CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 97 CdS
Circolazione dei ciclomotori

(Vedi art. 97 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 248, art. 249, art. 250, art. 251, art. 252 e art. 253 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
      a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per la mobilità sostenibile (2), ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (2), a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
      b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
   2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
   3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
   3-bis. (1) In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli è richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.
   4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (2), secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.
   5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084,00 a euro 4.339,00. Alla sanzione da euro 845,00 a euro 3.382,00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52.
   6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421,00 a euro 1.691,00.
   7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158,00 a euro 635,00.
   8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79,00 a euro 316,00.
   9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.871,00 a euro 7.488,00.
   10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 337,00.
   11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.871,00 a euro 7.488,00.
   12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 396,00 a euro 1.584,00. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile (2), che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
   13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79,00 a euro 316,00. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
   14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Comma inserito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.
(2) Parole sostituite dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

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OSSERVAZIONI

* Sono considerate biciclette a pedalata assistita i velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW (o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci), a condizione che per il suo funzionamento iniziale sia richiesta la pedalata del conducente e che successivamente il motore ausiliario elettrico smetta di funzionare quando il conducente termini di pedalare (o quando il velocipede raggiunge i 25 km/h). La mancanza di una delle condizioni su esposte è sanzionabile ai sensi dell'art. 97, comma 7 del C.d.S..
* Il superamento dei termini di validità del permesso provvisorio di circolazione (anche nel caso di ciclomotore), emesso a seguito di smarrimento, deterioramento o distruzione del documento originale, comporta sempre la contestazione della violazione di cui all'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. invitando, nel caso specifico, il proprietario del mezzo ad esibire il documento mancante (o valido documento equipollente).
* In via generale, il rilascio del certificato di circolazione e della targa anche di un ciclomotore "datato" può avvenire solo previa restituzione del certificato di idoneità tecnica, qualsiasi siano le sue condizioni di conservazione. In caso di furto, smarrimento, deterioramento del certificato di idoneità tecnica, il ciclomotore dovrà essere necessariamente sottoposto alla sola prescritta visita e prova presso un U.M.C., mentre la revisione potrà essere effettuata successivamente, anche presso un centro tecnico privato.
* Una bicicletta a pedalata assistita avente caratteristiche costruttive proprie (dotate di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 KW - o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci -, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare oppure dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h) alterate, è considerato ciclomotore ai soli fini dell'art. 97 del C.d.S. (e non eventualmente motoveicolo) per espresso dettame dell'art. 50, comma 2-bis del C.d.S.
*
"Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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