CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

SEZIONE I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Articolo 204 CdS
Provvedimenti del prefetto

Leggi qui il breve commento all’articolo 204 del Codice della strada

 

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L’ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all’ufficio o comando accertatore.

3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

 

Nota. Le parti in grassetto sono state introdotte o modificate dall’articolo 4, comma 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in vigore dal 13 agosto 2003. In particolare, il comma 1-quater ha modificato il comma 1 dell’articolo 204; il comma 1-quinquies ha inserito i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 204; il comma 1-sexies ha modificato il comma 2 dell’articolo 204.

 

Breve commento all’articolo 204 del Codice della strada

L’articolo 204 disciplina la fase decisoria del ricorso amministrativo al prefetto previsto dall’articolo 203. Il prefetto non svolge un controllo meramente formale: deve esaminare il verbale, gli atti dell’organo accertatore, il ricorso, i documenti prodotti e, quando richiesta, l’audizione personale. L’esito può consistere nell’ordinanza-ingiunzione, se l’accertamento è ritenuto fondato, oppure nell’ordinanza motivata di archiviazione. La motivazione deve rendere riconoscibile l’iter seguito e confrontarsi con le censure effettivamente rilevanti, pur potendo essere proporzionata alla consistenza delle contestazioni.

In caso di rigetto, la somma ingiunta non può essere inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ciascuna violazione. La determinazione concreta deve tuttavia rispettare i criteri dell’articolo 195, comma 2, e comprende le spese. La scelta del ricorso prefettizio comporta quindi un rischio economico maggiore rispetto al pagamento in misura ridotta, elemento che deve essere chiaramente valutato prima della proposizione dell’impugnazione amministrativa.

Il sistema dei termini è costruito mediante il cumulo dei segmenti procedimentali. Se il ricorso è presentato all’ufficio o comando accertatore, il termine ordinario complessivo per l’adozione è di centottanta giorni: sessanta giorni per la trasmissione degli atti ai sensi dell’articolo 203, comma 2, e centoventi giorni per la decisione. Se il ricorso è presentato direttamente al prefetto, si aggiungono i trenta giorni entro i quali questi deve trasmetterlo all’ufficio accertatore, con un termine complessivo ordinario di duecentodieci giorni. La mancata adozione dell’ordinanza entro i termini perentori determina l’accoglimento del ricorso per decorso del tempo.

La richiesta di audizione personale incide sul computo: il termine si interrompe con la notificazione dell’invito e resta sospeso sino allo svolgimento dell’audizione o alla data fissata in caso di mancata comparizione. Per l’attività operativa assumono perciò rilievo la prova della notificazione dell’invito, la data dell’udienza e l’esatta tracciabilità degli eventi procedimentali. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 3508 del 6 febbraio 2023, ha inoltre distinto il regime di produzione del rapporto e degli atti dell’accertamento da quello degli altri documenti, tra i quali la lettera di convocazione, soggetti alle ordinarie preclusioni processuali.

L’ordinanza-ingiunzione deve poi essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, secondo le forme dell’articolo 201. Il pagamento è dovuto entro trenta giorni dalla notificazione; decorso inutilmente tale termine, l’atto costituisce titolo esecutivo e la riscossione prosegue secondo l’articolo 206. Contro l’ordinanza è ammessa opposizione giurisdizionale ai sensi dell’articolo 205. In tale sede possono essere riproposte anche le questioni già dedotte nel ricorso amministrativo e non esaminate o non motivatamente respinte; ciò distingue questa fase dal ricorso diretto al giudice contro il verbale previsto dall’articolo 204-bis.

Sul piano organizzativo, l’ordinanza può essere sottoscritta anche dal viceprefetto aggiunto o dal viceprefetto vicario quando ricorra una valida delega. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 8059 del 1° aprile 2026, ha ribadito che grava sull’opponente l’onere di dimostrare l’assenza della delega, anche sollecitando l’acquisizione delle informazioni necessarie. La pronuncia non modifica il testo dell’articolo 204, ma offre un’indicazione operativa rilevante per la verifica della competenza e della sottoscrizione dell’atto.

 

AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di studio. Per l’attività operativa occorre verificare il testo vigente, gli atti del singolo procedimento e le fonti ufficiali applicabili.

OSSERVAZIONI

 

Esiti del ricorso e obbligo di motivazione

Il prefetto può adottare soltanto uno dei due esiti previsti dall’articolo 204: ordinanza-ingiunzione, quando ritiene fondato l’accertamento, oppure ordinanza motivata di archiviazione. La decisione deve dare conto degli elementi essenziali risultanti dal verbale, dagli atti trasmessi, dal ricorso, dai documenti allegati e dall’eventuale audizione. Una motivazione meramente apparente o non riferibile alle doglianze concretamente proposte può essere fatta valere in sede di opposizione.

Quantificazione della sanzione

In caso di rigetto, l’importo ingiunto non può essere inferiore al doppio del minimo edittale per ogni violazione. La quantificazione resta soggetta ai criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ordinanza comprende inoltre le spese, sicché il ricorso prefettizio non conserva il beneficio economico proprio del pagamento in misura ridotta.

Termini cumulativi e accoglimento per decorso del tempo

I termini dei commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e del comma 1 dell’articolo 204 sono espressamente perentori e si cumulano. Il termine ordinario è di centottanta giorni quando il ricorso è depositato presso l’ufficio accertatore e di duecentodieci giorni quando è presentato direttamente al prefetto. Il controllo deve riguardare la data di adozione dell’ordinanza, non soltanto quella della sua notificazione. Scaduto il termine complessivo senza adozione, il ricorso si intende accolto.

Audizione personale

La richiesta di audizione non impone l’accoglimento del ricorso, ma obbliga l’amministrazione a convocare l’interessato prima della decisione. La notificazione dell’invito interrompe il termine e ne determina la sospensione sino all’audizione o alla data fissata. In caso di assenza non giustificata, il prefetto decide senza ulteriori formalità. La prova della convocazione è quindi decisiva. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 3508 del 6 febbraio 2023, ha precisato che la lettera di convocazione, diversamente dal rapporto e dagli atti relativi all’accertamento, è soggetta alle ordinarie preclusioni per la produzione documentale nel giudizio di opposizione.

Notificazione, pagamento e titolo esecutivo

L’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione nelle forme dell’articolo 201. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione. Decorso tale termine, l’ordinanza acquista efficacia di titolo esecutivo per la somma e le spese; la successiva riscossione è coordinata con l’articolo 206.

Autotutela e archiviazione degli atti

La prassi ministeriale ha storicamente distinto il verbale già perfezionato e notificato dal semplice preavviso di accertamento. La circolare del Ministero dell’interno n. 66, prot. M/2143, del 17 luglio 1995 ha affermato che l’ufficio o comando non può archiviare autonomamente un verbale già notificato perché ritenuto infondato o viziato, spettando al prefetto la decisione sul ricorso; la circolare prot. M/2413/11 del 17 gennaio 2003 ha invece ammesso l’archiviazione motivata del preavviso prima della formalizzazione del verbale. Si tratta di indicazioni di prassi, da applicare tenendo conto della concreta fase procedimentale e senza confonderle con il potere decisorio attribuito dalla legge al prefetto.

Sottoscrizione e delega

La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 8059 del 1° aprile 2026, ha confermato che l’ordinanza-ingiunzione può essere emessa dal viceprefetto aggiunto o dal viceprefetto vicario mediante delega. Chi contesta la delega deve provarne l’assenza e, se necessario, attivarsi affinché il giudice acquisisca le informazioni dall’amministrazione. La sola sottoscrizione da parte di un funzionario diverso dal prefetto non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto.

Opposizione giurisdizionale

Contro l’ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205. La Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza n. 2021 del 23 gennaio 2023, ha chiarito che l’interessato può riproporre davanti al giudice anche le questioni già formulate nel ricorso amministrativo e non esaminate o non motivatamente respinte. L’alternatività riguarda il ricorso al prefetto e il ricorso diretto al giudice contro il verbale ai sensi dell’articolo 204-bis, non l’opposizione contro la successiva ordinanza prefettizia.

Pronunce della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con sentenza n. 366 del 1994, ha ritenuto non irragionevole il meccanismo che, in caso di rigetto del ricorso prefettizio, impone una somma non inferiore al doppio del minimo edittale, anche in considerazione della facoltatività del rimedio amministrativo e della tutela giurisdizionale. Con ordinanza n. 185 del 2007 ha dichiarato manifestamente inammissibili questioni concernenti il termine di centocinquanta giorni previsto dal comma 2. Nessuna delle due pronunce ha modificato il testo dell’articolo 204.

Monopattini elettrici

Il procedimento degli articoli 203 e 204 si applica anche alle sanzioni amministrative relative ai monopattini elettrici, in quanto l’articolo 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 richiama, per le violazioni della disciplina speciale, le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada. Per l’operatore restano essenziali l’esatta qualificazione della fattispecie, l’individuazione del soggetto responsabile e il rispetto dei termini del procedimento prefettizio.

 

AVVERTENZA: le osservazioni hanno finalità di orientamento operativo e non sostituiscono la consultazione delle fonti ufficiali, della prassi aggiornata e degli atti del singolo procedimento.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8059 del 01/04/2026
Circolazione stradale - Art. 204 e 218 del Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto - Ordinanza ingiunzione emessa dal vice prefetto aggiunto o dal vice prefetto vicario in luogo del prefetto - In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione può essere legittimamente emessa dal vice prefetto aggiunto o dal vice prefetto vicario, essendo delegabili singoli atti anche a funzionari privi di competenza propria. Grava sull’opponente l’onere di provare l’assenza di delega, dovendo attivarsi anche mediante poteri istruttori, pena il permanere della presunzione di legittimità del provvedimento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3508 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203 e 204 del Codice della Strada - Ricorso al Prefetto e provvedimenti - Richiesta di audizione - Lettera di convocazione - Produzione delle documentazioni - Termini - La produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali, mentre per il deposito degli altri documenti, tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente, la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 2021 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto e provvedimenti - Ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Rimedi - Il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento, ma è pacifico che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 del C.d.S., il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37993 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Verbale di accertamento di violazione - Ricorso contro il verbale di contestazione - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro un'ordinanza ingiunzione prefettizia - In materia di violazioni al codice della strada, qualora il ricorso amministrativo al Prefetto, esperito a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, sia rigettato, il ricorrente può instaurare un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa, senza alcun limite nella formulazione dei motivi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 32429 del 03/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204 e 205 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Provvedimenti del prefetto - Violazione rilevata a distanza - Formazione di un originale cartaceo e sottoscrizione autografa dell'accertatore - In relazione alla redazione degli atti amministrativi in versione informatica estensibile all'ingiunzione di pagamento, nell'ipotesi di violazione prevista dal vigente C.d.S. rilevata a distanza, o in forma differita, il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, potendo essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 31845 del 27/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 203 e 204 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto - Presentazione a mezzo servizio postale - Avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza - Produzione in sede di giudizio - Il ricorso al prefetto per l'opposizione alle sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada se presentato a mezzo del servizio postale, va obbligatoriamente inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, laddove il mittente non produca in giudizio l'avviso di ricevimento e di cui sia contestata la consegna, almeno laddove tale mancata produzione non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19644 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 204 e 205 del Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Consegna all'agente postale - Termini - L'opposizione ad ordinanza ingiunzione può essere proposta anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui all'art. 22, comma 1, della L. n. 689 del 1981 rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 277 del 07/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 204 e 205 del Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - La circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune per il pagamento della tariffa di sosta non accettino banconote o carte di credito, unitamente al fatto di essere sprovvisto di monete, non assolve l'onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto "tutto il possibile per osservare la legge" cosi che "nessun rimprovero possa essergli mosso", rimane a carico dell'agente poiché, in materia di sanzioni amministrative, vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi in tal caso presumere la sussistenza dell'elemento oggettivo in capo al trasgressore.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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