Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000008237.U/2023 del 7 marzo 2023

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000008237.U/2023 del 07/03/2023

OGGETTO: Procedura di fermo amministrativo con trasferimento in proprietà a favore del custode-acquirente. Restituzione della somma ricavata dall'alienazione del veicolo all'avente diritto.

(Indirizzi omessi)

 

   

È stata posta all'attenzione la gestione delle somme ricavate dalla vendita di un veicolo in conseguenza della sua cessione in favore del custode-acquirente perché sottoposto a fermo amministrativo, come previsto dall'art. 214, comma 1 cds, che rimanda all'applicazione delle procedure di cui all'art. 213, comma 5 cds (1) relative al sequestro.

Queste ultime, tuttavia, sono pienamente compatibili con le procedure relative al fermo amministrativo, salvo che per l'applicazione della confisca. Infatti, sebbene per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo l'art. 214, comma 1 cds, rimanda all'applicazione delle norme sul sequestro, comprese quelle di cui al comma 5 dell'art. 213 cds, si ritiene che la confisca prevista in quest'ultima norma non possa essere applicata, atteso che il fermo amministrativo rappresenta una misura temporanea di privazione delle disponibilità del mezzo, non destinata all'acquisizione del bene in favore dello Stato.

Inoltre, il citato comma 5 dell'art. 213 cds, prevede espressamente che "La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria della Stato. In caso di confisca questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto".

Di conseguenza, non potendo trovare applicazione la misura della confisca, la somma ricavata dall'alienazione riferita ad un provvedimento di fermo amministrativo deve essere restituita all'avente diritto.

Nel merito è stato acquisito il parere della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di questo Dicastero.

Si sottolinea, infine, che nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 (2), sono state fornite disposizioni operative sull'argomento che, alla luce delle suesposte considerazioni, devono essere lette nel senso che, nella sola procedura di fermo amministrativo, la somma ricavata dall'alienazione del veicolo (3) deve essere restituita all'avente diritto sempre, e non solo in caso di esito favorevole del procedimento.

*****

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
 
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 

(1) L'art. 213, comma 5, cds, disciplina il trasferimento in proprietà al custode - acquirente dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo quando, decorsi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della Prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo, l'avente diritto non ne richiede l'affidamento in custodia.
(2) Cfr. Paragrafo 8.4.
(3) Sulla somma, in relazione alle specifiche concrete circostanze, si dovrà operare anche una valutazione sulla necessità di detrarre le spese sostenute, comprese quelle di custodia.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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