CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 101 CdS
Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

(Vedi art. 101 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
   2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.
   3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal rilascio del documento stesso.
   4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
   5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
   6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

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OSSERVAZIONI

* L'apposizione di una targa in alluminio catarifrangente con caratteri a richiesta in rilievo che riproduce fedelmente quella originale sprovvista del logo ministeriale (c.d. targa decorativa) venduta on line non è consentita quando il veicolo circola al di fuori di un'area privata. Infatti, così come indicato dall'art. 101, comma 1 del C.d.S., la produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato.
Per tale motivo, la produzione e la distribuire abusiva della targa integra l'illecito previsto e sanzionato dall'art. 101, commi 5 e 6 (per il quale è prevista il sequestro amministrativo per la successiva confisca della stessa).
Sempre che il fatto non costituisca reato.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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