CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO II
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

Articolo 41 CdS
Segnali luminosi

(Vedi art. 41 del Prontuario del Codice della strada)

(Vedi artt. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 e 171 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 41 del Codice della strada

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.

2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare e di colore:
- rosso, con significato di arresto;
- giallo, con significato di preavviso di arresto;
- verde, con significato di via libera.

3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalla freccia.

4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato di preavviso di arresto.

5. Al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci nonché di guide tattili a pavimento idonee all’individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l’attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell’attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all’interno dell’attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l’attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.

7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.

8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da specifiche normative.

8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l’accensione istantanea.
La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l’uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento.

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell’accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l’obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, giallo o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11.

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.

16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data l’indicazione della X rossa.

17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza.

18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha l’obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento che l’utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.

19-bis. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento.
Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l’orario e il corretto svolgimento delle operazioni stesse. L’orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC).
Nei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 3, che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere indicati le modalità e i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione e spegnimento degli stessi.

19-ter. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione nonché informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti a essa correlati. Tali indicazioni sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme uguali a quelle dei corrispondenti segnali verticali.
Nei comuni classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l’impiego alternato di lingue straniere.

19-quater. Dall’attuazione di quanto previsto dai commi 19-bis e 19-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Note al testo normativo

Il primo periodo dell’alinea del comma 5 è stato sostituito dall’art. 18, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

I commi 19-bis, 19-ter e 19-quater sono stati aggiunti dall’art. 21, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

Breve commento all’articolo 41 del Codice della strada

L’articolo 41 costituisce la disposizione centrale sui segnali luminosi. La norma non si limita a classificare le diverse lanterne, ma ne stabilisce il significato precettivo e specifica il comportamento degli utenti nelle fasi verde, gialla e rossa. La disciplina tecnica è completata dagli articoli 156-171 del Regolamento, mentre la violazione delle prescrizioni trova ordinariamente la propria risposta sanzionatoria nell’articolo 146: l’articolo 41 definisce dunque la regola di condotta, l’articolo 146 ne assicura l’effettività.

La luce verde non attribuisce una precedenza assoluta. Il conducente può procedere soltanto nelle direzioni consentite dalla segnaletica, non deve impegnare l’intersezione quando non abbia la certezza di liberarla prima del rosso e deve dare precedenza ai pedoni e ai ciclisti ai quali sia contemporaneamente consentito il passaggio. Chi svolta deve inoltre rispettare le correnti di traffico interferenti. La funzione del verde è quindi permissiva ma condizionata: restano integri gli obblighi di prudenza, precedenza e corretta occupazione dell’intersezione.

La luce gialla costituisce preavviso di arresto, non autorizzazione ad accelerare. Il superamento del punto di arresto è ammesso soltanto quando, al momento dell’accensione, il veicolo sia tanto prossimo da non potersi fermare in condizioni di sufficiente sicurezza; in tale caso l’intersezione deve essere sgombrata rapidamente e con prudenza. Il rosso impone invece l’arresto prima della striscia; se questa manca, il veicolo non deve impegnare intersezione o attraversamento pedonale né oltrepassare il segnale. Per l’accertamento è quindi essenziale distinguere il superamento della linea durante il rosso dall’ingresso avvenuto legittimamente in una fase precedente.

Le lanterne di corsia regolano la corrente canalizzata cui sono rivolte, non la mera intenzione soggettiva del conducente manifestata dopo la linea di arresto. Analoga specializzazione riguarda le lanterne destinate al trasporto pubblico, ai pedoni, ai velocipedi e alle corsie reversibili. In assenza di lanterne ciclabili, il ciclista deve assumere nell’intersezione semaforizzata il comportamento del pedone; tale formula va coordinata con le regole sull’attraversamento e con l’obbligo di condurre il velocipede a mano quando le circostanze lo richiedano.

Il comma 8 sottopone a omologazione tutti i segnali e dispositivi luminosi contemplati dall’articolo. Il requisito assume particolare rilievo quando il dispositivo è impiegato per documentare un illecito: occorre distinguere la lanterna che regola la circolazione dall’apparecchiatura che rileva automaticamente la violazione e verificare per ciascun componente il titolo previsto dalla disciplina applicabile. Il comando accertatore deve poter individuare senza ambiguità l’apparato utilizzato e documentarne la regolarità.

I commi 19-bis, 19-ter e 19-quater, introdotti nel 2024, rafforzano l’affidabilità dei segnali luminosi di prescrizione e dei pannelli a messaggio variabile impiegati per applicare sanzioni. Accensione, spegnimento, modifica del messaggio e regolare funzionamento devono essere certificabili a distanza e registrati con orario conforme al tempo UTC. Il provvedimento che istituisce obblighi o divieti deve indicare tempi e modalità di funzionamento. La novità incide direttamente sulla formazione della prova amministrativa e sulla tracciabilità della prescrizione effettivamente visibile all’utente.

I pannelli a messaggio variabile non possono trasformarsi in mezzi di comunicazione generica: sono riservati a pericoli, prescrizioni e informazioni utili alla guida connesse alla strada, agli itinerari o agli ambiti correlati. Per gli operatori, l’accertamento richiede quindi una lettura coordinata del provvedimento istitutivo, della registrazione tecnica del segnale, della disciplina regolamentare e della condotta concretamente tenuta. La corretta descrizione della fase luminosa, della corsia, della direzione di marcia e del punto di arresto resta decisiva tanto nei controlli immediati quanto nelle rilevazioni automatiche.

AVVERTENZA: il presente breve commento ha finalità esclusivamente informativa e di supporto alla consultazione. Non sostituisce il testo ufficiale della norma né l’interpretazione delle autorità competenti.

OSSERVAZIONI

 

Significato delle fasi semaforiche

La luce verde consente il passaggio, ma non elimina gli obblighi di precedenza e prudenza indicati dal comma 9. La luce gialla impone l’arresto, salvo che questo non possa avvenire in sicurezza per la prossimità del veicolo al punto stabilito; il conducente ammesso a proseguire deve liberare sollecitamente l’intersezione. Con il rosso, il riferimento primario è la striscia di arresto e, quando essa manca, il limite è costituito dall’intersezione, dall’attraversamento pedonale o dalla posizione del segnale.

Durata della luce gialla

Il Codice della strada non stabilisce un tempo uniforme di durata della fase gialla. La nota del Ministero dei trasporti 16 luglio 2007, n. 67906, richiamando lo studio prenormativo CNR del 10 settembre 2001, indica durate di 3, 4 e 5 secondi in corrispondenza di velocità di ingresso rispettivamente pari a 50, 60 e 70 km/h; in presenza di traffico pesante può risultare appropriato un tempo di quattro secondi anche a 50 km/h. Tali riferimenti devono essere applicati considerando geometria dell’intersezione, velocità di avvicinamento e composizione del traffico. La Cassazione civile, sentenza n. 2305/2022, ha riconosciuto la sufficienza del limite minimo di tre secondi nel caso esaminato.

Lanterne di corsia e preselezione

Le frecce semaforiche regolano i veicoli attestati nella corsia cui il segnale si riferisce. Non è decisiva la direzione che il conducente dichiara di voler intraprendere dopo avere superato la linea di arresto. Il principio è stato precisato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 31994/2022.

Pedoni, ciclisti e accessibilità

La fase gialla pedonale consente soltanto di completare rapidamente l’attraversamento già iniziato; vieta invece di impegnare la carreggiata. Per i velocipedi provenienti da una pista ciclabile valgono le lanterne dedicate. In loro assenza, il comma 15 impone ai ciclisti il comportamento dei pedoni nell’intersezione semaforizzata. L’attraversamento con il velocipede condotto a mano non è automatico in ogni situazione, ma va coordinato con l’articolo 182, comma 4, l’articolo 190 e l’articolo 377, comma 2, del Regolamento. Dal 14 dicembre 2024 il comma 5 contempla espressamente anche guide tattili idonee a individuare i pali di sostegno delle lanterne.

Semafori spenti, anomali e giallo lampeggiante

La luce gialla lampeggiante consente di procedere a velocità moderata e con particolare prudenza, nel rispetto delle regole di precedenza. Se una lanterna veicolare è spenta o presenta indicazioni anomale, il conducente deve procedere a minima velocità, considerando la possibile presenza di segnali efficienti rivolti alle correnti interferenti. Se l’indicazione destinata al conducente è ripetuta da altra lanterna efficiente, questa conserva piena rilevanza.

Omologazione e accertamento automatico

L’articolo 41, comma 8, sottopone a omologazione i segnali e i dispositivi luminosi disciplinati dalla norma. Per i sistemi che documentano automaticamente il passaggio con il rosso occorre verificare anche gli articoli 45, 146 e 201 del Codice della strada. La Cassazione civile, ordinanza n. 21861/2026, ha ritenuto illegittimo l’accertamento eseguito con un sistema PARVC soltanto approvato e non omologato. La Cassazione civile, ordinanza n. 11768/2026, ha invece qualificato come non invalidante l’errata indicazione della matricola quando l’apparato effettivamente impiegato sia comunque individuabile e risulti regolarmente omologato, verificato e funzionante.

Registrazione e controllo a distanza dei segnali

Dal 14 dicembre 2024, quando segnali luminosi di pericolo o di prescrizione e segnali a messaggio variabile sono utilizzati ai fini dell’applicazione di sanzioni, il comma 19-bis richiede sistemi capaci di certificare a distanza accensione, spegnimento e regolare funzionamento. Ogni operazione e ogni modifica del messaggio devono essere registrate; l’orario deve essere conforme al tempo UTC. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, deve specificare tempi e modalità operative. Per il controllo è opportuno acquisire il provvedimento, il registro degli eventi e i dati tecnici riferiti all’esatto momento dell’illecito.

Pannelli a messaggio variabile

Il comma 19-ter ne circoscrive l’impiego a indicazioni di pericolo o prescrizione e a informazioni utili alla guida connesse alla strada o agli itinerari correlati. Quando riproducono segnali, dimensioni, colori e forme devono corrispondere a quelli della segnaletica verticale. Nei comuni classificati a vocazione turistica è ammesso l’impiego alternato di lingue straniere. Informazioni pubblicitarie o estranee alla funzione stradale non rientrano nell’uso consentito.

Impianti attivati dalla velocità e tabelloni rilevatori

Un impianto che faccia scattare automaticamente il rosso al superamento di una determinata velocità non può essere utilizzato se non è riconducibile a una tipologia prevista e regolata dall’ordinamento. La Cassazione civile, sentenza n. 26359/2007, ha dichiarato illegittima la sanzione fondata su un semaforo “controllore di velocità” non previsto dal Codice o dal Regolamento. Diversi sono i tabelloni luminosi del comma 1, lettera b-bis), che informano il conducente della velocità rilevata: la funzione informativa non li trasforma, da sola, in dispositivi abilitati all’accertamento sanzionatorio.

Profili operativi e redazione del verbale

Nell’accertamento devono essere indicati, secondo il caso, tipo di lanterna, corsia regolata, direzione consentita, fase luminosa, posizione rispetto alla striscia di arresto, eventuale anomalia dell’impianto e modalità di acquisizione della prova. Per i segnali soggetti al comma 19-bis assume rilievo anche la corrispondenza temporale tra fatto, registro tecnico e tempo UTC. La sanzione non è contenuta nell’articolo 41, ma va individuata nella disposizione violata, ordinariamente nell’articolo 146.

AVVERTENZA: le presenti osservazioni hanno finalità esclusivamente informativa e operativa. Non sostituiscono il testo ufficiale delle norme, le direttive delle amministrazioni competenti o la valutazione del singolo caso concreto.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 21861 del 26/06/2026
Circolazione stradale - Artt. 41, 45, 146 e 201 Codice della strada - Intersezione semaforizzata - Proseguimento della marcia nella corsia destinata alla svolta con luce semaforica rossa per il relativo senso di marcia e verde per i veicoli diretti - Rilevamento mediante sistema PARVC - Apparecchio privo di omologazione - E' illegittimo l'accertamento eseguito con dispositivo soltanto approvato e non omologato, restando assorbita la questione concernente la legittimità dell'impiego del sistema anche per rilevare l'inosservanza della segnaletica di corsia, oltre al mero passaggio con semaforo rosso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11768 del 29/04/2026
Circolazione stradale - Art. 41 e 146 del Codice della Strada e art. 169 D.P.R. n. 495/1992 - Violazione della segnaletica stradale - Semaforo rosso - Rilevazione automatica delle infrazioni - Erronea indicazione della matricola dell’apparecchio - Funzionamento del semaforo oltre l’orario previsto - Effetti - In tema di passaggio con semaforo rosso, l’erronea indicazione nel verbale della matricola del dispositivo e l’eventuale funzionamento dell’impianto oltre l’orario previsto, non invalida l’accertamento quando sia - nel primo caso - comunque individuabile l’apparato effettivamente utilizzato, regolarmente omologato, tarato e verificato e - nel secondo caso - non esclude l’illecito amministrativo, rilevando soltanto sotto il profilo della responsabilità dell’autorità amministrativa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 943 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 41, 140 e 146 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Non può ritenersi esente da colpa la condotta del conducente del veicolo che, a causa della presenza del montante del proprio mezzo che gli impedisce la visuale, svolta con luce verde del semaforo ed investe sulle strisce pedonali un pedone che, contemporaneamente, aveva anch'esso via libera in quanto il problema è facilmente superabile non solo attendendo quei pochi secondi che avrebbero consentito all'ipotetico soggetto in fase di attraversamento di uscire dal "cono d'ombra", ma anche da un leggero spostamento laterale o in avanti del capo da parte del conducente. A nulla vale la successiva modifica alla programmazione dell'impianto semaforico di quell'incrocio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 37804 del 27/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45, 146, 201 e 208 del Codice della Strada - Passaggio col semaforo rosso - strumenti di rilevazione - noleggio ed installazione - Contratto di appalto - Efficace il contratto di appalto per il noleggio ed installazione di strumenti di rilevazione delle violazioni per il passaggio col semaforo rosso che prevede un corrispettivo spettante alla ditta appaltatrice in misura fissa per ciascuna infrazione stradale incassata dal Comune, non soggetta a parametri di calcolo variabili, ne' in percentuale, ne' proporzionalmente in quanto l'unico dato raccolto dalle apparecchiature era il passaggio col rosso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 31994 del 28/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 40, 41 e 146 del Codice della Strada - Segnali orizzontali e luminosi - Intersezione Stradale semaforizzata - Svolta regolata da luci delle lanterne semaforiche di corsia - Il senso di marcia del conducente va accertato in ragione della corsia di svolta selezionata prima dell'arrivo all'intersezione semaforica e non alla luce della direzione effettivamente intrapresa dopo il superamento della linea di arresto poiché una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo, quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra, comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso veicolare nell'area dell'incrocio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 19675 del 17/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche rilevate mediante apparecchiatura a postazione fissa - Identico orario presente nei due fotogrammi dell'impianto di rilevamento della violazione - L'identico orario presente nei due fotogrammi del rilevamento della violazione contestata è comprovata dalle fotografie scattate dall'apparecchio e non è sufficiente a smentire il regolare funzionamento dell'impianto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 7715 del 09/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del Codice della Strada - Segnaletica stradale - Inesistenza o inadeguatezza della segnaletica - Onere della prova - Quando il ricorrente contesta l'inesistenza della segnaletica orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, l'onere della prova contraria spetta all'Amministrazione mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova spetta al ricorrente stesso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2305 del 26/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche - Red delay - Durata accensione luce gialla - Si applica propriamente la risoluzione ministeriale n. 67906 del 2007, la quale stabilisce il principio secondo cui il c.d. "red delay" non può essere inferiore a 3 secondi. Le indicazioni riportate nel manuale di installazione possono derogare "in melius" per i veicoli ma, ai fini della legittimità degli accertamenti, è sufficiente che sia osservato il suddetto limite minimo prescritto da una fonte ministeriale prevalente su altre disposizioni secondarie non riconducibili a provvedimenti di carattere normativo o regolamentare.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 31818 del 05/12/2019
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Infrazioni semaforiche rilevate automaticamente e documentata con foto mediante un'apparecchiatura a postazione fissa  - Controllo periodico di funzionalità e taratura - Infondatezza - Il controllo periodico di funzionalità e taratura delle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni riguarda solo quelle impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e non anche quelle per le infrazioni semaforiche non trattandosi di dispositivi sottoposti a controlli metrologici.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 8412 del 27/04/2016
Circolazione Stradale - Artt. 40, 41 e 146 del Codice della Strada - Segnali orizzontali e luminosi - Intersezione Stradale semaforizzata - Svolta regolata da luci delle lanterne semaforiche di corsia - La luce delle lanterne semaforiche di corsia, apposte in presenza di strade che presentano più corsie munite di segnaletica orizzontale in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, ma regola il transito delle vetture che hanno seguito la canalizzazione della segnaletica orizzontale cui si dirige il segnale luminoso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 26359 del 14/12/2007
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45 e 146 del Codice della Strada - Mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico - Violazione della segnaletica stradale - Infrazioni semaforiche - E' illegittima la violazione contestata al conducente che prosegue la marcia del veicolo nonostante la luce semaforica rossa dell'impianto diretto non a regolare il flusso dei veicoli, ma a controllare la velocità dei veicoli attraverso un sensore che aziona la luce rossa in avvistamento di un veicolo procedente a velocità elevata, così costringendolo a fermarsi, atteso che nessuna disposizione del codice della strada o del regolamento prevede l'apposizione di tali impianti.

 

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