CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I
Degli illeciti amministrativi comportanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime
Articolo 202 CdS
Pagamento in misura ridotta
(Vedi art. 387 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 202 del Codice della strada
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (1) (3)
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. (3) (4)
2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. (1)
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. (2)
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. (1) (2)
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. (2)
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni.
Note
(1) L'articolo 20, comma 5-bis, lettere a), b) e c), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto nel comma 1 la riduzione del 30 per cento e le relative esclusioni, ha inserito il comma 2.1 e ha sostituito, nel comma 2-ter, la cauzione pari alla metà del massimo edittale con quella pari al minimo della sanzione pecuniaria. Le disposizioni introdotte in sede di conversione sono efficaci dal 21 agosto 2013.
(2) I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono stati inseriti dall'articolo 37, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120.
(3) L'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, ha stabilito, in via di interpretazione autentica, che per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale l'effetto liberatorio si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.
(4) Il pagamento dei verbali relativi al Codice della strada, in contanti o con strumenti elettronici, è esente dall'imposta di bollo, qualunque sia l'importo, secondo la risoluzione dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2016, n. 25/E, e la circolare del Ministero dell'interno 21 aprile 2016, prot. n. 300/A/2881/16/127/34.
Breve commento all'articolo 202 del Codice della strada
L'articolo 202 disciplina il principale meccanismo di definizione anticipata degli illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada. La regola ordinaria consente al trasgressore di estinguere l'obbligazione pecuniaria pagando, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, il minimo edittale previsto dalla singola disposizione. Se il pagamento è eseguito entro cinque giorni, tale minimo è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Non si tratta quindi di due sanzioni diverse, ma di due modalità temporalmente graduate di pagamento in misura ridotta.
Il beneficio del 30 per cento non opera quando la violazione comporta la confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 210, comma 3, oppure la sospensione della patente. Occorre distinguere questa preclusione dalla più ampia esclusione del pagamento in misura ridotta: l'articolo 210, comma 3, vieta infatti il pagamento al minimo quando è prevista la confisca, mentre i commi 3 e 3-bis dell'articolo 202 individuano ulteriori ipotesi nelle quali il verbale deve essere trasmesso al prefetto. La qualificazione della specifica sanzione accessoria va pertanto verificata sulla norma violata, senza estendere automaticamente il divieto a fattispecie che prevedano conseguenze diverse.
Il verbale deve indicare le modalità concretamente disponibili. Il pagamento immediato ordinario previsto dal comma 2.1 è facoltativo, avviene con strumenti elettronici e presuppone che l'agente disponga dell'apparecchiatura idonea. La quietanza e l'annotazione sulla copia del verbale documentano l'estinzione pecuniaria secondo l'articolo 387 del Regolamento. Per bonifici e altri strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale, la norma interpretativa del 2016 considera tempestivo il pagamento quando l'accredito all'amministrazione interviene entro due giorni dalla scadenza: resta quindi essenziale utilizzare correttamente causale, importo e coordinate indicate nel verbale.
Una disciplina speciale riguarda i conducenti professionali titolari di patente C, C+E, D o D+E, nell'esercizio dell'autotrasporto di persone o cose, per le sole violazioni elencate nel comma 2-bis. Il conducente può pagare immediatamente; se non lo fa, deve versare una cauzione pari al minimo edittale. La mancata cauzione determina il fermo amministrativo del veicolo, sino all'adempimento e comunque non oltre sessanta giorni. Il regime non può essere applicato al solo titolo della patente o a violazioni diverse da quelle tassativamente indicate.
Diversa è la procedura dell'articolo 207, riferita ai veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE: il presupposto è l'immatricolazione del veicolo, non la cittadinanza del conducente. L'operatore deve quindi individuare prima la disciplina speciale applicabile e poi determinare se la somma sia riscossa a titolo liberatorio oppure a titolo di cauzione.
Il pagamento definisce la sanzione pecuniaria principale e rende improponibile l'opposizione diretta a contestarne il fondamento; non elimina però le sanzioni accessorie. La Cassazione ha precisato che queste ultime possono essere impugnate per vizi propri, senza rimettere in discussione la violazione principale già definita con il pagamento. Se, invece, nei termini non intervengono né pagamento né ricorso, il verbale diventa titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 203, comma 3, per la metà del massimo edittale e per le spese di procedimento.
AVVERTENZA: Il testo della presente norma e il breve commento non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale né il testo vigente consultabile nelle banche dati istituzionali. I contenuti hanno finalità esclusivamente informativa e di supporto operativo.