CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 162 CdS
Segnalazione di veicolo fermo
(Vedi art. 162 del Prontuario del Codice della strada)
(Vedi art. 357, art. 358 e art. 359 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 162 del Codice della strada
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.
Note
(1) I commi 4-bis e 4-ter sono stati inseriti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(2) L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha sostituito nel comma 4-ter le parole «1° gennaio 2004» con «1° aprile 2004».
(3) Le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità sono state stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004.
(4) Gli importi del comma 5 sono quelli risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, con efficacia dal 1° gennaio 2019.
Breve commento all'articolo 162 del Codice della strada
L'articolo 162 disciplina la segnalazione immediata del pericolo prodotto da un veicolo fermo sulla carreggiata fuori dei centri abitati. La disposizione tutela chi sopraggiunge da tergo e opera in coordinamento con l'articolo 152 CdS, relativo all'uso dei dispositivi di illuminazione, e con l'articolo 161 CdS, che impone la rimozione dell'ingombro e le cautele necessarie nelle operazioni conseguenti. Non ogni arresto del veicolo integra automaticamente la fattispecie: occorre verificare il luogo, la categoria del mezzo, la posizione sulla carreggiata e le concrete condizioni di visibilità.
Il comma 1 si applica fuori dei centri abitati e non riguarda velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli. Di notte il presegnalamento è richiesto quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza; di giorno, e comunque in ogni situazione richiamata dalla norma, assume rilievo l'impossibilità di scorgere il veicolo a distanza sufficiente. L'articolo 357 del Regolamento traduce tale criterio in parametri operativi: il veicolo o l'ostacolo deve essere visibile a 100 metri e, quando la presegnalazione è dovuta, il triangolo va collocato almeno 50 metri dietro l'ingombro, in modo da risultare pienamente visibile a 100 metri. Se un'intersezione è più vicina, deve essere scelta la posizione concretamente più idonea all'avvistamento.
Il segnale deve essere posto sulla corsia occupata, ad almeno un metro dal bordo esterno della carreggiata, con la superficie retroriflettente rivolta verso i veicoli sopraggiungenti, e deve essere rimosso quando cessa l'ingombro. Le caratteristiche costruttive e l'approvazione sono disciplinate dagli articoli 358 e 359 del Regolamento. L'obbligo di avere a bordo il segnale mobile, quando prescritto per la categoria del veicolo, deriva anche dalla disciplina dell'articolo 72 CdS.
Il comma 4 affronta l'emergenza nella quale il triangolo manchi: il conducente deve comunque rendere percepibile il pericolo con un mezzo alternativo realmente efficace. La previsione evita che l'assenza del dispositivo si traduca nell'abbandono dell'ostacolo senza avviso, ma non rende lecita la mancanza dell'equipaggiamento obbligatorio. L'efficacia della segnalazione sostitutiva deve essere valutata in concreto, considerando distanza, illuminazione, andamento della strada, velocità consentita, condizioni atmosferiche e sicurezza di chi interviene.
I commi 4-bis e 4-ter proteggono direttamente il conducente durante le operazioni. Il dispositivo ad alta visibilità deve essere indossato prima di esporsi sulla strada per collocare il triangolo; il divieto di scendere e circolare senza giubbotto o bretelle opera nei casi del comma 1 e si estende espressamente alle corsie di emergenza e alle piazzole di sosta. La collocazione del segnale non deve mai essere eseguita con modalità tali da creare un pericolo maggiore: occorre prima mettere in sicurezza le persone, valutare il traffico e, quando l'intervento diretto non sia praticabile, attivare tempestivamente i soccorsi e la gestione professionale dell'emergenza.
La violazione è punita dal comma 5 con la sanzione da euro 42 a euro 173. Le violazioni riconducibili alla condotta del conducente comportano inoltre la decurtazione di due punti dalla patente nei casi previsti dall'articolo 126-bis. In sede di accertamento è essenziale descrivere gli elementi costitutivi: tratto extraurbano, posizione e orientamento del mezzo, condizioni di luce e visibilità, efficienza dei dispositivi posteriori, distanza e posizione del triangolo, condotta tenuta dal conducente e uso dell'indumento retroriflettente.
Per i monopattini elettrici il raccordo è circoscritto ma rilevante. L'equiparazione residuale ai velocipedi esclude l'applicazione dell'obbligo del triangolo previsto dal comma 1; la disciplina speciale impone però al conducente del monopattino, da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità, di circolare indossando proprio il giubbotto o le bretelle richiamati dal comma 4-ter. Si tratta di un obbligo autonomo, con propri presupposti e propria sanzione, che non deve essere confuso con la discesa da un autoveicolo in avaria.
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