CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 204 CdS
Provvedimenti del prefetto

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
   1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
   1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
   2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
   3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

 

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OSSERVAZIONI

 La circolare del Ministero dell'Interno n. 66 (prot. n. M/2143) del 17.07.1995 (Codice della strada. Applicazione dell'Istituto dell'autotutela per i verbali di contravvenzione), in ordine alla possibilità che l'Ufficio o l'organo accertatore di una violazione delle norme di comportamento previste dal codice della strada disponga, in sede di autotutela, la modifica o l'annullamento dei verbali già notificati, sembra dedurre "... che in nessun caso il comando o l'ufficio procedente può disporre l'archiviazione dei verbali elevati dal dipendente personale nel caso in cui emerga la insussistenza della ipotesi di illecito amministrativo prefigurata o vengano constatati vizi del procedimento. Soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 386 richiamato, il Comando o ufficio procedente è legittimato a rinnovare la notifica del verbale relativo ad un illecito amministrativo, indirizzandola, sulla base di chiarificazione sopravvenuta, nei riguardi di una persona diversa da quella inizialmente identificata (in effetti, al verbale si dà corso, e quindi, non si dà luogo ad archiviazione).".
 Diversamente dal preavviso di violazione che, secondo lo stesso Ministero dell'Interno, può essere archiviato, ricorrendone i presupposti, dall'Ufficio di appartenenza dell'organo di polizia stradale (Circolare Ministero dell'Interno, prot. n. M2413/11 del 17.01.2003) anche se, opportunamente, "... così come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez giurisd. Marche, 29.4.1997, n. 1336) - per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui è consentito all'organo accertatore di non dare ulteriore corso al "preavviso", sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l'ufficio cui appartiene l'organo accertatore, fornisca adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali procede nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi ha provveduto".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3508 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203 e 204 del Codice della Strada - Ricorso al Prefetto e provvedimenti - Richiesta di audizione - Lettera di convocazione - Produzione delle documentazioni - Termini - La produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali, mentre per il deposito degli altri documenti, tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente, la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 2021 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto e provvedimenti - Ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Rimedi - Il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento, ma è pacifico che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 del C.d.S., il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37993 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Verbale di accertamento di violazione - Ricorso contro il verbale di contestazione - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro un'ordinanza ingiunzione prefettizia - In materia di violazioni al codice della strada, qualora il ricorso amministrativo al Prefetto, esperito a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, sia rigettato, il ricorrente può instaurare un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa, senza alcun limite nella formulazione dei motivi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 32429 del 03/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204 e 205 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Provvedimenti del prefetto - Violazione rilevata a distanza - Formazione di un originale cartaceo e sottoscrizione autografa dell'accertatore - In relazione alla redazione degli atti amministrativi in versione informatica estensibile all'ingiunzione di pagamento, nell'ipotesi di violazione prevista dal vigente C.d.S. rilevata a distanza, o in forma differita, il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, potendo essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 31845 del 27/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 203 e 204 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto - Presentazione a mezzo servizio postale - Avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza - Produzione in sede di giudizio - Il ricorso al prefetto per l'opposizione alle sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada se presentato a mezzo del servizio postale, va obbligatoriamente inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, laddove il mittente non produca in giudizio l'avviso di ricevimento e di cui sia contestata la consegna, almeno laddove tale mancata produzione non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19644 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 204 e 205 del Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Consegna all'agente postale - Termini - L'opposizione ad ordinanza ingiunzione può essere proposta anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui all'art. 22, comma 1, della L. n. 689 del 1981 rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 277 del 07/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 204 e 205 del Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - La circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune per il pagamento della tariffa di sosta non accettino banconote o carte di credito, unitamente al fatto di essere sprovvisto di monete, non assolve l'onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto "tutto il possibile per osservare la legge" cosi che "nessun rimprovero possa essergli mosso", rimane a carico dell'agente poiché, in materia di sanzioni amministrative, vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi in tal caso presumere la sussistenza dell'elemento oggettivo in capo al trasgressore.

 

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