, la cui natura amministrativa non incide sull'obbligo del giudice di applicarla nei casi previsti dalla legge.

Spetta quindi sempre al giudice di disporre, anche in caso di patteggiamento della pena, sia la sospensione della patente di guida, che la confisca del veicolo con cui il reato è stato commesso, previa verifica, in quest'ultimo caso, della sussistenza dei relativi presupposti, e cioè che lo stesso non sia di proprietà di un soggetto estraneo al reato.

Nel caso di specie, viceversa, il giudice del merito ha immotivatamente omesso di disporre le predette sanzioni, di guisa che, sui punti indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli perché applichi la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nonché, ricorrendone i presupposti, quella della confisca del veicolo con il quale il reato è stato commesso.

Ai fini della confisca, in particolare, il giudice del rinvio accerterà se il motoveicolo in questione sia di proprietà dell'imputato o di un soggetto terzo, estraneo al reato, rapportandosi, in questo secondo caso, ai principi affermati da questa Corte con riguardo al concetto di "appartenenza del veicolo a persona estranea al reato", laddove è stato affermato che il concetto di appartenenza deve intendersi "non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma di possesso o della detenzione, purché non occasionali" (Cass. n. 20610/10, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato ma in uso a quest'ultimo), ed ancora, che la confisca del veicolo intestato a un terzo è esclusa "solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo" (Cass. n. 39777/12).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la confisca della motocicletta e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013.

 

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