Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7526 del 19 febbraio 2019

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7526 del 19/02/2019
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213, 218 e 224-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo da parte del giudice - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. Diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'accertamento del reato.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis) condannava (Soggetto 1) alla pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)). La sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello di Brescia, la quale ha ritenuto che l'imputato fosse non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., ed ha disposto la restituzione al (Soggetto 1) del velocipede utilizzato per commettere il reato.

2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia propone ricorso per cassazione.

Con il ricorso deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186 C.d.S., in quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del velocipede condotto dall'imputato al momento del fatto, siccome in proprietà del medesimo, chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

3.1. Nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), il giudice ha l'obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale "sanzione amministrativa accessoria", giusta il testo dell'art. 224 ter C.d.S., che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una "sanzione penale accessoria", in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. C.).

Per l'effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca e la sentenza, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo.

La disposizione non contempla la confisca nei casi in cui l'imputato riporti una pronuncia diversa da quelle appena menzionate.

Si pone quindi il tema della confiscabilità del veicolo nel caso in cui l'imputato venga ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto.

L'osservanza del principio di legalità impone di ritenere che la confisca non sia ammessa.

Questa Corte ha già statuito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l'applicazione della causa di non punibilità presuppone l'accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015 - dep. 02/11/2015, L., Rv. 264830). Appare rilevante in questa sede la diversità dei presupposti: a mente dell'art. 186, comma 2, lett. b) e c), "all'accertamento della violazione consegue in ogni caso..." la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. E' quindi necessario, ma anche sufficiente, l'accertamento del fatto. Diversamente, per la confisca l'art. 186, comma 2, lett. c), richiede una pronuncia di condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsi della relazione tra confisca e 131 bis c.p., in tema di armi. Ha affermato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017 - dep. 30/11/2017, P.M. in proc. L., Rv. 272085). Tale principio fonda, del tutto correttamente, sulla previsione della L. n. 152 del 1975, art. 6, secondo il quale "Il disposto del primo capoverso dell'art. 240, si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi". Poiché l'art. 240 c.p., comma 2, dispone (anche) che è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, ben si coglie che la ammissibilità della confisca delle armi trova una specifica base legale.

Non altrettanto può dirsi per la confisca del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza, quando il fatto sia valutato di particolare tenuità, non essendo revocabile in dubbio che non si è in presenza di una sentenza di condanna o a questa assimilabile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2019.

 

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