CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi comportanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Articolo 202 CdS
Pagamento in misura ridotta

(Vedi art. 387 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 202 del Codice della strada

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (1) (3)

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. (3) (4)

2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. (1)

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. (2)

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. (1) (2)

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. (2)

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.

3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.

 

Note

(1) L'articolo 20, comma 5-bis, lettere a), b) e c), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto nel comma 1 la riduzione del 30 per cento e le relative esclusioni, ha inserito il comma 2.1 e ha sostituito, nel comma 2-ter, la cauzione pari alla metà del massimo edittale con quella pari al minimo della sanzione pecuniaria. Le disposizioni introdotte in sede di conversione sono efficaci dal 21 agosto 2013.

(2) I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono stati inseriti dall'articolo 37, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120.

(3) L'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, ha stabilito, in via di interpretazione autentica, che per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale l'effetto liberatorio si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.

(4) Il pagamento dei verbali relativi al Codice della strada, in contanti o con strumenti elettronici, è esente dall'imposta di bollo, qualunque sia l'importo, secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2016, n. 25/E, e la circolare del Ministero dell'interno 21 aprile 2016, prot. n. 300/A/2881/16/127/34.

 

Breve commento all'articolo 202 del Codice della strada

L'articolo 202 disciplina il principale meccanismo di definizione anticipata degli illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada. La regola ordinaria consente al trasgressore di estinguere l'obbligazione pecuniaria pagando, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, il minimo edittale previsto dalla singola disposizione. Se il pagamento è eseguito entro cinque giorni, tale minimo è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Non si tratta quindi di due sanzioni diverse, ma di due modalità temporalmente graduate di pagamento in misura ridotta.

Il beneficio del 30 per cento non opera quando la violazione comporta la confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 210, comma 3, oppure la sospensione della patente. Occorre distinguere questa preclusione dalla più ampia esclusione del pagamento in misura ridotta: l'articolo 210, comma 3, vieta infatti il pagamento al minimo quando è prevista la confisca, mentre i commi 3 e 3-bis dell'articolo 202 individuano ulteriori ipotesi nelle quali il verbale deve essere trasmesso al prefetto. La qualificazione della specifica sanzione accessoria va pertanto verificata sulla norma violata, senza estendere automaticamente il divieto a fattispecie che prevedano conseguenze diverse.

Il verbale deve indicare le modalità concretamente disponibili. Il pagamento immediato ordinario previsto dal comma 2.1 è facoltativo, avviene con strumenti elettronici e presuppone che l'agente disponga dell'apparecchiatura idonea. La quietanza e l'annotazione sulla copia del verbale documentano l'estinzione pecuniaria secondo l'articolo 387 del Regolamento. Per bonifici e altri strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale, la norma interpretativa del 2016 considera tempestivo il pagamento quando l'accredito all'amministrazione interviene entro due giorni dalla scadenza: resta quindi essenziale utilizzare correttamente causale, importo e coordinate indicate nel verbale.

Una disciplina speciale riguarda i conducenti professionali titolari di patente C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'autotrasporto di persone o cose, per le sole violazioni elencate nel comma 2-bis. Il conducente può pagare immediatamente; se non lo fa, deve versare una cauzione pari al minimo edittale. La mancata cauzione determina il fermo amministrativo del veicolo, sino all'adempimento e comunque non oltre sessanta giorni. Il regime non può essere applicato al solo titolo della patente o a violazioni diverse da quelle tassativamente indicate.

Diversa è la procedura dell'articolo 207, riferita ai veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE: il presupposto è l'immatricolazione del veicolo, non la cittadinanza del conducente. L'operatore deve quindi individuare prima la disciplina speciale applicabile e poi determinare se la somma sia riscossa a titolo liberatorio oppure a titolo di cauzione.

Il pagamento definisce la sanzione pecuniaria principale e rende improponibile l'opposizione diretta a contestarne il fondamento; non elimina però le sanzioni accessorie. La Cassazione ha precisato che queste ultime possono essere impugnate per vizi propri, senza rimettere in discussione la violazione principale già definita con il pagamento. Se, invece, nei termini non intervengono né pagamento né ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 203, comma 3, per la metà del massimo edittale e per le spese di procedimento.

AVVERTENZA: Il testo della presente norma e il breve commento non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale né il testo vigente consultabile nelle banche dati istituzionali. I contenuti hanno finalità esclusivamente informativa e di supporto operativo.

OSSERVAZIONI

 

Regime ordinario e riduzione del 30 per cento

Il pagamento entro sessanta giorni riguarda il minimo edittale della sanzione prevista dalla singola norma; entro cinque giorni il medesimo importo è ridotto del 30 per cento. Entrambi i termini decorrono dalla contestazione immediata oppure dalla notificazione del verbale. Prima di indicare l'importo agevolato occorre verificare che non ricorra una causa di esclusione prevista dallo stesso articolo 202 o da una disposizione speciale.

La riduzione del 30 per cento è esclusa per le violazioni cui consegue la sospensione della patente e per quelle per le quali è prevista la confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 210, comma 3. In quest'ultimo caso il comma 3 dell'articolo 210 esclude anche il pagamento in misura ridotta e impone la trasmissione del verbale al prefetto entro dieci giorni. Non è corretto estendere automaticamente l'esclusione del 30 per cento a qualsiasi sanzione accessoria: va identificata quella effettivamente prevista dalla fattispecie contestata.

Modalità di pagamento, accredito e quietanza

Le modalità utilizzabili sono quelle indicate nel verbale e rese disponibili dall'amministrazione. Il pagamento immediato al momento del controllo, nel regime ordinario del comma 2.1, è una facoltà del conducente, richiede uno strumento elettronico e presuppone che l'agente sia munito dell'apparecchiatura idonea. L'operatore rilascia ricevuta e annota il pagamento sulla copia del verbale; l'articolo 387 del Regolamento disciplina il contenuto della quietanza e la conservazione dei verbali definiti.

Per bonifici e altri pagamenti diversi dal contante o dal conto corrente postale, l'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 18/2016 riconosce l'effetto liberatorio se l'accredito all'amministrazione avviene entro due giorni dalla scadenza. L'operatore deve pertanto distinguere la data dell'ordine dalla data di accredito e verificare anche l'esatta imputazione del versamento al verbale. Un pagamento insufficiente o tardivo non estingue l'obbligazione nella misura agevolata; la gestione della somma già incassata e dell'eventuale residuo deve seguire le procedure contabili e di riscossione dell'ente, senza creare nel verbale una proroga non prevista dalla legge.

Il versamento eccedente o duplicato può essere oggetto di richiesta di rimborso all'ente che ha incassato la somma. Il pagamento dei verbali del Codice della strada, anche mediante strumenti elettronici, è esente dall'imposta di bollo secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 25/E del 18 aprile 2016 e la circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/2881/16/127/34 del 21 aprile 2016.

Conducenti professionali, cauzione e fermo del veicolo

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente quando ricorrono congiuntamente tre presupposti: patente C, C+E, D o D+E; esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose; contestazione di una delle violazioni tassativamente elencate. Sono quindi esclusi il conducente munito della sola patente B e le violazioni non comprese nell'elenco, anche se commesse durante un trasporto professionale.

Il pagamento immediato definisce la sanzione pecuniaria. Se il conducente non se ne avvale, la cauzione pari al minimo edittale è obbligatoria e non ha effetto liberatorio. La mancata cauzione comporta il fermo del veicolo fino all'adempimento e comunque per non oltre sessanta giorni, con affidamento in custodia secondo l'articolo 214-bis. Nel verbale devono essere distinti con chiarezza pagamento, cauzione, ricevuta e provvedimento sul veicolo.

Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE

La procedura dell'articolo 207 CdS è autonoma rispetto ai commi 2-bis e seguenti dell'articolo 202. Essa si applica in ragione dell'immatricolazione estera o della targa EE del veicolo, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza del conducente. Se il trasgressore non effettua il pagamento consentito, deve prestare la cauzione nella misura determinata dall'articolo 207; per i veicoli immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo la cauzione è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta. La mancata cauzione comporta il fermo amministrativo del veicolo per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Esclusioni e trasmissione al prefetto

Il comma 3 esclude il pagamento in misura ridotta quando il trasgressore non ottempera all'invito a fermarsi oppure, se conduce un veicolo a motore, rifiuta di esibire i documenti che deve avere con sé. Il comma 3-bis aggiunge un elenco tassativo di violazioni. In questi casi l'operatore non deve indicare un importo definitorio e trasmette il verbale al prefetto entro dieci giorni, secondo la previsione applicabile.

La Corte di cassazione, ordinanza n. 29428/2023, ha chiarito che l'omessa informazione nel verbale circa la non ammissione al pagamento in misura ridotta non determina nullità quando l'esclusione discende effettivamente dalla legge: l'assenza dell'indicazione non induce il destinatario a compiere un pagamento precluso e non determina, di per sé, una lesione del diritto di difesa.

Pagamento e rimedi di opposizione

Il pagamento in misura ridotta è incompatibile con il successivo ricorso volto a contestare la sanzione pecuniaria principale. La Corte di cassazione, ordinanza n. 8882/2023, ha precisato che il pagamento estingue la sanzione principale, ma non quella accessoria: quest'ultima può ancora essere impugnata esclusivamente per vizi propri, senza riaprire la contestazione sulla violazione principale.

Se non vengono effettuati né il pagamento né un ricorso nei termini, il verbale costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 203, comma 3, per una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese di procedimento. L'operatore deve evitare formule che presentino il pagamento agevolato e il ricorso come rimedi cumulabili.

Monopattini elettrici

Per le sanzioni relative ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica si applicano le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada, in forza dell'articolo 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ne consegue che, salvo una specifica esclusione, il pagamento delle sanzioni pecuniarie segue anche la disciplina dell'articolo 202, compreso il termine ordinario e l'eventuale riduzione del 30 per cento.

Occorre tuttavia verificare la singola fattispecie. Quando alla violazione consegue la confisca speciale del monopattino prevista dal comma 75-vicies della legge n. 160/2019, si applicano le disposizioni del Titolo VI, capo I, sezione II: il coordinamento con l'articolo 210, comma 3, CdS esclude il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria cui la confisca accede. Per la sosta vietata del monopattino, invece, il comma 75-vicies semel rinvia alla sanzione dell'articolo 158, comma 5, prevista per ciclomotori e motoveicoli, e il pagamento segue il regime ordinario quando non ricorrono altre cause di esclusione. L'equiparazione residuale ai velocipedi prevista dal comma 75-quinquies non sostituisce queste disposizioni speciali.

AVVERTENZA: Le presenti osservazioni non rivestono carattere di ufficialità e costituiscono un contributo tecnico-editoriale dei curatori. Prima dell'applicazione operativa devono essere confrontate con il testo vigente delle norme, con gli atti ufficiali e con le concrete circostanze del caso.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 29428 del 24/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 200 e 202 del Codice della Strada - Contenuti del verbale di accertamento - Omessa informazione del pagamento in misura ridotta - La mancata informazione nel verbale di contestazione relativa al fatto che per l'infrazione contestata non è ammesso il pagamento della violazione in misura ridotta, non costituisce motivo di nullità alla luce del fatto che, nel momento in cui il verbale non contiene tale indicazione, la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8882 del 29/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 202, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Pagamento in misura ridotta della sanzione - Successivo ricorso avverso il verbale - Limiti dell'opposizione - In tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue la sola sanzione principale, e non anche quella accessoria, con l'effetto che mentre l'eventuale opposizione alla prima diventa improponibile, il sanzionato può avanzare legittimamente opposizione alla seconda, ma, in tale ipotesi l'opposizione può denunziare esclusivamente vizi attinenti alla sanzione accessoria, e non anche alla violazione principale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36727 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 200 del Codice della Strada - Contestazione della violazione - Mancata cognizione diretta del verbalizzante - Valutazione delle prove - Sussistenza - L'organo giudicante, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio quali le dichiarazioni rese da un testimone, le fotografie prodotte e i rilievi eseguiti sul luogo del sinistro stradale che si era verificato, e senza attribuire al verbale di accertamento alcuna efficacia probatoria privilegiata, può ritenere dimostrata la sussistenza della violazione contestata, anche se il verbale di accertamento fa piena prova delle dichiarazioni rese dagli accertatori con riferimento ai fatti avanti a loro accaduti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 258 del 09/01/2014
Circolazione Stradale - Artt. 188 e 202 del Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide - Esposizione del contrassegno speciale di parcheggio per disabili scaduto di validità - Deroga temporale - L'esposizione all'interno del veicolo di un contrassegno speciale di parcheggio per disabili scaduto di validità non da diritto ad alcuna deroga temporale alle prescrizioni del codice della strada al di fuori del periodo in cui esso aveva efficacia, rendendo legittima la contestazione della norma violata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1412 del 23/01/2007
Circolazione Stradale - Artt. 11, 12, 192 e 202 del Codice della Strada - Mancato arresto del veicolo all'invito degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale - Mancata indicazione della sanzione sul verbale notificato successivamente - Irrilevanza - Nessuna norma impone la comunicazione al trasgressore della sanzione edittale da corrispondere in caso di violazione notificata successivamente per avere omesso di arrestare il veicolo all'invito imposto degli agenti che espletano i servizi di polizia stradale poiché il diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purchè nel verbale notificato siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui si stata erroneamente indicata la norma applicabile, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 16745 del 09/08/2005
Circolazione Stradale - Artt. 195, 196 e 202 del Codice della Strada - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Principio di solidarietà - L'azione di regresso di cui all'art. 196 c.d.s. riconosciuta al proprietario del veicolo, solidalmente responsabile con l'autore delle infrazioni al codice della strada punibili con sanzione amministrativa, non trova fondamento in una responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ma nella surrogazione legale del proprietario nel diritto al pagamento di una somma nei confronti di colui verso il quale la sanzione è diretta e che ha dovuto corrispondere non per una sua condotta illecita, ma per il mero fatto di non avere provato che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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