CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
Disposizioni finali

 

Articolo 226 CdS
Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 401, art. 402 e art. 403 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
   2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
   3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.
   4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
   5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
   6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
   7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
   8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
   9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
   10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
   11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
   12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
   13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

 

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OSSERVAZIONI

* * In caso di contestazione immediata di violazioni alle norme del C.d.S. che comportino la decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore, che da accertamenti espletati non risulta titolare di patente (perché mai conseguita oppure oggetto di un provvedimento di sospensione o di revoca), nel verbale di contestazione va comunque sempre menzionata la decurtazione anche se, a differenza del normale iter procedurale, non si procederà alla comunicazione presso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
* L'archivio nazionale dei veicoli è aggiornato anche con i dati raccolti, oltre che dal DTT e dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, anche dalle compagnie di assicurazione che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e tempi stabiliti (non in tempo reale).
 Infatti "... la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati" (Circolare ISVASS prot. n. 0111471 del 01.06.2016 - Coperture Assicurative R.c.a. - Dematerializzazione contrassegni e documenti assicurativi - Accertamenti e sanzioni applicabili ai sensi degli artt. 180, 181, e 193 del C.d.S.) e, pertanto, qualora sorgano dubbi sulla mancata copertura assicurativa del veicolo oggetto del controllo, l'organo procedente dovrà valutare l’opportunità di contestare la violazione di cui all'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S., piuttosto che quella contenuta nel disposto dell'art. 193, comma 2 dello stesso C.d.S..
Al conducente del veicolo che circola alla guida dello stesso sprovvisto della carta di circolazione, e che da una verifica presso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta sprovvisto anche della prescritta revisione obbligatoria, è possibile contestare la violazione prevista dall'art. 80, comma 14 del C.d.S., alla luce di quanto riportato nella Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/4684/20/127/9 del 03.07.2020 (Contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del Codice della Strada) che, al punto 2) afferma, in proposito, che "... la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerata strumento attendibile per tale scopo.".
 In tal caso si procederà anche a contestare la violazione relativa alla mancanza della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S..

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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