Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

D.P.R. 24/11/2001, n. 474
(Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474

Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

(G.U. n. 25 del 30/01/2022)
Entrata in vigore: 14/02/2002

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6;
 Visti gli articoli 98, 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 Visti gli articoli 254, 256, 257, 258, 260 e 261 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
 Acquisiti i pareri resi dalla IX commissione della Camera dei deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2001;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.
Autorizzazione alla circolazione di prova

 1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
   a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonchè gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
   b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
   c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
   d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

 2. L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.

 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.

 4. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

 5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Art. 2.
Targhe di prova

 1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell'articolo 1, munito dell'autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. è consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione.

 3. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

 4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'importo della maggiorazione prevista dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

 

Art. 3.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell'autorizzazione alla circolazione di prova e della targa

 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa.

 2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.

 3. In caso di deterioramento dell'autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.

 4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

 6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell'autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.

 

Art. 4.
Abrogazioni

 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) l'articolo 254, l'articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell'appendice XII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere b), d), i) ed l), del paragrafo 1, punto 1.3, dell'appendice XIII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 2. All'articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", di prova" sono soppresse.

 3. All'articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole "le disposizioni dei commi 5, 6 e 10" sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni dei commi 5 e 10".

 4. L'articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.

 5. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse.

 6. All'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
    a) nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse;
    b) al comma 1, alinea, le parole ", di prova" sono soppresse;
    c) al comma 1, lettera d), le parole "targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;" sono soppresse;
    d) al comma 1, lettera e), le parole "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici" sono soppresse.

 7. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
    a) al comma 1, lettera a), le parole "e delle targhe prova per le stesse" sono soppresse;
    b) al comma 1, la lettera b) è soppressa.

 8. All'appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole ", in prova" sono soppresse.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 135.

 

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