Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 48633 del 22 dicembre 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 48633 del 22/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186, 214 e 214-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Provvedimenti a carico del veicolo - Rapporto negoziale di leasing - Soggetto intestatario diverso dal trasgressore - Conducente esclusivo utilizzatore - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool non è possibile procedere alla confisca del veicolo concesso in leasing all'utilizzatore se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato in quanto, per procedere alla confisca è comunque necessaria la formulazione di un rimprovero per la messa in circolazione del mezzo al formale intestatario del bene.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto (Soggetto 1) responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b), aggravato ai sensi del comma 2 sexies, per essersi posto alla guida in orario notturno e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto e di Euro 1.500,00 di ammenda, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis stesso testo.

2. Il giudice distrettuale rigettava i motivi di impugnazione concernenti la inidoneità dello strumento di rilevazione utilizzato per la misurazione dello stato alcolemico evidenziando che l'apparecchio etilometrico risultava regolarmente omologato e sottoposto alle periodiche revisioni a seguito di riparazione intervenuta in data 12 Gennaio 2015.

Quanto alla misura della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida riconosceva che la durata dovesse essere raddoppiata, ai sensi di legge, in quanto la titolarità del veicolo era riconducibile a soggetto diverso dall'imputato, avente autonoma soggettività giuridica, azienda (Soggetto 2) Srl e che al contempo l'imputato aveva palesato evidente disinteresse al possesso e alla titolarità del mezzo, dal momento che ne aveva invocato la confisca piuttosto che il raddoppio del termine di sospensione del titolo abilitativo alla circolazione.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha formulato due motivi di ricorso.

3.1 Con il primo deduce violazione di legge e travisamento della prova in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato con riferimento alla mancanza di "verifica primitiva" dell'etilometro utilizzato per l'accertamento della violazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e in relazione ad altre irregolarità relative all'accertamento etilometrico. Assume che, a fronte delle contestazioni svolte nei motivi di appello, il giudice distrettuale aveva del tutto omesso di motivare in relazione all'assenza della "verifica primitiva di funzionalità dell'etilometro" a seguito della riparazione, richiesta dal D.M. n. 196 del 1990, art. 4 e dalla circolare ministeriale 87/91 interpretativa ed attuativa della suddetta disposizione. Con una ulteriore articolazione lamenta violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla durata della sospensione della patente di guida rilevando che se era vero che l'autovettura risultava intestata ad una società, il ricorrente ne era l'esclusivo utilizzatore in virtù di rapporto negoziale (di cui si forniva allegazione) e che del tutto irrilevante e tautologico era l'argomento utilizzato dal giudice distrettuale per affermare la carenza di interesse del (Soggetto 1) a fare valere il vizio dedotto, laddove il veicolo avrebbe dovuto essere confiscato in quanto riconducibile al conducente sulla base di un rapporto negoziale di leasing.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e privo di confronto con gli argomenti posti a fondamento della sentenza di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine all'asserito difetto di funzionamento dell'apparecchio etilometrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del (Soggetto 1).

2. Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talché il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, G. A., Rv. 281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione... ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, D. P. G., Rv. 280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, I., Rv. 280958; 46146 del 13/10/2021, Rv. 282550).

Tale onere non è stato assolto in alcun modo in quanto il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilometrico, ma si è limitato a porre in dubbio che lo strumento rilevatore, pure dotato di regolare certificato di omologazione e delle revisioni periodiche, anche successive alla riparazione, sia stato sottoposto alla verifica primitiva, pure prevista dall'art. 379 reg. C.d.S., comma 7, nonché alla rinnovata verifica all'esito di attività di riparazione della strumentazione, dubbi certamente non scaturiti dall'accertamento (che forniva risultati coerenti con la curva alcolimetrica), ne' dallo stesso contenuto del verbale di accertamenti urgenti sulla persona, ne' dai profili sintomatici della condizione di ebbrezza alcolica evidenziati dai verbalizzanti; tali deduzioni si risolvono in una prospettazione meramente esplorativa, non accompagnata da alcuna seria contestazione della regolare operatività dello strumento utilizzato per la misurazione del tasso alcolico e priva dei caratteri di specificità e di analisi censoria delle argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice distrettuale.

2.1 Rimane la allegazione, su cui fa leva il motivo di ricorso, che dalla documentazione acquisita del libretto metrologico non risulterebbe la prova della verifica preventiva dell'apparecchio a seguito di riparazione, ma tale dato appare superato in primo luogo dalla conseguita omologazione ad opera della M.C.T.C. che viene riconosciuta solo se l'apparecchio risulti sottoposto alle verifiche e alle prove effettuate dall'ente (Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi - CSRPAD) deputato alla visita preventiva prima dell'immissione all'uso (art. 379 reg. C.d.S., comma 7) e alle visite periodiche (art. 379 reg. C.d.S., comma 8), la cui esecuzione costituisce condizione di ammissione all'uso dell'apparecchio in quanto, in caso di esito negativo delle verifiche e delle prove, l'etilometro deve essere ritirato dall'uso (art. 379 reg. C.d.S., comma 8, ultima parte). Appare pertanto evidente che il riconoscimento dell'omologazione dell'etilometro da parte della motorizzazione all'esito delle prove tecniche eseguite dal CSRPAD e la certa esecuzione delle verifiche successive alla prima, con cadenza che ne giustifica nell'attualità l'impiego e l'assenza di deduzioni che ne pongano in dubbio la regolare calibratura e il corretto aggiornamento, confortano la coerenza e la linearità della motivazione della sentenza impugnata che ha escluso, sulla base del contenuto degli accertamenti compiuti sul (Soggetto 1) e della documentazione prodotta dal ricorrente, il non corretto funzionamento dell'apparecchio etilometrico impiegato.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità assume che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contraria a tale accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli (sez. 4, n. 46841 del 17 dicembre 2021, P. G., Rv. 282659; n. 46146 del 13 ottobre 2021, C. M., Rv. 282550), laddove l'onere probatorio in capo a chi contesta la funzionalità dell'apparecchio non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per se’ valore probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (sez. 4, n. 33978 del 17 Marzo 2021, Garbin Alessandro, Rv. 281828).

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Con motivazione corretta e non manifestamente illogica e contraddittoria il giudice di appello ha evidenziato che il veicolo era intestato ad un soggetto terzo, estraneo al reato, dotato di autonoma soggettività giuridica e che pertanto non poteva essere destinatario di un provvedimento ablativo del mezzo in quanto nei suoi confronti non era neppure profilabile alcun addebito di colpa per la circolazione del mezzo (sez. 4, n. 39777 del 7/06/2012, PG/O., Rv. 253721; sez. 3, n. 35473 del 21/06/2012, Società C. O., Rv. 254378).

Con particolare riferimento poi al contratto di leasing ovvero alla ricorrenza di un diritto personale di godimento del bene con carattere di esclusività - laddove la parte ricorrente si limita nel ricorso a riconoscere di essere stato esclusivo utilizzatore del mezzo ma non allega il titolo negoziale - il S.C. a sezioni unite ha statuito che in tema di guida in stato di ebbrezza non è confiscabile il veicolo concesso in leasing all'utilizzatore se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato (sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, PM in proc. S., Rv. 252030; sez. 4, n. 31 del 19/09/2012, PG in proc. A., Rv. 254373), in quanto per operarsi la confisca è comunque necessaria la formulazione di un rimprovero per la messa in circolazione del mezzo al formale intestatario del bene (sez. 4, n. 39777 del 7/06/2021, PG in proc. O., Rv.253721).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2022.

 

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