Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 31216 del 9 agosto 2021

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 31216 del 09/08/2021
Circolazione Stradale - Artt. 213 e 214 del Codice della Strada e art. 354 c.p. - Sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro - La consumazione del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 del C.d.S., si realizza non soltanto con la sottrazione del bene, bensì anche nel caso in cui esso venga trasferito in altro luogo senza preavviso, e quindi non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi al reperimento del compendio esecutato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza dell'8 gennaio 2018 con cui il Tribunale di (Omissis) aveva condannato (Soggetto 1) alla pena complessiva di mesi undici di reclusione ed Euro 130,00 di multa per il reato di cui all'art. 334 c.p., aggravato ex art. 99 c.p..

La condanna concerne la sottrazione di un'autovettura di proprietà dell'agente, sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa, e a lui affidata in custodia giudiziale, nonché la denuncia con cui lo stesso avrebbe falsamente dedotto che detta autovettura, in precedenza trasferita in altro luogo di custodia, gli era stata sottratta.

2. Con il ricorso proposto l'imputato articola i motivi di seguito enunciati.

2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 334 c.p. L'imputato non avrebbe sottratto alcunché, bensì semplicemente avrebbe trasferito il bene in altro luogo, per ivi custodirlo, e neppure sussisterebbe il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 367 c.p. Il mero rapporto di consequenzialità tra notifica del provvedimento di confisca e denuncia di furto non consente di ipotizzare che quest'ultima abbia un contenuto falso.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 213. La condotta in addebito sub capo a) andrebbe riqualificata, riconducendola alla suindicata norma del codice della strada, che prevede un illecito solo amministrativo, in quanto lex specialis.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 335 c.p.. La condotta tenuta dall'(Soggetto 1) avrebbe connotazione colposa, essendovi stata negligenza da parte del medesimo non già nello spostamento - il che, come ritenuto dalla Corte di appello, non è sostenibile, trattandosi di condotta all'evidenza volontaria - quanto nella custodia successiva del veicolo.

2.5 Violazione di legge processuale, mancanza di motivazione, nonché mancata assunzione di una prova decisiva che avrebbe potuto dimostrare che il veicolo era custodito presso il fondo dei genitori dell'imputato, a dimostrazione dell'effettività del denunciato furto.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva. All'epoca della condotta, ossia all'epoca della amotio dell'autovettura, risalente all'anno 2011, l'imputato era immune da precedenti, l'unica condanna a suo carico essendo stata pronunciata nel 2014.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso quanto alle censure svolte con riferimento al reato di cui all'art. 334 c.p. e l'annullamento senza rinvio della condanna per il reato di cui all'art. 367 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti che si vanno ad esporre.

1. I motivi sub 1, 3 e 4, inerenti alla condanna pronunciata in relazione al capo a) ed alla qualificazione giuridica della relativa condotta, possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono tutti inammissibili per manifesta infondatezza.

Anzitutto, deve osservarsi che la consumazione del reato di cui all'art. 334 c.p. si realizza non soltanto con la sottrazione del bene, bensì anche nel caso in cui esso venga trasferito in altro luogo senza preavviso, tale condotta potendo egualmente impedire o ritardare la procedura attivatasi con l'imposizione del vincolo di coercizione reale del sequestro, frustrandone la finalità.

Proprio questo risulta essere avvenuto nel caso al vaglio, allorquando l'(Soggetto 1), secondo la sua stessa ricostruzione, ha collocato l'auto in altro luogo rispetto a quello di custodia, senza avvisare gli organi della procedura.

In tal senso si è consolidata la giurisprudenza di questa Corte, per la quale, ai fini della responsabilità penale del custode delle cose pignorate, il concetto di "sottrazione" non implica esclusivamente quello di appropriazione, bastando ad integrarlo il semplice spostamento della cosa effettuato senza preavviso all'ufficiale giudiziario e al giudice dell'esecuzione. Pertanto, il reato è configurabile non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi al reperimento del compendio esecutato. Ne deriva che occorre guardare alla specifica natura ed al regime giuridico del bene sottoposto a vincolo che, nel caso, come quello in esame, di sequestro amministrativo, è preordinato alla successiva confisca ovvero all'acquisizione all'Erario del bene (in tal senso, Sez. 6, n. 31256 del 21/06/2016, D. N., Rv. 267683, che ha ritenuto integrato il reato con riferimento alla condotta del proprietario di un'autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo ed affidatagli in custodia, il quale aveva dichiarato agli agenti della Polizia Municipale incaricati di eseguire il provvedimento prefettizio di confisca del mezzo, che lo stesso non era più nella sua disponibilità, in tal modo evitando la consegna).

Palese appare la preordinazione della condotta del ricorrente, come ricostruita nelle sentenze di merito - le cui motivazioni si integrano vicendevolmente, trattandosi di cosiddetta doppia conforme - a favorire la madre del medesimo, proprietaria del veicolo.

Da tutto quanto precede discende che non può farsi luogo alla riqualificazione della condotta sottrattiva del veicolo nell'illecito amministrativo di cui all'art. 213 cit..

Il Collegio ritiene, al riguardo, di aderire all'orientamento consolidato per il quale integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in un procedimento penale, e non l'illecito ammnistrativo previsto dall'art. 213 C.d.S., comma 4, la condotta dell'imputato che, non permettendo il rinvenimento del bene nel luogo in cui egli aveva l'obbligo di custodirlo, precluda l'esecuzione del decreto di confisca del bene medesimo. (Sez. 2, n. 40596 del 18/04/2012, M., Rv. 253772; Sez. 6, n. 42752 del 24/09/2014, M., Rv. 260446).

Ciò perché nel caso specifico è contestato il trasferimento del bene, lì dove la disposizione di cui all'art. 213 cit. attiene alla sola condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, sicché è unicamente con riferimento ad essa condotta che la norma sanzionatoria amministrativa risulta essere in rapporto di specialità con quella penale, con la conseguenza che il concorso tra norme deve essere ritenuto solo apparente e va applicata la norma amministrativa (Sez. 6, n. 42752 del 24/09/2014, cit.).

Ancora, sono inconferenti le doglianze sulla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo a) nel reato di cui all'art. 335 c.p., formulate sul rilievo che l'imputato abbia negligentemente vigilato sul bene, una volta spostato lo stesso in altro sito: oggetto di addebito è, nella vicenda in scrutinio, la condotta di trasferimento dell'autovettura dal luogo di custodia - che va correttamente inquadrata, per quanto precede, nel reato di cui all'art. 334 c.p., e non quella, logicamente e cronologicamente successiva, di vigilanza sulla stessa, che, rispetto all'amotio, non può che avere natura di post factum non punibile.

2. Al contrario, va accolto il secondo motivo di ricorso, afferente al reato di cui al capo b).

Non appare condivisibile ne' coerente l'inferenza operata dai giudici di merito, per i quali il rapporto di successione cronologica tra notifica della confisca e proposizione della denuncia consentirebbe di ritenere che la denuncia stessa sia solo simulata.

Invero, non è dato escludere che, una volta trasferita, l'autovettura sia stata da altri sottratta e che l'(Soggetto 1) se ne sia avveduto, per avere effettuato una verifica in loco, soltanto dopo la notifica del provvedimento di confisca avvenuta a mani della di lui madre, dovendo provvedere alla consegna.

Conseguentemente, va annullata la condanna pronunciata in relazione a tale capo, con assorbimento del quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata assunzione della prova che avrebbe dovuto suffragare il reale accadimento del furto.

3. Da ultimo, inammissibile è il motivo relativo alla recidiva infraquinquennale.

Parte ricorrente sostiene che la condotta di amotio vada retrodatata all'anno 2011 e su questo presupposto fattuale - oggetto di mera allegazione - invoca la mancata sussistenza dei presupposti per procedere all'applicazione della recidiva, avuto riguardo alla data della precedente condanna per bancarotta fraudolenta (resa l'11 marzo 2014, irrevocabile il 4 giugno 2014).

Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità al principio consolidato per il quale il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 c.p. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche, ovvero di fatti notori e massime di esperienza, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (in tal senso, Sez. 6, n. 52566 del 30/11/2016, C.; Rv. 268939; Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 06/02/2019, P., Rv. 275030, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza dichiarativa dell'intervenuta prescrizione del reato, osservando che, in mancanza di elementi di segno contrario, doveva presumersi che la distruzione dell'autovettura in sequestro fosse avvenuta in epoca prossima alla data in cui l'autorità procedente si era recata sul luogo della custodia per dare attuazione al provvedimento, tanto più che la difesa non aveva dedotto alcunché per dimostrare che la distruzione fosse avvenuta in data antecedente).

4. L'esito del ricorso impone la rideterminazione della pena con detrazione dell'aumento disposto a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 367 c.p., sulla pena irrogata per il reato di cui all'art. 334 c.p. aumentata per la recidiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla simulazione di reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ridetermina la pena nella misura di mesi 9 di reclusione ed Euro 110,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2021.

 

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