Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 4232 del 1 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 4232 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 193 e 213 del Codice della Strada e art. 650 c.p. - Obbligo dell'assicurazione - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Controllo sulla custodia del mezzo - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Insussistenza - Non integra la contravvenzione di inosservanza di provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia, prevista dall'art. 650 c.p., la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell'interessato, come la generica convocazione "per ragioni di giustizia", senza ulteriori specificazioni, al fine di verificare la corretta osservanza delle norme di custodia del veicolo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo per violazione dell'art. 193 C.d.S..


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di (Omissis) dichiarava (Soggetto 1) colpevole della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda.

Secondo l'imputazione, (Soggetto 1) non aveva ottemperato all'ordine, impartito dai militari della Stazione Carabinieri di (Omissis) per ragioni di giustizia, di presentarsi presso gli uffici della predetta Stazione al fine di verificare la corretta osservanza delle norme di custodia del veicolo di sua proprietà che era sottoposto a sequestro amministrativo per violazione dell'art. 193 Codice della Strada.

Il Giudice rilevava che l'imputato era custode di un autocarro sottoposto a sequestro e che, in tale veste, era stato convocato dai carabinieri in quanto era in atto un controllo sulla custodia del mezzo.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (Soggetto 1), deducendo violazione dell'art. 650 cod. pen.

Attesa la natura sussidiaria dell'art. 650 cod. pen., la norma non trova applicazione in caso di violazione degli obblighi connessi al sequestro amministrativo, disciplinata dall'art. 213 Codice della Strada e dall'art. 334 cod. pen. Inoltre, poiché i Carabinieri avrebbero potuto controllare il mezzo sequestrato senza l'ausilio dell'imputato, non ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 650 cod. pen.

Il provvedimento dei carabinieri, comunque, non poteva ritenersi "legalmente dato", atteso che il riferimento ad "affari di giustizia" che motivava la convocazione era del tutto generico, non essendo presente alcun riferimento al contenuto dell'atto che doveva essere compiuto.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale M. G. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Premessa la sussistenza del potere del giudice penale di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo, nel caso della contestazione della violazione dell'ordine impartito, risulta evidente che l'ordine dei Carabinieri di (Omissis) non era stato "legalmente dato": in effetti, (Soggetto 1) era stato convocato "per ragioni di giustizia", senza ulteriori specificazioni - risultando irrilevanti quelle fornite oralmente - con la conseguenza che il destinatario non poteva rappresentarsi l'oggetto dell'invito e, quindi, i motivi dell'obbligatorietà dell'ottemperanza.

Correttamente, inoltre, il ricorrente sottolinea che la convocazione non appariva avere alcuna giustificazione, atteso che i Carabinieri avrebbero potuto effettuare autonomamente, e senza l'ausilio dell'imputato, il controllo sulle modalità di custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo: la giurisprudenza di legittimità insegna che non integra la contravvenzione, prevista dall'art. 650 cod. pen., di inosservanza di provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell'interessato (Sez. 3, n. 6350 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274997 - 01).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 20 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2023.

 

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