CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 154 CdS
Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

(Vedi art. 154 del Prontuario del Codice della strada)

(Vedi art. 349 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 154 del Codice della strada

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi.
Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare; dette segnalazioni non devono essere effettuate nella zona di attestamento ciclabile (1).

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.
In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

3-bis. Ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all'interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico. (2)

4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00. (3)

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00. (4)

 

(1) Parole aggiunte dall’articolo 15, comma 1, lettera m), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

(2) Comma inserito dall’articolo 15, comma 1, lettera m), numero 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

(3) Importi così aggiornati dal decreto del Ministro della giustizia 31 dicembre 2020, articolo 3, comma 1, con effetto dal 1° gennaio 2021.

(4) Importi così aggiornati dal decreto del Ministro della giustizia 27 dicembre 2018, articolo 3, comma 1, con effetto dal 1° gennaio 2019.

 

Breve commento all’articolo 154 del Codice della strada

L’articolo 154 disciplina le manovre che modificano la normale traiettoria o l’assetto di marcia del veicolo. La sua funzione è preventiva: chi intende cambiare direzione o corsia, immettersi nel traffico, fermarsi, procedere in retromarcia o invertire il senso di marcia deve prima verificare che l’operazione possa compiersi senza pericolo o intralcio e deve renderla tempestivamente riconoscibile agli altri utenti. I due obblighi sono autonomi e concorrenti. L’uso dell’indicatore di direzione non attribuisce alcuna precedenza e non rende lecita una manovra che, per posizione, distanza o velocità degli altri veicoli, non possa essere effettuata in sicurezza.

La valutazione richiesta dal comma 1 deve proseguire per l’intera durata della manovra. Il conducente non può limitarsi a un controllo iniziale, ma deve mantenere la possibilità di interrompere o differire l’azione quando sopraggiungano altri utenti o mutino le condizioni della circolazione. Ciò assume particolare importanza nel passaggio da una corsia all’altra e nella svolta a sinistra, che possono interferire con un sorpasso già iniziato. Il coordinamento con l’articolo 148 del Codice della strada impone quindi di controllare anche lo spazio laterale e retrostante; la segnalazione anticipata non esonera dal dare precedenza al veicolo la cui posizione renda concretamente pericoloso il completamento della svolta.

Gli indicatori luminosi devono essere attivati con anticipo sufficiente, mantenuti per tutta la manovra e disattivati al suo termine. Anche l’intenzione di rallentare per fermarsi deve essere segnalata con gli stessi dispositivi. Le segnalazioni manuali costituiscono una modalità sostitutiva prevista quando i dispositivi manchino, ma dal 14 dicembre 2024 non possono essere effettuate all’interno della zona di attestamento ciclabile. Resta vietato ogni uso improprio degli indicatori, perché un segnale ambiguo o protratto oltre la manovra può indurre gli altri utenti a fare affidamento su una condotta che non verrà eseguita.

Per le svolte il comma 3 detta regole di posizionamento: prossimità al margine destro per voltare a destra; avvicinamento all’asse della carreggiata per voltare a sinistra, oppure al margine sinistro nelle carreggiate a senso unico, salvo diversa segnalazione. La traiettoria deve evitare l’imbocco contromano della strada di destinazione. Nella retromarcia e nell’immissione nel flusso, invece, grava sul conducente l’obbligo di dare precedenza ai veicoli in marcia normale. Quando la visibilità posteriore non sia sufficiente, la prudenza richiesta dalla disposizione può rendere necessario arrestarsi e avvalersi dell’assistenza di una persona esterna.

La legge n. 177/2024 ha coordinato l’articolo 154 con la nuova zona di attestamento ciclabile, definita dall’articolo 3, comma 1, numero 55-bis), del Codice della strada come lo spazio tra due linee di arresto destinato all’accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa del via libera. Il comma 3-bis consente ai ciclisti di cambiare direzione al suo interno esclusivamente durante la fase semaforica rossa. La previsione organizza il posizionamento prima della ripartenza: non autorizza ad attraversare l’intersezione con il rosso né consente manovre diverse da quelle ammesse dalla segnaletica.

Il divieto di inversione in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi opera indipendentemente dalla presenza di una linea di mezzeria discontinua. In ambito urbano l’articolo 349 del Regolamento vieta inoltre l’inversione a U quando sia necessario attraversare una mezzeria continua e sui bracci di strada adducenti alle aree di intersezione. Anche fuori dai divieti espressi, l’inversione resta subordinata alla verifica generale di sicurezza stabilita dal comma 1.

Sul piano sanzionatorio, l’inversione vietata dal comma 6 è punita più severamente rispetto alle altre inosservanze. La tabella allegata all’articolo 126-bis del Codice della strada prevede la decurtazione di otto punti per la violazione del comma 7 e di due punti per quella del comma 8. Se la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, gli importi sono aumentati di un terzo ai sensi dell’articolo 195, comma 2-bis, del Codice della strada.

AVVERTENZA: Il testo della presente norma e il breve commento non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il commento ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

 

Obblighi preliminari e segnalazione della manovra

L’articolo 154 impone due verifiche distinte: accertare preventivamente che la manovra non crei pericolo o intralcio e segnalarla con sufficiente anticipo. L’attivazione dell’indicatore di direzione non conferisce un diritto di precedenza. Per l’accertamento occorre descrivere nel verbale, quando possibile, la traiettoria seguita, la posizione e la distanza degli altri utenti, la fase della manovra, l’eventuale omissione o tardività della segnalazione e il pericolo o intralcio concretamente prodotto.

Cambio di corsia, svolta e conflitto con il sorpasso

Prima di spostarsi lateralmente il conducente deve controllare lo spazio anteriore, laterale e retrostante e proseguire tale controllo fino al completamento della manovra. Nel conflitto tra una svolta a sinistra e un sorpasso già iniziato, la semplice segnalazione della svolta non consente di chiudere la traiettoria al veicolo sopraggiungente: il conducente che precede deve astenersi dall’iniziare o completare la manovra quando posizione, distanza e velocità dell’altro mezzo determinino un concreto rischio di collisione. Il principio va coordinato con l’articolo 148 del Codice della strada.

Retromarcia e immissione nel flusso

Chi procede in retromarcia o si immette nel flusso deve dare precedenza ai veicoli in marcia normale e mantenere il completo controllo dello spazio interessato. La Corte di cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 6150 del 14 febbraio 2023, ha precisato che la retromarcia deve essere eseguita lentamente e con estrema cautela; se la conformazione del veicolo o del luogo non consente di percepire la presenza di pedoni, può rendersi necessario ricorrere alla collaborazione di terzi.

Inversione del senso di marcia

Il divieto del comma 6 riguarda la prossimità e la corrispondenza di intersezioni, curve e dossi. In area urbana si aggiungono i divieti dell’articolo 349 del Regolamento di esecuzione: non è consentita l’inversione a U quando occorra attraversare una linea longitudinale continua né sui bracci adducenti alle aree di intersezione. La presenza di una linea discontinua elimina soltanto quello specifico impedimento e non fa venir meno l’obbligo di sicurezza. La Corte di cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 44981 del 9 dicembre 2024, ha infatti attribuito rilievo causale a un’inversione connotata da evidente pericolosità, pur consentita dalla segnaletica orizzontale.

Zona di attestamento ciclabile

La zona di attestamento ciclabile è il tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto destinato all’accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa del via libera. Può essere istituita, ai sensi degli articoli 3, 7 e 40 del Codice della strada, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, limite non superiore a 50 km/h e pista o corsia ciclabile laterale. Il velocipede può cambiare direzione dentro la zona nella sola fase rossa, per predisporsi alla successiva partenza; deve comunque arrestarsi alla linea a esso riservata e rispettare il semaforo. All’interno della zona non sono consentite le segnalazioni manuali previste dal comma 2.

Monopattini elettrici e regole sulle manovre

Ai sensi dell’articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi per quanto non disciplinato dalle disposizioni speciali dei commi da 75 a 75-vicies quinquies. Ne consegue l’applicabilità residuale dell’articolo 154 alle loro manovre e, in quanto compatibile con la disciplina speciale, anche della regola sulla zona di attestamento ciclabile.

I monopattini devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta: l’obbligo riguarda quelli commercializzati dal 30 settembre 2022 e, dal 1° gennaio 2024, anche quelli già in circolazione. La segnalazione della svolta deve pertanto essere effettuata usando tali dispositivi. La possibilità, prevista dal comma 75-duodecies, di staccare una mano dal manubrio per segnalare la svolta sui mezzi privi di indicatori ha carattere residuale e non rende lecita la circolazione di un monopattino non adeguato all’obbligo tecnico. Nella zona di attestamento ciclabile resta comunque vietata la segnalazione manuale. Occorre inoltre ricordare che, dopo la legge n. 177/2024, i monopattini possono circolare soltanto sulle strade urbane con limite non superiore a 50 km/h.

Le violazioni speciali relative agli indicatori obbligatori e alla corretta conduzione del monopattino devono essere contestate secondo la legge n. 160/2019; le inosservanze delle regole generali sulla sicurezza e sull’esecuzione della manovra ricadono invece nell’articolo 154. La decurtazione di punti presuppone una patente alla quale imputare il punteggio e non opera per la conduzione del monopattino, attività per la quale non è richiesto un titolo abilitativo.

Sanzioni e patente a punti

La violazione del divieto di inversione previsto dal comma 6 comporta la sanzione da euro 87 a euro 344 e la decurtazione di otto punti. Le altre violazioni dell’articolo comportano la sanzione da euro 42 a euro 173 e la decurtazione di due punti, nei casi in cui il conducente sia titolare di patente e la decurtazione sia applicabile. Per le violazioni commesse tra le ore 22 e le ore 7 gli importi sono aumentati di un terzo ai sensi dell’articolo 195, comma 2-bis, del Codice della strada.

Condotte aggressive e responsabilità penale

La manovra stradale può assumere rilievo penale quando venga deliberatamente utilizzata per costringere un altro utente a modificare la propria condotta. La Corte di cassazione penale, sezione V, sentenza n. 44016 del 14 dicembre 2010, ha ricondotto al delitto di violenza privata la condotta di chi, dopo essersi affiancato e aver sorpassato un altro veicolo, sterzi bruscamente costringendone il conducente a cambiare direzione per evitare la collisione.

AVVERTENZA: I contenuti della presente sezione costituiscono un contributo editoriale dei curatori, hanno finalità esclusivamente informative e non rivestono carattere di ufficialità né valore di parere legale. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 44981 del 09/12/2024
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 154 del Codice della Strada - Incidente stradale - Inversione di marcia consentita - Presenza linea di mezzeria discontinua - Causazione del sinistro - Condotta delle parti - Concorso di fattori causali - La manovra di inversione di marcia, anche se consentita dalla segnaletica orizzontale esistente in loco, ma connotata da un'evidente pericolosità non può ascriversi, in via esclusiva, all'imprudente condotta di guida del conducente dell'auto investitrice che procedeva a velocità di molto superiore al limite vigente in loco, in quanto tale circostanza non è da ritenersi causa eccezionale a determinare l'evento, ascrivibile, per converso, al convergente concorso di ciascuno dei fattori causali.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7890 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 142, 154 e 149 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Immissione repentina nella corsia di sorpasso a velocità ridotta - Tamponamento - Attenuante del concorso di colpa - L'immissione repentina dell'autovettura nella corsia di sorpasso a velocità ridotta, tamponata violentemente da un veicolo che sopraggiunge ad una velocità superiore a quella consentita, potrebbe costituire valido riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa della persona offesa, alla luce della motivazione carente e manifestamente illogica del giudicante, che omette di esaminare se la condotta della vittima sia stata perfettamente lecita ed estranea al decorso causale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7877 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 142 e 154 del Codice della Strada - Incidente stradale - Cause e concause - Responsabilità - In tema di incidente stradale, non è esente da responsabilità il conducente del veicolo che prosegue la marcia a velocità superiore al limite vigente sul tratto di strada, inadeguata a consentirgli di evitare il sinistro in relazione all'orario notturno e al fondo stradale bagnato, poiché la manovra di svolta non consentita eseguita dal veicolo antagonista e l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della passeggera deceduta sono da considerare condotte non imprevedibili.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6150 del 14/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 154 e 191 del Codice della Strada e 590 bis c.p. - Investimento di pedone - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Manovra di retromarcia - Corretta esecuzione - La manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante, conseguendone che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21289 del 01/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 148 e 154 del Codice della Strada - Sorpasso e cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre - Conflitto tra manovre e priorità - In caso di conflitto tra la manovra di sorpasso, anche non corretta, e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l'obbligo del conducente che precede di astenersi dall'iniziare e comunque dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocità di quest'ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 44016 del 14/12/2010
Circolazione Stradale - Art. 154 del Codice della Strada e art. 610 del c.p. - Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre - Reato di violenza privata - Affiancarsi ad altra vettura, sorpassarla e sterzare bruscamente, costringendo l'altro automobilista a cambiare direzione di marcia al fine di impedire una collisione, è condotta che integra il delitto di violenza privata, art. 610 c.p., perché l'agente, con la violenza tipica delle manovre spericolate, impedisce alla parte offesa di proseguire regolarmente la sua marcia.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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