Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5427 del 8 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5427 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Lavoro di pubblica utilità - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca veicolo - Applicazione - Ricorso per cassazione - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool è ammesso il ricorso per cassazione sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di (Omissis) ha applicato la pena (sostituendola con i lavori di pubblica utilità) su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., a (Soggetto 1) per la fattispecie di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»), senza però applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e disporre la confisca del veicolo.

2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di (Omissis), ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo. Con esso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del citato art. 186, comma 7, cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e disporre la confisca del veicolo, ancorché indicato nello stesso capo di imputazione come essere di proprietà dell'imputato.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc pen., è fondato.

2. Precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, S., Rv. 279348-03), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.

3. Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione.

3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quelle in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, B., Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369/2020, M., cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, M., Rv. 271326; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, C., Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, M., Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, C., Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, A., Rv. 227910).

3.2. Orbene, nella specie, il Tribunale ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la relativa obbligatoria sanzione ammnistrativa accessorie della sospensione della patente di guida e disporre la confisca obbligatoria del veicolo, nonostante di proprietà dell'imputato (come emerge dal capo d'imputazione). Deve difatti ribadirsi il principio per cui in tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve disporsi la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie (ex plurimis, Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018, C., Rv. 273823).

4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida e all'omessa confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di (Omissis) per nuovo giudizio su tali punti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida e all'omessa confisca del veicolo con rinvio al Tribunale di (Omissis) per nuovo giudizio su tali punti.

Così deciso il 21 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2023.

 

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