CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
SEZIONE I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
Articolo 204 CdS
Provvedimenti del prefetto
Leggi qui il breve commento all’articolo 204 del Codice della strada
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L’ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all’ufficio o comando accertatore.
3. L’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.
Nota. Le parti in grassetto sono state introdotte o modificate dall’articolo 4, comma 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in vigore dal 13 agosto 2003. In particolare, il comma 1-quater ha modificato il comma 1 dell’articolo 204; il comma 1-quinquies ha inserito i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 204; il comma 1-sexies ha modificato il comma 2 dell’articolo 204.
Breve commento all’articolo 204 del Codice della strada
L’articolo 204 disciplina la fase decisoria del ricorso amministrativo al prefetto previsto dall’articolo 203. Il prefetto non svolge un controllo meramente formale: deve esaminare il verbale, gli atti dell’organo accertatore, il ricorso, i documenti prodotti e, quando richiesta, l’audizione personale. L’esito può consistere nell’ordinanza-ingiunzione, se l’accertamento è ritenuto fondato, oppure nell’ordinanza motivata di archiviazione. La motivazione deve rendere riconoscibile l’iter seguito e confrontarsi con le censure effettivamente rilevanti, pur potendo essere proporzionata alla consistenza delle contestazioni.
In caso di rigetto, la somma ingiunta non può essere inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ciascuna violazione. La determinazione concreta deve tuttavia rispettare i criteri dell’articolo 195, comma 2, e comprende le spese. La scelta del ricorso prefettizio comporta quindi un rischio economico maggiore rispetto al pagamento in misura ridotta, elemento che deve essere chiaramente valutato prima della proposizione dell’impugnazione amministrativa.
Il sistema dei termini è costruito mediante il cumulo dei segmenti procedimentali. Se il ricorso è presentato all’ufficio o comando accertatore, il termine ordinario complessivo per l’adozione è di centottanta giorni: sessanta giorni per la trasmissione degli atti ai sensi dell’articolo 203, comma 2, e centoventi giorni per la decisione. Se il ricorso è presentato direttamente al prefetto, si aggiungono i trenta giorni entro i quali questi deve trasmetterlo all’ufficio accertatore, con un termine complessivo ordinario di duecentodieci giorni. La mancata adozione dell’ordinanza entro i termini perentori determina l’accoglimento del ricorso per decorso del tempo.
La richiesta di audizione personale incide sul computo: il termine si interrompe con la notificazione dell’invito e resta sospeso sino allo svolgimento dell’audizione o alla data fissata in caso di mancata comparizione. Per l’attività operativa assumono perciò rilievo la prova della notificazione dell’invito, la data dell’udienza e l’esatta tracciabilità degli eventi procedimentali. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 3508 del 6 febbraio 2023, ha inoltre distinto il regime di produzione del rapporto e degli atti dell’accertamento da quello degli altri documenti, tra i quali la lettera di convocazione, soggetti alle ordinarie preclusioni processuali.
L’ordinanza-ingiunzione deve poi essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, secondo le forme dell’articolo 201. Il pagamento è dovuto entro trenta giorni dalla notificazione; decorso inutilmente tale termine, l’atto costituisce titolo esecutivo e la riscossione prosegue secondo l’articolo 206. Contro l’ordinanza è ammessa opposizione giurisdizionale ai sensi dell’articolo 205. In tale sede possono essere riproposte anche le questioni già dedotte nel ricorso amministrativo e non esaminate o non motivatamente respinte; ciò distingue questa fase dal ricorso diretto al giudice contro il verbale previsto dall’articolo 204-bis.
Sul piano organizzativo, l’ordinanza può essere sottoscritta anche dal viceprefetto aggiunto o dal viceprefetto vicario quando ricorra una valida delega. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 8059 del 1° aprile 2026, ha ribadito che grava sull’opponente l’onere di dimostrare l’assenza della delega, anche sollecitando l’acquisizione delle informazioni necessarie. La pronuncia non modifica il testo dell’articolo 204, ma offre un’indicazione operativa rilevante per la verifica della competenza e della sottoscrizione dell’atto.
AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di studio. Per l’attività operativa occorre verificare il testo vigente, gli atti del singolo procedimento e le fonti ufficiali applicabili.