Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 19 dicembre 2024

 

2024_12_19 Legge 25 novembre 2024, n. 177. Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Parte 3. Modifiche al codice della strada in materia di Campagne di richiamo; Disposizioni sullo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore; Monopattini e altri dispositivi; Ciclabilità; Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali; Passaggi a livello; Attraversamento persone con disabilità visiva; Sicurezza delle gallerie ferroviarie e delle norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico.
Dal dossier redatto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (rispettivamente Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti e Dipartimento Trasporti) (1).

Impaginazione a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano

 

Attenzione: nel testo di seguito proposto, ogni riferimento alle norme del codice della strada "attualmente in vigore" (o similari) si riferiscono alla norma precedentemente in vigore prima dell'applicazione della Legge 25 novembre 2024, n. 177, mentre i link agli articoli del predetto C.d.S. rimandano alla norma già aggiornata alla luce dell'entrata in vigore della Legge 25 novembre 2024, n. 177.

 

Indice degli argomenti trattati in questo approfondimento:


 

Introduzione (parte comune)

La documentazione di seguito riportata, a cura dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Il disegno di legge (A.S. n. 1086 - Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada), poi Legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) pubblicata in G.U. n. 280 del 29/11/2024 comprende un ampio pacchetto di modifiche che ruota – anzitutto – attorno agli articoli 186 e 187 del codice della strada, configurando una struttura di prevenzione e di sanzioni assai articolata, la quale include anche novelle agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale (rispettivamente: omicidio stradale e lesioni stradali) volta a coordinare tali disposizioni con il nuovo testo del codice della strada (in particolare: eliminando il problema del nesso di causalità tra assunzione dello stupefacente da parte del guidatore ed effettivo stato di alterazione psico-fisica).

Sempre con lo scopo di incrementare la forza deterrente della normativa, viene rivisitato il sistema della “patente a punti”, introdotto nel codice della strada con il decreto-legge n. 151 del 2003. Nel far rinvio alla scheda sull’art. 3 (v. infra), qui basti anticipare che nel nuovo regime proposto – dopo una decurtazione che porti il titolare ad avere meno di 20 punti – non segue più soltanto l’ulteriore decurtazione del punteggio residuo ma viene irrogata anche la sanzione della c.d. sospensione breve della patente.

La riforma proposta interessa poi gli aspetti della formazione dei guidatori, della gradualità dell’abilitazione alla guida delle vetture e delle cilindrate maggiori e dell’accertamento delle violazioni con strumenti da remoto (i temi detti comunemente “varchi ZTL” e autovelox).

Poi ancora - e salvo altre - il testo proposto concerne le tematiche:

- dei veicoli di micro-mobilità elettrica, con modifiche alla disciplina introdotta nella legge di bilancio per il 2020;
- della circolazione delle biciclette, con modifiche volte a migliorarne la sicurezza;
- della sosta in città, con ulteriori modifiche all’art. 7 del codice della strada, dopo quelle già introdotte nel 2021;
- delle zone a traffico limitato anche in ambito extraurbano.

A chiusura del provvedimento, il disegno di legge comprende un’ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unita all’autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione.

 


Articolo 12
(Campagne di richiamo)

 

L’articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, disciplina le campagne obbligatorie di richiamo di sicurezza da parte dei costruttori degli autoveicoli, dei veicoli commerciali e dei relativi rimorchi e prevede l’istituzione di un apposito elenco telematico presso la Motorizzazione civile nel quale devono essere iscritti i veicoli per i quali le modifiche correttive non sono state ancora effettuate dopo 24 mesi dalla campagna di richiamo. Sono previste sanzioni amministrative per chiunque circoli con un veicolo presente nell'elenco telematico.

A tal fine, l’art. 12 introduce un nuovo articolo 80-bis nel codice della strada, il quale dispone, al comma 1, l’obbligo per i costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e unionale, di garantire l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione per la totalità dei veicoli di categoria M, N o O che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone.

L’obbligo riguarda pertanto, in base all’art. 47 CdS, le seguenti categorie di veicoli.

- cat. M: gli autoveicoli per il trasporto di persone;
- cat. N: i veicoli per il trasporto merci;
- cat. O: i rimorchi

Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti più il rischio e deve altresì essere svolta una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'archivio nazionale dei veicoli (di cui all'articolo 226 CdS).

Il comma 2 del nuovo art. 80-bis dispone che l'operatore economico che dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che su di un veicolo le stesse non siano ancora state effettuate, ha l'obbligo di inserire i relativi dati nell'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e provvedere al suo aggiornamento.

Si valuti l’opportunità di chiarire chi sia l’operatore economico su cui grava l’onere di riscontrare che non sono state fatte le necessarie modifiche ai veicoli richiamati e di inserire gli stessi veicoli nell’elenco telematico.

Il comma 3 dell’art. 80-bis prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 euro a euro 60.000, per ciascuna misura non adottata e salvo che il fatto costituisca reato, per l'operatore economico che ometta di adottare le misure correttive di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell'elenco telematico.

Il comma 4 dell’art. 80-bis rinvia ad un apposito provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità di accesso all'elenco telematico da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.

Il comma 5 prevede, infine, l’applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14 del CdS, cioè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694, per chiunque circoli con un veicolo presente nell'elenco telematico.

 


Articolo 13
(Disposizioni sullo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore)

 

L’art. 13, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede una nuova disciplina dei compensi da riconoscere al personale della motorizzazione civile per le operazioni svolte e la estende a ulteriori tipologie di operazioni, modificando in tal senso la legge n. 870 del 1986. Una seconda modifica novella il Codice della strada relativamente ai controlli sulle officine concessionarie per le operazioni di revisione veicoli e sulla remunerazione dei soggetti autorizzati ad effettuarla.

L’articolo 13 apporta pertanto due ordini di modifiche:

-     la prima, relativa ai compensi per i servizi resi dalla Motorizzazione civile (art. 13, commi 1, 2 e 5);
-     la seconda, relativa alla disciplina delle officine concessionarie per le operazioni di revisione veicoli (art. 13, commi 3, 4 e 6).

I servizi resi dalla Motorizzazione civile (art. 13, commi 1, 2 e 5)

In dettaglio, il nuovo art. 13, al comma 1, apporta le seguenti modifiche all'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, che disciplina i servizi della motorizzazione civile:

a) estende alle operazioni di cui ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla legge, la possibilità (già prevista per le operazioni di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6) di poter essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico.

Di seguito si riporta la tabella 3 con le voci richiamate:

TIPO DI 
OPERAZIONE
Tariffa

1)          Esami per conducenti di veicoli a motore
3)          Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas
4)          Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile
5)          Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato
6)          Omologazioni parziali approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti
7)          Esami per il conseguimento di titoli professionali di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti nautiche. Esami di revisione
8)          Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle navi galleggianti e imbarcazioni in costruzione
9)          Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori: omologazioni di motori marini
10)        Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati
11)        Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore
12)        Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni

Si introducono poi i seguenti compensi omnicomprensivi (al posto di un’indennità oraria commisurata alla diaria di missione) per il personale incaricato di tutte queste operazioni elencate al comma 1, con funzione di titolare dell'attività:

-     euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;
-     euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
-     euro 100 a titolo di rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato.

b) inserisce all’art. 19 della legge n. 870 del 1986, cinque nuovi commi:

-     con il comma 1-bis, si prevede che al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, sia corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).
-     in base al comma 1-ter, qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o con funzione di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e 1-bis.
-     con il comma 1-quater, introdotto dall’Assemblea della Camera, si pongono a carico dei soggetti richiedenti gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter;
-     con il nuovo comma 1-quinquies si estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter anche all'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
-     con il comma 1-sexies, introdotto dall’Assemblea della Camera, si dispone che gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui al comma 1-quinquies sono posti interamente a carico dei soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza.

c) conseguentemente abroga i vigenti commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 19, in materia di disciplina dei rimborsi in questione.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del MIT, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello del servizio reso all'utenza, la disciplina del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

Il comma 5 prevede infine l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2.

Le operazioni di revisione dei veicoli (art. 13, commi 3-4-6)

Il comma 3 dell’art. 13 novella l'art. 80, comma 10 del codice della strada in materia di controlli sulle imprese autorizzate alla revisione dei veicoli a motore, prevedendo che tali controlli siano effettuati da personale abilitato del Dipartimento competente del MIT e che siano remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, della citata legge n. 870/1986 (v. supra). A tal fine, con il decreto ministeriale con cui vengono stabilite le tariffe della revisione saranno altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 430 ad euro 1.731.

Il comma 4 rinvia ad un decreto del MIT, di concerto con il MEF, la determinazione degli importi dovuti dai soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e le relative modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa (comma così modificato in Assemblea della Camera).

Il comma 6 apporta conseguentemente una modifica alla tabella III.1 (Art. 242 – Accertamenti tecnici) allegata al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), che elenca gli accertamenti tecnici consentiti da parte dei dipendenti dei ruoli della Direzione generale della Motorizzazione civile, aggiungendovi i controlli sulle officine delle imprese e dei consorzi concessionari di revisioni di cui alla lett. c).

 


Articolo 14
(Modifiche in materia di monopattini e altri dispositivi)

 

L’articolo 14 introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari (monoruota, segway e hoverboard).
Salvo quanto esposto infra nel testo, le principali novità introdotte sono:

- il contrassegno per tutti i monopattini;
- obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini;
- divieto di uscire dai centri urbani;
- assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

L’art. 14 reca una vasta risistemazione della materia della circolazione dei monopattini, con ciò intervenendo sul tessuto normativo costituito dall’art. 1, commi 75 e seguenti della legge di bilancio per il 2020 (n. 160 del 2019). Al proposito, una cospicua novella di quelle disposizioni era peraltro già intervenuta con il decreto-legge n. 121 del 2021, sul cui art. 1-ter v. il relativo dossier.

Solo per comodità espositiva – e rinviando a ogni modo al testo a fronte in questo dossier per l’evidenza grafica delle modifiche proposte – si riporta il testo attualmente vigente del comma 75.

“75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006”.

La prima modifica proposta è costituita – al comma 1 dell’articolo in commento – dalla sostituzione del rinvio fisso al decreto MIT del 2019 con un rinvio più flessibile a un decreto MIT, consentendo così la modifica con la medesima fonte di quello attualmente indicato.

Resta fermo – poi – che i monopattini devono essere dotati non solo di segnalatore acustico (clacson) ma anche di frecce direzionali e stop (così come prescritto dall’art. 1, comma 75-bis modificato nel 2021 e con effetti dal 30 settembre 2022 e salvo l’obbligo di adeguamento per quelli già in circolazione nel 2021 entro il 1° gennaio 2024).

In ordine alle zone di possibile circolazione di tali mezzi:

➢ il comma 75-ter, nella modifica proposta, dispone che resta ferma la competenza dei comuni (con delibera di giunta) di determinare, tra l’altro, le eventuali limitazioni in determinate zone della città e prevede che, in tal caso, il gestore del servizio di noleggio dei monopattini deve dotarli di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori da tali zone;

➢ nel nuovo comma 75-undecies, viene poi ribadito il divieto di circolare sui marciapiedi e – senza deroghe – quello di andare contromano;

➢ il comma 75-terdecies, come modificato, limita in modo netto la guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 chilometri orari. Vengono, quindi, soppresse le previsioni che consentivano la circolazione sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali.

Mentre si conferma il divieto di circolazione ai monopattini con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75, il nuovo comma 75-quater introduce il divieto di circolazione in mancanza del contrassegno e della copertura assicurativa previsti dai successivi e nuovi commi, rispettivamente, 75-vicies quater e 75-vicies quinquies (su cui v. infra).

Nella riformulazione del comma 75-novies, l’obbligo del casco protettivo già previsto per i minorenni viene esteso a tutti conducenti (questa disposizione è di contenuto identico a quello contenuto nelle proposte di legge Caré (a.C. 697) e d’iniziativa dei Consigli regionali della Lombardia (a.C. 634) e della Puglia (a.C. 1218), abbinate a quella qui in commento. Consimile contenuto è presente nella proposta di legge Mascaretti e altri (a.C. 1030), anch’essa abbinata all’a.C. 1435. In senso parzialmente differente è orientato il Consiglio regionale del Veneto, la cui abbinata proposta di legge (a.C. 865) prevede – sì – l’obbligo del casco per tutti i conducenti ma (mediante una modifica al comma 75-octies) prevede che la guida del monopattino sia - a ogni modo - riservata solo ai maggiorenni).

Oltre che per intrinseci motivi di sicurezza, questa disposizione è volta anche a superare l’orientamento dei TAR che hanno ritenuto che l’obbligo ai maggiorenni non potesse essere imposto con delibera degli enti locali (v., per esempio, TAR Toscana (FI), sez. I, 8 febbraio 2021, n. 215 e TAR Toscana (FI), sez. I, 19 aprile 2022, n. 524).

Ai sensi del nuovo comma 75-vicies quater, i proprietari dei monopattini hanno l’obbligo di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale decreto stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, il cui gettito è versato all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada (vale a dire – in estrema sintesi – campagne di educazione stradale nelle scuole).

Al competente dipartimento del MIT spetta invece di fissare i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche. Il MIT deve acquisire il parere del Ministero dell’interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico.

Sempre secondo il medesimo comma 75-vicies quater, lo stesso dipartimento del MIT genera la specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto, tramite applicativo informatico dedicato. L’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b), del codice della strada mantiene informazione della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associata.

Salvo che il fatto costituisca reato, la produzione o distribuzione abusiva dei contrassegni è illecito amministrativo sanzionato con le somme di cui all’art. 101, commi 5 e 6, del codice della strada.

La clausola di consunzione appare riferirsi alla costante giurisprudenza, secondo la quale la contraffazione delle targhe – cui in larga misura i nuovi contrassegni sono assimilati – costituisce falsità materiale ai sensi degli artt. 477 e 482 del codice penale (falso in certificazioni amministrative): v., tra le tante, Cass., sez. V penale, 22 febbraio 2018, n. 20799; Cass. sez. V penale, 22 ottobre 2019, n. 1560; trib. Santa Maria Capua Vetere, 27 luglio 2018, n. 4212; corte app. Ancona, 9 maggio 2023, n. 950.

Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile e il proprietario deve comunicare il cambio di residenza o di sede secondo le disposizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, del codice della strada, in quanto compatibili.

Sono sanzionate con la somma da 100 a 400 euro, ai sensi del comma 75-undevicies come modificato:

la circolazione senza contrassegno;

la circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato;

la mancata comunicazione del cambio di residenza o di sede.

Peraltro, la stessa disposizione conferma la sanzione da 200 a 800 euro per la violazione della regola per cui i monopattini possono circolare solo se conformi a quanto stabilito nel decreto attuativo del MIT, aggiungendo ora che la stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell’obbligo di dotazione di clacson, frecce e stop.

Il comma 75-viciesbis – recante il rinvio per l’applicazione delle sanzioni agli artt. 194 e seguenti del codice della strada - viene poi modificato per includervi la menzione del comma 75-viciesquinquies sull’obbligo assicurativo (v. infra).

Quanto poi alla sosta, viene modificato il comma 75-quinquiesdecies. Viene ribadito in generale il divieto di sostare sul marciapiede. La possibilità di deroga al divieto – già attribuita ai comuni nel testo attualmente vigente – viene ora rimodulata.

Si prevede che sia permessa la sosta sul marciapiede, a condizione che esso, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, fermo restando che nella parte rimanente del marciapiede sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità.
La destinazione a posteggio per i monopattini deve essere indicata con la prescritta segnaletica verticale ed orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito Internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Il nuovo comma 75-vicies-quinquies dispone che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile (analoga disposizione è contenuta nelle proposte d’iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia (a.C. 634) e del deputato Mascaretti e altri (a.C. 1030)). Ne consegue il rinvio generale al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005). Tale obbligo generale di assicurare il mezzo concerne – dunque – sia le imprese di noleggio, sia i proprietari singoli che lo acquistino per uso diretto e personale o per altre finalità.

Si valuti – pertanto - l’opportunità di coordinare il contenuto del comma con quello del comma 75-ter, la cui lett. a) attribuisce a una deliberazione di giunta comunale il compito di stabilire l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio di noleggio.

Il comma 2 dell’art. 14 qui in commento è dedicato infine ai dispositivi di mobilità microelettrica diversi dal monopattino (monoruota, segway e hoverboard).

Vi si stabilisce che essi non possono circolare se non conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive e al di fuori dell’ambito territoriale di sperimentazione indicati in un decreto del MIT. Si ritiene che fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale valga al proposito l’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019.

La violazione è sanzionata con la somma da 200 a 800 euro. Se poi il motore termico o elettrico ha una potenza nominale superiore a 1 kilowatt è prevista la confisca del mezzo.

Il disegno di legge governativo non tocca altri profili della disciplina dei monopattini. In particolare, si conferma la disposizione attuale che prevede che da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per poter circolare su strada pubblica, devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi (co. 75-sexies). Si conferma altresì la previsione che il conducente del monopattino debba circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada (comma 75-septies) da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità. Si conferma che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto quattordici anni di età (75-octies).
Si conferma altresì il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo (comma 75-decies).

 


Articolo 15
(Ciclabilità)

 

L’articolo 15 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica:

- di alcune definizioni legislative;
- dei poteri dei comuni;
- della disciplina del sorpasso.

L’art. 15 si compone di due commi.

Il comma 1 – a sua volta – si declina in lettere e numeri che portano una pluralità di novelle al codice della strada inerenti alla disciplina delle biciclette (nelle definizioni del medesimo codice: velocipedi).

Nel dettaglio:

nelle definizioni di cui all’art. 2, comma 3, del codice della strada la lett. E-bis, già recante: “Strada urbana ciclabile: strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi” ora porta: Strada urbana ciclabile: strada urbana a unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi”. In sostanza, la definizione si dilata perché vengono meno i necessari requisiti della pavimentazione e del marciapiede nonché la segnaletica orizzontale;

nelle definizioni di cui all’art. 3, comma 1:

-     il n. 7-bis) già recante “Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli” viene abrogato;
-     il n. 12-bis viene completamente sostituito in senso assai più sintetico e ora reca: “Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade urbane anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di una pista ciclabile”;
-     il n. 12-ter viene interamente sostituito con il seguente: “Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane precedentemente a senso unico di marcia, idonea a consentire la circolazione dei velocipedi in senso opposto”.
Anche in questo caso si tratta di una definizione più sintetica, volta a semplificare l’apparato dei requisiti definitori;
-     al n. 53-bis, viene apportata una modifica tale per cui sono considerati utenti della strada vulnerabili anche i conducenti di ciclomotori e motocicli.

In pratica – salvo il rinvio a fine dossier per il testo a fronte – il nuovo art. 3, comma 1, n. 53-bis viene così riformulato: 
“Utente vulnerabile della strada: pedoni, persone con disabilità, ciclisti, conducenti di ciclomotori e motocicli e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade”.
Tale modificazione appare essere stata suggerita dal contenuto di talune audizioni di soggetti espressione anche dei guidatori di mezzi a due ruote, i quali con una qualche frequenza sono vittime di sinistri sia a opera di conducenti di automobili sia per il dissesto della strada. V., al riguardo, l’audizione di Alberto Pallotti del 14 novembre 2023 (minuto 1.50.25) e la sentenza del tribunale di Verona del 6 ottobre 2020, n. 2357/17, riferita a un sinistro che ha interessato una giovane conducente di un motociclo.

Conseguentemente, un’analoga modificazione testuale viene apportata all’art. 208, comma 4, lett. c) del medesimo codice della strada a proposito della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative le violazioni stradali. Tale disposizione - infatti – stabilisce che una quota di tali somme sia destinata a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, nel cui novero sono aggiunti i conducenti di ciclomotori e motocicli.

-     dopo il n. 54 è aggiunto il seguente: 54-bis: Zona Ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine;
-     dopo il n. 55 è aggiunto il seguente: 55-bis: Zona di Attestamento Ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinata all'accumulo e alle manovre dei velocipedi in attesa di via libera;

con riferimento ai poteri dei comuni nell’art. 7:

-     al comma 1, la lett. i-bis) è interamente sostituita – ancora una volta in chiave di semplificazione – nel senso che l’ordinanza del sindaco può “stabilire su determinate strade precedentemente a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili”;
-     al comma 1, la lett. i-ter) è abrogata;
-     sempre al comma 1, viene aggiunta una lett. i-quater, dal seguente tenore letterale: “istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile”;
-     dopo il comma 11-bis viene aggiunto il comma 11-ter, ai sensi del quale i comuni provvedono a delimitare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, in cui sono realizzate misure di moderazione del traffico e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.

con riferimento alla segnaletica orizzontale, all'articolo 40, dopo il comma 5 viene inserito il seguente: «5-bis. Nella zona di attestamento ciclabile, la prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l'obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche». In pratica si offre alle biciclette una zona nella quale esse – e solo esse – possono fermarsi al semaforo;

con riguardo ai dispositivi di segnalazione delle biciclette, all’art. 68, il comma 2 viene sostituito da un testo che – per i casi di uso obbligatorio di luci e catadiottri – rinvia direttamente all’art. 152, comma 1, anziché elencarli autonomamente;

con riferimento alle norme di comportamento, si rammenti che all'articolo 143, comma 2 è stabilito che “veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”. 
Il disegno di legge porta l’aggiunta di un comma 2-bis, ai sensi del quale «la disposizione del comma 2 non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia». In pratica, le bicilette non sono più – per così dire – soggette a un trattamento giuridico deteriore rispetto agli altri veicoli;

sempre in tema di norme di comportamento, all'articolo 145 viene sostituito il dettato dei commi 4-bis e 4-ter, con il seguente:

-     «4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti»;
-     «4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua». La modifica saliente – qui – è al comma 4-bis, in cui il concetto della particolare attenzione prende il luogo dell’obbligo della precedenza;

quanto alle norme sul sorpasso, all'articolo 148, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo». La menzione indicativa del metro e mezzo appare tratta anche dalla proposta di legge – abbinata a quella qui in commento – Caré (a.C. 697) e dalle abbinate proposte di legge Berruto e altri 526, Santillo 718 e Iaria e altri 892, ai cui dossier e iter si rinvia (con annesse audizioni);

in tema di comportamento agli incroci, all'articolo 150, il comma 2-bis è abrogato;

in tema di guida notturna o in condizioni di pericolo, l’art. 153, comma 1, primo periodo, viene modificato nel senso di sopprimere il riferimento ai soli veicoli a motore, così estendendo gli obblighi di dotazione e accensione delle luci alle bicilette;

con riguardo al cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre, all'articolo 154:

-     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile»;
-     dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico»;

all'articolo 182 (il quale inerisce precipuamente alle norme di comportamento dei ciclisti) vengono apportate essenzialmente modifiche di coordinamento:

-     al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili»;
-     il comma 9-ter è abrogato.

L’articolo 15, comma 2, a sua volta, rimette la determinazione delle condizioni per la realizzazione della «corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice della strada nonché della relativa segnaletica, in ambito sia urbano che extraurbano, a un decreto del MIT, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata.

Per come rappresenta la Relazione illustrativa, la previsione è stata introdotta con l'obiettivo specifico di tenere conto delle esigenze rappresentate in sede di Conferenza unificata e risolvere le criticità che potrebbero insorgere in sede applicativa. Al riguardo, i rappresentanti degli enti territoriali hanno evidenziato le diverse condizioni che le strade, urbane ed extraurbane, presentano in relazione al contesto territoriale di riferimento. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una strada extraurbana che non presenti le caratteristiche richieste per la realizzazione di una pista ciclabile e che, tuttavia, consenta la circolazione dei ciclisti in sicurezza, in quanto poco trafficata, a senso unico o caratterizzata dall'imposizione di ridotti limiti di velocità (v. pag. 20 dello stampato a.C. 1435).

 


Articolo 16
(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)

 

L’articolo 16 reca modifiche all’articolo 175, secondo comma, del codice della strada introducendo una deroga al divieto di circolazione sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle altre strade di cui al primo comma (art. 175), per alcune tipologie di motocicli, se condotti da un soggetto di maggiore età.

L’articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati, novella l’art. 175 del codice della strada, introducendo, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 2-bis, una deroga al divieto di circolazione di cui al secondo comma, lettera a), del medesimo articolo.

Si ricorda che la lettera a), secondo comma, dell’art. 175 è stata sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. e-quater) del D.L. n. 121 del 2021, che è intervenuto in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale. Secondo la nuova formulazione è vietata la circolazione sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 dei velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico.

L’articolo 16 derogando al suddetto divieto, consente la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico. La deroga, come anticipato, opera solo se il conducente del motociclo è maggiorenne.

 


Articolo 17
(Passaggi a livello)

 

L’articolo 17 concerne modifiche alle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari.

L’articolo 17 reca diverse modificazioni di tipo puntuale ad articoli del codice della strada, con riferimento al comportamento dei conducenti in prossimità dei passaggi a livello (principalmente all’art. 147).

Più in particolare, le novelle interessano (e salvo – per migliore chiarezza – il rinvio al testo a fronte in chiusura del presente dossier):

➢ l’art. 25, in tema di attraversamenti e uso della sede stradale (la giurisdizione sui rapporti controversi tra privati e pubblica amministrazione in ordine alla fruibilità del passaggio a livello spetta al giudice ordinario: v. Cass., sez. un. civili, 10 novembre 2022, n. 33242). Al riguardo, viene inserito un nuovo comma 1-sexies, ai sensi del quale “nel caso in cui l'attraversamento comporti un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni, il segnalamento, realizzato secondo le modalità previste dal regolamento, deve essere definito con apposita convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture interessate dall'attraversamento stesso”;

➢ l’art. 40, in tema di segnaletica orizzontale. Al riguardo, nel comma 5, vengono soppresse le parole “o il segnale di passaggio a livello” e infine vengono aggiunte le seguenti: «nonché in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi o del segnale “fermarsi e dare precedenza». In pratica la nuova formulazione del comma 5 sarebbe la seguente:

“Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare:

-     le prescrizioni semaforiche
-     o il segnale di "fermarsi e dare precedenza"
-     ovvero un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale,
-     nonché, in corrispondenza dei passaggi a livello dotati di dispositivi luminosi, o del segnale “fermarsi e dare precedenza”.

Si ricorda che la giurisprudenza è orientata nel senso che il conducente in prossimità dei passaggi a livello deve attenersi alla massima cautela anche con riguardo all’imprudenza altrui, se prevedibile (Cass., sez. IV penale, 20 febbraio 2015, n. 14145).

➢ l’art. 44, dedicato proprio ai passaggi a livello. Al proposito, viene inserito un comma 2-bis, secondo cui “in corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere può essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per avvertire in tempo utile del passaggio del treno. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria in caso di visibilità insufficiente” (la giurisprudenza è incline, al riguardo, a ritenere che, comunque, l’esercente di un servizio ferroviario sia responsabile della relativa sicurezza e assume pertanto una posizione di garanzia non solo nei confronti del personale dipendente e dei viaggiatori, ma anche nei riguardi di terze persone che vengano in contatto con la ferrovia, ogni qual volta il suo esercizio determini situazioni di pericolo eccedenti il normale rischio collegato all'attività. Conseguentemente, la mancata predisposizione degli obbligatori dispositivi acustici e luminosi in prossimità di un passaggio a livello con barriere, posizionato dopo una curva, in relazione alle lesioni riportate dal conducente di un ciclomotore colpito dalle barriere medesime, lo espone a responsabilità (Cass. sez. IV penale, 13 febbraio 2008, n. 10857));

➢ l’art. 145, sulla precedenza. Per ragioni di coordinamento al comma 7, le parole: «ferroviarie o» sono soppresse;

➢ l'articolo 147, dedicato al comportamento ai passaggi a livello (la giurisprudenza è orientata al riguardo nel senso che il conducente deve sempre mettersi in condizione di fermarsi senza impegnare i binari (Cass., sez. III civile, 10 novembre 2015, n. 22889)). Al riguardo, il disegno di legge propone una cospicua serie di modifiche.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada:

a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
b) nei casi in cui la segnaletica indichi l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista».

Inoltre, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano in funzione».

Indi, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:

a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;
b) le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'articolo 44;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo»;

Poi ancora, al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa,» e le parole: «conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Dopo il comma 3-bis, ancora, è aggiunto – in tema di sanzioni - il seguente:
«3-ter. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere effettuato dopo almeno tre secondi dall'entrata in funzione dei medesimi dispositivi»;

Al comma 4, dopo le parole: «Gli utenti della strada» sono inserite le seguenti: «non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'attraversamento e, in ogni caso,»; indi, dopo le parole: «arresto forzato del veicolo» sono inserite le seguenti «o di intrappolamento tra le barriere,» e dopo le parole: «portarlo fuori dei binari» sono inserite le seguenti: «, eventualmente anche abbattendo le barriere,»;

Il comma 5 è sostituito interamente dal seguente:
«5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo.
Chiunque, in violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344».

Al comma 6, dopo le parole: «in una violazione di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»;

Anche il comma 6-bis è interessato da una sostituzione integrale:
«6-bis. L'installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis è consentita anche al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada».

In chiusura, l’art. 9 in commento, stabilisce che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.

 


Articolo 18
(Attraversamento persone con disabilità visiva)

 

L’articolo 18 prevede misure per facilitare l’attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva.

In dettaglio, l’articolo 18 (introdotto dalla Camera dei deputati) modifica l’art. 41, comma 5, primo periodo del codice della strada prevedendo che, al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche.

Si ricorda che il richiamato comma 5 dell’art. 41 del Cds prevede attualmente che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere genericamente dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dell'attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

 


Articolo 19
(Modifiche in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie)

 

L’articolo 19, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, reca alcune disposizioni volte a potenziare le misure per garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

In particolare l’articolo in questione prevede che, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco. Di tali programmi i gestori informano annualmente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

 


Articolo 20
(Modifiche delle norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)

 

L’articolo 20, in materia di modifica di norme di comportamento a tutela delle persone esposte al traffico novella la disciplina del previgente Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. In particolare, l’articolo introduce quale misura di regolazione della circolazione stradale, un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare (cosiddetta safety car). L’articolo dispone altresì il divieto di superamento, in determinati casi, dei veicoli di polizia e di soggetti autorizzati preposti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione sotto pena di sanzioni amministrative.

L’articolo 20, modificativo del decreto legislativo n. 285 del 1992, consta di un unico comma, recante modifiche agli articoli 43 e 177 del suddetto decreto, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera b).

L’articolo 20 comma 1 lettera a), inserisce il comma 5 all’articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione alla circolazione da parte degli agenti di traffico inserendo la protezione degli operatori stradali come ulteriore fattispecie rispetto a quelle che permettono agli organi di polizia stradale, ai sensi dell’articolo 12 del codice della strada e ai soggetti autorizzati, di fermare o rallentare la circolazione stradale.

Il comma successivo, il 5-bis, autorizza l'uso di veicoli appartenenti agli organi di polizia stradale indicati nell'articolo 12, commi 1, 2 e 3, così come dei soggetti che hanno ottenuto l'abilitazione come definito nel paragrafo 3-bis dello stesso articolo 12. Questi veicoli, al fine di prevenire situazioni pericolose causate dalla presenza di persone sulla strada, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevisti, possono essere impiegati per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico.

Il comma 5-ter, infine, prescrive l’ausilio di un dispositivo supplementare di forma rettangolare a luce lampeggiante, denominato safety car, per i veicoli impegnati nelle attività disciplinate al comma di cui sopra. Le modalità di rallentamento graduale della marcia e di regolazione del flusso veicolare sono stabilite tramite decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dell’interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’articolo 20, comma 1, lettera b) prevede l’introduzione di due commi aggiuntivi all’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze. In particolare il comma 3-bis prescrive il divieto di superamento dei veicoli di cui al comma 5-bis dell’articolo 43 introdotto dal presente decreto legge.

Il comma 5-bis stabilisce, infine, l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 167 a euro 665 in caso di violazione delle disposizioni del comma 3-bis del decreto in esame. Se la violazione riguarda, invece, le disposizioni del comma in esame, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. La sospensione della patente viene raddoppiata, passando da tre a sei mesi, nel caso in cui le violazioni siano commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni.

 

N.B.: Per i restanti approfondimenti circa gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi anche la

Parte 1;
Parte 2.

 


(1) (fonte: Dossier redatto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (rispettivamente Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti e Dipartimento Trasporti). *
* Rispettata la condizione di citare la fonte per la riproduzione dei contenuti originali, nel rispetto della legge
.

 

 

Documento inserito il 19/12/2024

 

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