CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 154 CdS
Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre
(Vedi art. 154 del Prontuario del Codice della strada)
(Vedi art. 349 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 154 del Codice della strada
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi.
Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile (1).
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.
In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
3-bis. Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico. (2)
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. (3)
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. (4)
(1) Parole aggiunte dall’articolo 15, comma 1, lettera m), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
(2) Comma inserito dall’articolo 15, comma 1, lettera m), numero 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
(3) Importi così aggiornati dal decreto del Ministro della giustizia 31 dicembre 2020, articolo 3, comma 1, con effetto dal 1° gennaio 2021.
(4) Importi così aggiornati dal decreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2018, articolo 3, comma 1, con effetto dal 1° gennaio 2019.
Breve commento all’articolo 154 del Codice della strada
L’articolo 154 disciplina le manovre che modificano la normale traiettoria o l’assetto di marcia del veicolo. La sua funzione è preventiva: chi intende cambiare direzione o corsia, immettersi nel traffico, fermarsi, procedere in retromarcia o invertire il senso di marcia deve prima verificare che l’operazione possa compiersi senza pericolo o intralcio e deve renderla tempestivamente riconoscibile agli altri utenti. I due obblighi sono autonomi e concorrenti. L’uso dell’indicatore di direzione non attribuisce alcuna precedenza e non rende lecita una manovra che, per posizione, distanza o velocità degli altri veicoli, non possa essere effettuata in sicurezza.
La valutazione richiesta dal comma 1 deve proseguire per l’intera durata della manovra. Il conducente non può limitarsi a un controllo iniziale, ma deve mantenere la possibilità di interrompere o differire l’azione quando sopraggiungano altri utenti o mutino le condizioni della circolazione. Ciò assume particolare importanza nel passaggio da una corsia all’altra e nella svolta a sinistra, che possono interferire con un sorpasso già iniziato. Il coordinamento con l’articolo 148 del Codice della strada impone quindi di controllare anche lo spazio laterale e retrostante; la segnalazione anticipata non esonera dal dare precedenza al veicolo la cui posizione renda concretamente pericoloso il completamento della svolta.
Gli indicatori luminosi devono essere attivati con anticipo sufficiente, mantenuti per tutta la manovra e disattivati al suo termine. Anche l’intenzione di rallentare per fermarsi deve essere segnalata con gli stessi dispositivi. Le segnalazioni manuali costituiscono una modalità sostitutiva prevista quando i dispositivi manchino, ma dal 14 dicembre 2024 non possono essere effettuate all’interno della zona di attestamento ciclabile. Resta vietato ogni uso improprio degli indicatori, perché un segnale ambiguo o protratto oltre la manovra può indurre gli altri utenti a fare affidamento su una condotta che non verrà eseguita.
Per le svolte il comma 3 detta regole di posizionamento: prossimità al margine destro per voltare a destra; avvicinamento all’asse della carreggiata per voltare a sinistra, oppure al margine sinistro nelle carreggiate a senso unico, salvo diversa segnalazione. La traiettoria deve evitare l’imbocco contromano della strada di destinazione. Nella retromarcia e nell’immissione nel flusso, invece, grava sul conducente l’obbligo di dare precedenza ai veicoli in marcia normale. Quando la visibilità posteriore non sia sufficiente, la prudenza richiesta dalla disposizione può rendere necessario arrestarsi e avvalersi dell’assistenza di una persona esterna.
La legge n. 177/2024 ha coordinato l’articolo 154 con la nuova zona di attestamento ciclabile, definita dall’articolo 3, comma 1, numero 55-bis), del Codice della strada come lo spazio tra due linee di arresto destinato all’accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa del via libera. Il comma 3-bis consente ai ciclisti di cambiare direzione al suo interno esclusivamente durante la fase semaforica rossa. La previsione organizza il posizionamento prima della ripartenza: non autorizza ad attraversare l’intersezione con il rosso né consente manovre diverse da quelle ammesse dalla segnaletica.
Il divieto di inversione in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi opera indipendentemente dalla presenza di una linea di mezzeria discontinua. In ambito urbano l’articolo 349 del Regolamento vieta inoltre l’inversione a U quando sia necessario attraversare una mezzeria continua e sui bracci di strada adducenti alle aree di intersezione. Anche fuori dai divieti espressi, l’inversione resta subordinata alla verifica generale di sicurezza stabilita dal comma 1.
Sul piano sanzionatorio, l’inversione vietata dal comma 6 è punita più severamente rispetto alle altre inosservanze. La tabella allegata all’articolo 126-bis del Codice della strada prevede la decurtazione di otto punti per la violazione del comma 7 e di due punti per quella del comma 8. Se la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, gli importi sono aumentati di un terzo ai sensi dell’articolo 195, comma 2-bis, del Codice della strada.
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