CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

SEZIONE I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

Articolo 205 CdS
Opposizione all’ordinanza-ingiunzione

Leggi qui il breve commento all’articolo 205 del Codice della strada

 

1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

 

Nota. L’articolo 205 è stato integralmente sostituito dall’articolo 34, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La formulazione vigente, evidenziata integralmente in grassetto, si applica ai procedimenti instaurati dal 6 ottobre 2011; alle controversie già pendenti a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

Breve commento all’articolo 205 del Codice della strada

L’articolo 205 disciplina l’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione con la quale il prefetto, dopo avere ritenuto fondato l’accertamento e respinto il ricorso amministrativo, ingiunge il pagamento della sanzione. La disposizione contiene oggi soltanto il principio generale e rinvia all’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 per il rito, il termine, la competenza, la sospensione dell’efficacia esecutiva e i poteri del giudice.

Questo rimedio è diverso dal ricorso diretto contro il verbale previsto dall’articolo 204-bis. Il ricorso al prefetto disciplinato dall’articolo 203 è alternativo all’opposizione giudiziaria immediata contro il verbale; non preclude, invece, l’impugnazione della successiva ordinanza-ingiunzione. La Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza n. 2021 del 23 gennaio 2023, ha chiarito che, in tale giudizio, l’opponente può riproporre anche le censure già formulate in sede amministrativa, comprese quelle non esaminate o non motivatamente respinte dal prefetto.

L’opposizione ha natura di giudizio sul rapporto sanzionatorio e non è limitata ai soli vizi formali dell’ordinanza. Il giudice può quindi verificare la sussistenza della violazione, la responsabilità dell’opponente, la regolarità dell’accertamento e del procedimento, nonché la corretta determinazione della sanzione. Se non vi sono prove sufficienti della responsabilità, l’opposizione deve essere accolta. Il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza oppure modificarla, anche limitatamente all’importo, senza scendere al di sotto del minimo edittale.

Il ricorso deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione; il termine è elevato a sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. Il deposito può avvenire anche mediante il servizio postale. È competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione; per le sanzioni del Codice della strada la competenza appartiene ordinariamente al giudice di pace, ferme le specifiche regole dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011.

La proposizione dell’opposizione non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva dell’ordinanza. La sospensione deve essere richiesta e può essere concessa dal giudice secondo l’articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2011. Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’atto possono stare in giudizio personalmente; l’autorità può avvalersi di funzionari delegati. Il prefetto può farsi rappresentare dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, mediante propri funzionari appositamente delegati, quando tale amministrazione sia anche destinataria dei proventi ai sensi dell’articolo 208.

Il giudice ordina all’autorità che ha emesso l’ordinanza di depositare copia del rapporto e degli atti relativi all’accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione. La mancata comparizione dell’opponente non determina sempre la convalida automatica: il giudice deve verificare che l’illegittimità non emerga dalla documentazione prodotta e che l’autorità abbia depositato gli atti richiesti. Restano inoltre applicabili le ordinarie regole processuali per i documenti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.

Il decreto prefettizio che dichiara inammissibile il ricorso amministrativo senza ingiungere il pagamento non coincide con l’ordinanza-ingiunzione contemplata dall’articolo 205. Ciò non significa, però, che ogni tutela sia esclusa. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 4695 del 22 febbraio 2025, ha precisato che gli eventuali vizi della dichiarazione d’inammissibilità e della formazione del titolo possono essere fatti valere, ricorrendone i presupposti, mediante le opposizioni esecutive contro la successiva cartella di pagamento.

Quando la cartella di pagamento, il preavviso di fermo o altro atto della riscossione costituiscono il primo atto attraverso il quale l’interessato apprende l’esistenza della sanzione, occorre distinguere la natura della contestazione. I vizi relativi alla mancata conoscenza dell’atto presupposto e ai fatti costitutivi della pretesa devono essere fatti valere con l’opposizione recuperatoria nel termine previsto; i fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo, come la prescrizione maturata successivamente, sono invece deducibili mediante l’opposizione all’esecuzione. La distinzione è stata ribadita dalla Cassazione civile, Sezione VI-2, ordinanza n. 36728 del 15 dicembre 2022.

L’opposizione può riguardare anche le sanzioni amministrative accessorie quando il Codice della strada lo prevede. Il rinvio all’articolo 205 è contenuto, tra l’altro, nelle disposizioni relative alla sospensione della patente. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 8059 del 1° aprile 2026, ha inoltre confermato che il provvedimento può essere legittimamente sottoscritto dal viceprefetto aggiunto o dal viceprefetto vicario in presenza di delega e che grava sull’opponente l’onere di dimostrarne l’assenza, attivando se necessario i poteri istruttori del giudice.

Il giudizio non è necessariamente gratuito. Resta dovuto il contributo unificato nei casi e nella misura previsti dal testo unico sulle spese di giustizia. L’eventuale accoglimento anche di uno solo dei motivi di opposizione determina la soccombenza dell’amministrazione sul punto accolto; la compensazione delle spese richiede le condizioni previste dalla disciplina processuale e non può essere giustificata dal solo accoglimento parziale.

 

AVVERTENZA: il presente commento ha finalità esclusivamente informativa e di studio. Per l’attività operativa occorre verificare il testo vigente, gli atti del singolo procedimento e le fonti ufficiali applicabili.

OSSERVAZIONI

 

Atto impugnabile

L’opposizione prevista dall’articolo 205 ha per oggetto l’ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa all’esito del procedimento prefettizio. Non deve essere confusa con l’opposizione diretta contro il verbale, disciplinata dall’articolo 204-bis e dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2011.

Effetto devolutivo pieno

Il giudizio non è limitato ai vizi propri dell’ordinanza-ingiunzione. La Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza n. 2021 del 23 gennaio 2023, ha chiarito che l’opponente può riproporre tutte le doglianze relative all’accertamento e all’esercizio del potere sanzionatorio, comprese quelle già dedotte nel ricorso al prefetto e non esaminate o non motivatamente respinte.

Termine e competenza territoriale

Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, elevati a sessanta giorni per il ricorrente residente all’estero, e può essere depositato anche mediante il servizio postale. La competenza territoriale è determinata dal luogo della commessa violazione. Per le sanzioni del Codice della strada è ordinariamente competente il giudice di pace, ferme le disposizioni speciali dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011.

Sospensione dell’efficacia esecutiva

Il deposito del ricorso non sospende automaticamente l’efficacia dell’ordinanza-ingiunzione. La sospensione deve essere espressamente richiesta e può essere disposta dal giudice secondo i presupposti e le modalità dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2011.

Onere della prova e poteri del giudice

Quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, il giudice accoglie l’opposizione. Può annullare l’ordinanza in tutto o in parte oppure modificarla, anche limitatamente all’entità della sanzione, senza determinarla in misura inferiore al minimo edittale. Nel giudizio davanti al giudice di pace non è ammessa la decisione secondo equità prevista dall’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

Deposito degli atti da parte dell’autorità

L’autorità deve depositare copia del rapporto e degli atti relativi all’accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione entro il termine indicato dal giudice. Se l’opponente non compare, il provvedimento non può essere convalidato automaticamente quando l’illegittimità emerga dai documenti prodotti oppure l’autorità abbia omesso il deposito degli atti richiesti.

Rappresentanza dell’amministrazione

Nel giudizio di primo grado l’autorità può stare in giudizio personalmente e avvalersi di funzionari delegati. Il prefetto può farsi rappresentare dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, mediante funzionari appositamente delegati, quando la stessa amministrazione sia destinataria dei proventi ai sensi dell’articolo 208.

Sottoscrizione dell’atto e delega

La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 8059 del 1° aprile 2026, ha ribadito che il provvedimento può essere emesso dal viceprefetto aggiunto o dal viceprefetto vicario mediante delega. Chi ne contesta la sussistenza deve provarne l’assenza e, se non riesce a ottenere direttamente la relativa attestazione, deve sollecitare l’acquisizione delle informazioni da parte del giudice. La sola firma di un funzionario diverso dal prefetto non rende automaticamente nullo l’atto.

Decreto prefettizio d’inammissibilità

Il decreto che dichiara inammissibile il ricorso amministrativo senza contenere un’ingiunzione di pagamento non è l’ordinanza-ingiunzione impugnabile ai sensi dell’articolo 205. Deve però essere eliminata l’affermazione secondo cui non esisterebbe alcuna tutela giurisdizionale. La Cassazione civile, Sezione II, ordinanza n. 4695 del 22 febbraio 2025, ha precisato che gli eventuali vizi della dichiarazione d’inammissibilità e della formazione del titolo possono essere dedotti, ricorrendone i presupposti, mediante le opposizioni esecutive contro la successiva cartella di pagamento.

Opposizione recuperatoria e opposizione all’esecuzione

Quando un atto della riscossione costituisce la prima conoscenza della sanzione, i vizi relativi alla mancata notificazione dell’atto presupposto e ai fatti costitutivi della pretesa devono essere fatti valere mediante l’opposizione recuperatoria nel termine di legge. I fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, compresa la prescrizione maturata successivamente, sono invece deducibili con l’opposizione all’esecuzione. La distinzione è illustrata dalla Cassazione civile, Sezione VI-2, ordinanza n. 36728 del 15 dicembre 2022.

Sanzioni accessorie

L’opposizione si estende alle sanzioni accessorie nei casi espressamente previsti dal Codice della strada. Il rinvio all’articolo 205 è contenuto, tra l’altro, nelle disposizioni relative al ripristino dei luoghi, alla sospensione di attività, al ritiro e alla sospensione dei documenti di circolazione e della patente, nonché al sequestro e al fermo amministrativo. L’esatta individuazione dell’atto impugnabile e dell’autorità resistente deve essere effettuata in relazione alla specifica misura applicata.

Monopattini elettrici

L’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione è applicabile anche alle sanzioni amministrative relative ai monopattini elettrici. L’articolo 1, comma 75-vicies bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 richiama infatti, per le violazioni della disciplina speciale, le disposizioni del Titolo VI del Codice della strada.

Spese del giudizio

Il procedimento è soggetto al contributo unificato secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia. La Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza n. 1280 del 17 gennaio 2023, ha chiarito che l’accoglimento anche di uno solo dei motivi di opposizione non giustifica, da solo, la compensazione delle spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.

 

AVVERTENZA: le osservazioni hanno finalità di orientamento operativo e non sostituiscono la consultazione delle fonti ufficiali, della prassi aggiornata e degli atti del singolo procedimento.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 2021 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto e provvedimenti - Ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Rimedi - Il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento, ma è pacifico che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 del C.d.S., il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 1382 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 82, 84, 201, 203, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Locazione senza conducente - Verbale di accertamento violazione - Notificazione delle violazioni - Contestazione - Anche quando bisogna stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio senza conducente, il destinatario della notifica di un verbale di accertamento violazione o un decreto ingiuntivo o un precetto ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge, a prescindere degli eventuali vizi di cui l'atto è affetto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 1332 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 205 del Codice della Strada - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Termini per il ricorso - In tema di opposizione avverso ingiunzione afferente sanzione ammnistrativa per violazione al Codice della Strada il termine di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal senso, ne' per la sua inosservanza è sancita decadenza o inammissibilità; pertanto, il suo decorso non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1280 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 205 del Codice della Strada - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Criterio della soccombenza - Liquidazione delle spese - Anche in forza dell’accoglimento di uno soltanto dei vari motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto, non è giustificabile la compensazione delle spese qualora non si ravvisino, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3 del 02/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 10, 196 e 205 del Codice della Strada - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Violazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione - Principio di solidarietà - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Per quanto attiene il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto trasporto eccezionale, la sostituzione del rimorchio può avvenire solo previo rilascio di apposita autorizzazione, sempre che non sussistano comprovati casi eccezionali, e la mancata comunicazione della sostituzione viola le disposizioni dell'art. 10 del C.d.S.. Per tale violazione la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione spetta, anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà, esclusivamente al destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37993 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Verbale di accertamento di violazione - Ricorso contro il verbale di contestazione - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro un'ordinanza ingiunzione prefettizia - In materia di violazioni al codice della strada, qualora il ricorso amministrativo al Prefetto, esperito a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, sia rigettato, il ricorrente può instaurare un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa, senza alcun limite nella formulazione dei motivi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36873 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 205 e 209 del Codice della Strada - Riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria - Cartella esattoriale - Opposizione - Termini - L'opposizione alla cartella esattoriale di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, rimanendo esperibile, da parte del privato, il rimedio oppositivo ordinario di cui all'art. 615 c.p.c., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36731 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 85, 86, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Servizio taxi e di N.C.C. per trasporto di persone - Dubbi sulla natura del servizio - Contestazione della violazione - Ricorso - Compensazione spese di lite - La compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio statuite dal giudice di pace e confermate dal Tribunale in ragione del solo dubbio circa la natura del servizio, ovvero di adibire il taxi a vettura di noleggio con conducente, appaiono illogiche o erronee, configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 36728 del 15/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204 bis, 205 e 214 del Codice della Strada - Atto di preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria - Opposizione all'esistenza del credito o del titolo esecutivo - Rimedi giurisdizionali - Il destinatario di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria, al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo, può agire in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa, oltre che in via ordinaria, anche con l'opposizione (tardiva) al verbale di accertamento dell'infrazione o all'ordinanza ingiunzione in quanto mai notificati al destinatario, il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, ove intenda contestare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (art. 204 bis del C.d.S. e art. 205 dello stesso C.d.S.), ovvero con l'opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., qualora intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 32429 del 03/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 204 e 205 del Codice della Strada - Notificazione delle violazioni - Provvedimenti del prefetto - Violazione rilevata a distanza - Formazione di un originale cartaceo e sottoscrizione autografa dell'accertatore - In relazione alla redazione degli atti amministrativi in versione informatica estensibile all'ingiunzione di pagamento, nell'ipotesi di violazione prevista dal vigente C.d.S. rilevata a distanza, o in forma differita, il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, potendo essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19644 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 204 e 205 del Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Consegna all'agente postale - Termini - L'opposizione ad ordinanza ingiunzione può essere proposta anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui all'art. 22, comma 1, della L. n. 689 del 1981 rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 277 del 07/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 204 e 205 del Codice della Strada - Provvedimenti del prefetto - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - La circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune per il pagamento della tariffa di sosta non accettino banconote o carte di credito, unitamente al fatto di essere sprovvisto di monete, non assolve l'onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto "tutto il possibile per osservare la legge" cosi che "nessun rimprovero possa essergli mosso", rimane a carico dell'agente poiché, in materia di sanzioni amministrative, vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi in tal caso presumere la sussistenza dell'elemento oggettivo in capo al trasgressore.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione lavoro, ordinanza numero 6499 del 09/03/2021
Circolazione Stradale - Art. 205 del Codice della Strada - Cartella esattoriale - Notifica - Effetto interruttivo - Termine prescrizionale - Ripresa dei termini - La notifica della cartella esattoriale è atto di esercizio del diritto di credito ed ha un effetto interruttivo, ma non anche sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica.

 

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