CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 162 CdS
Segnalazione di veicolo fermo

(Vedi art. 162 del Prontuario del Codice della strada)

(Vedi art. 357, art. 358 e art. 359 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 162 del Codice della strada

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Note

(1) I commi 4-bis e 4-ter sono stati inseriti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

(2) L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha sostituito nel comma 4-ter le parole «1° gennaio 2004» con «1° aprile 2004».

(3) Le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità sono state stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004.

(4) Gli importi del comma 5 sono quelli risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, con efficacia dal 1° gennaio 2019.

 

Breve commento all'articolo 162 del Codice della strada

L'articolo 162 disciplina la segnalazione immediata del pericolo prodotto da un veicolo fermo sulla carreggiata fuori dei centri abitati. La disposizione tutela chi sopraggiunge da tergo e opera in coordinamento con l'articolo 152 CdS, relativo all'uso dei dispositivi di illuminazione, e con l'articolo 161 CdS, che impone la rimozione dell'ingombro e le cautele necessarie nelle operazioni conseguenti. Non ogni arresto del veicolo integra automaticamente la fattispecie: occorre verificare il luogo, la categoria del mezzo, la posizione sulla carreggiata e le concrete condizioni di visibilità.

Il comma 1 si applica fuori dei centri abitati e non riguarda velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli. Di notte il presegnalamento è richiesto quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza; di giorno, e comunque in ogni situazione richiamata dalla norma, assume rilievo l'impossibilità di scorgere il veicolo a distanza sufficiente. L'articolo 357 del Regolamento traduce tale criterio in parametri operativi: il veicolo o l'ostacolo deve essere visibile a 100 metri e, quando la presegnalazione è dovuta, il triangolo va collocato almeno 50 metri dietro l'ingombro, in modo da risultare pienamente visibile a 100 metri. Se un'intersezione è più vicina, deve essere scelta la posizione concretamente più idonea all'avvistamento.

Il segnale deve essere posto sulla corsia occupata, ad almeno un metro dal bordo esterno della carreggiata, con la superficie retroriflettente rivolta verso i veicoli sopraggiungenti, e deve essere rimosso quando cessa l'ingombro. Le caratteristiche costruttive e l'approvazione sono disciplinate dagli articoli 358 e 359 del Regolamento. L'obbligo di avere a bordo il segnale mobile, quando prescritto per la categoria del veicolo, deriva anche dalla disciplina dell'articolo 72 CdS.

Il comma 4 affronta l'emergenza nella quale il triangolo manchi: il conducente deve comunque rendere percepibile il pericolo con un mezzo alternativo realmente efficace. La previsione evita che l'assenza del dispositivo si traduca nell'abbandono dell'ostacolo senza avviso, ma non rende lecita la mancanza dell'equipaggiamento obbligatorio. L'efficacia della segnalazione sostitutiva deve essere valutata in concreto, considerando distanza, illuminazione, andamento della strada, velocità consentita, condizioni atmosferiche e sicurezza di chi interviene.

I commi 4-bis e 4-ter proteggono direttamente il conducente durante le operazioni. Il dispositivo ad alta visibilità deve essere indossato prima di esporsi sulla strada per collocare il triangolo; il divieto di scendere e circolare senza giubbotto o bretelle opera nei casi del comma 1 e si estende espressamente alle corsie di emergenza e alle piazzole di sosta. La collocazione del segnale non deve mai essere eseguita con modalità tali da creare un pericolo maggiore: occorre prima mettere in sicurezza le persone, valutare il traffico e, quando l'intervento diretto non sia praticabile, attivare tempestivamente i soccorsi e la gestione professionale dell'emergenza.

La violazione è punita dal comma 5 con la sanzione da euro 42 a euro 173. Le violazioni riconducibili alla condotta del conducente comportano inoltre la decurtazione di due punti dalla patente nei casi previsti dall'articolo 126-bis. In sede di accertamento è essenziale descrivere gli elementi costitutivi: tratto extraurbano, posizione e orientamento del mezzo, condizioni di luce e visibilità, efficienza dei dispositivi posteriori, distanza e posizione del triangolo, condotta tenuta dal conducente e uso dell'indumento retroriflettente.

Per i monopattini elettrici il raccordo è circoscritto ma rilevante. L'equiparazione residuale ai velocipedi esclude l'applicazione dell'obbligo del triangolo previsto dal comma 1; la disciplina speciale impone però al conducente del monopattino, da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità, di circolare indossando proprio il giubbotto o le bretelle richiamati dal comma 4-ter. Si tratta di un obbligo autonomo, con propri presupposti e propria sanzione, che non deve essere confuso con la discesa da un autoveicolo in avaria.

AVVERTENZA: il testo della presente norma e il relativo commento non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il commento ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere professionale. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

 

Ambito di applicazione ed esclusioni

L'obbligo del comma 1 presuppone un veicolo fermo sulla carreggiata fuori dei centri abitati. Sono espressamente esclusi velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli. Di notte occorre accertare la mancanza o l'inefficienza delle luci posteriori di posizione o di emergenza; anche di giorno la presegnalazione è dovuta quando il mezzo non può essere scorto a distanza sufficiente dai conducenti che sopraggiungono. Il parametro regolamentare di riferimento è la visibilità a 100 metri. Per i carichi accidentalmente caduti sulla carreggiata trovano applicazione le specificazioni dell'articolo 357 del Regolamento, coordinate con gli obblighi dell'articolo 161 CdS.

Collocazione del triangolo

Il segnale mobile deve essere collocato dietro il veicolo o l'ostacolo, sulla corsia occupata, ad almeno 50 metri e a non meno di un metro dal bordo esterno della carreggiata. Deve essere orientato verso i veicoli sopraggiungenti e pienamente visibile a 100 metri. Se vi è un'intersezione a distanza inferiore a 50 metri, deve essere scelta la posizione più idonea affinché il segnale sia avvistato per tempo. La mera presenza del triangolo in prossimità del veicolo non basta quando distanza, orientamento o stabilità ne rendono inefficace la funzione.

Equipaggiamento e segnalazione sostitutiva

Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e recare gli estremi dell'approvazione, secondo gli articoli 358 e 359 del Regolamento. Quando il dispositivo manca, il comma 4 impone una segnalazione alternativa concretamente efficace. Tale rimedio assolve alla necessità urgente di rendere visibile l'ostacolo, ma non sana l'eventuale autonoma violazione dell'obbligo di equipaggiamento previsto dall'articolo 72 CdS. L'oggetto usato in sostituzione non deve essere pericoloso, equivoco o difficilmente percepibile.

Giubbotto e bretelle ad alta visibilità

Nei casi del comma 1 l'indumento retroriflettente deve essere indossato prima di scendere e di esporsi sulla strada. L'obbligo accompagna le operazioni di collocazione del triangolo ed è espressamente esteso alle corsie di emergenza e alle piazzole di sosta. Il riferimento tecnico è il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2003. La disponibilità del giubbotto nel bagagliaio può essere operativamente inadeguata se costringe il conducente a scendere senza averlo già indossato; è quindi prudente conservarlo nell'abitacolo, in posizione accessibile.

Monopattini elettrici

Ai sensi dell'articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono equiparati ai velocipedi per quanto non regolato dalla disciplina speciale. Poiché il comma 1 dell'articolo 162 esclude espressamente i velocipedi, al monopattino fermo non si applicano l'obbligo del triangolo e la corrispondente sanzione dell'articolo 162. L'eventuale ingombro pericoloso deve comunque essere gestito secondo i doveri generali di prudenza e di salvaguardia della sicurezza della circolazione, in particolare quelli ricavabili dagli articoli 140 e 161 CdS, in relazione alle circostanze concrete.

È invece direttamente applicabile la regola speciale del comma 75-septies della legge n. 160/2019: da mezz'ora dopo il tramonto e per tutto il periodo dell'oscurità il conducente deve circolare sul monopattino indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità indicati dall'articolo 162, comma 4-ter. L'obbligo riguarda la circolazione notturna sul monopattino, non soltanto una situazione di avaria o la discesa dal mezzo, ed è sanzionato dal comma 75-duodevicies con il pagamento da euro 50 a euro 250. La diversa base normativa deve risultare chiaramente nel verbale. Per l'inquadramento sistematico si veda anche Monopattini elettrici – Parte I.

Accertamento e documentazione operativa

Il verbale dovrebbe descrivere il punto esatto dell'ingombro, la natura extraurbana del tratto, l'ora e le condizioni atmosferiche, l'efficienza delle luci posteriori, la conformazione plano-altimetrica della strada e la visibilità effettiva. In caso di triangolo collocato irregolarmente sono utili misurazioni e documentazione fotografica della distanza dal veicolo, dal bordo della carreggiata e dall'eventuale intersezione. Per il comma 4-ter va precisato se il conducente fosse sceso, se circolasse sulla strada e se avesse indossato un dispositivo conforme.

Sanzioni e patente a punti

La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 162, comma 5, va da euro 42 a euro 173. Per le violazioni commesse dal conducente è prevista la decurtazione di due punti, ricorrendone i presupposti. Occorre distinguere la mancata presegnalazione, l'irregolare collocazione del segnale, l'omesso uso dell'indumento ad alta visibilità e l'eventuale mancanza dell'equipaggiamento: condotte materialmente connesse possono avere basi normative differenti e richiedono una motivazione autonoma.

Rilevanza causale dell'omessa segnalazione

La Corte di cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 8484 del 27 febbraio 2023, ha attribuito rilievo causale all'omessa segnalazione di un'autovettura rimasta ferma nella corsia centrale di un'autostrada. La pronuncia mostra che la violazione dell'articolo 162 può assumere rilievo non soltanto amministrativo, ma anche nella ricostruzione della colpa e del nesso causale quando il pericolo non segnalato concorra a successivi eventi lesivi. Il richiamo è limitato al principio operativo e non sostituisce il modulo GIURISPRUDENZA della pagina.

Monitoraggio futuro

Devono essere monitorati gli aggiornamenti degli importi sanzionatori, le eventuali modifiche dell'articolo 162 e degli articoli 357-359 del Regolamento, le norme tecniche sugli indumenti ad alta visibilità, le circolari operative e gli orientamenti giurisprudenziali sull'efficacia causale dell'omessa presegnalazione. Per i monopattini elettrici vanno inoltre seguite le modifiche della legge n. 160/2019 e il coordinamento con il futuro Prontuario dedicato.

AVVERTENZA: le presenti osservazioni hanno carattere esclusivamente informativo e costituiscono elaborazione dei curatori del portale; non rivestono carattere di ufficialità, non sostituiscono le fonti normative e giurisprudenziali e non costituiscono parere professionale. Vietata la riproduzione, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8484 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 117, 141, 162 e 222 del Codice della Strada e 589 c.p. - Incidente stradale - Stato di pericolo in conseguenza di condotta di guida imprudente - Rapporto diretto di causalità tra condotta omissiva e produzione dell'evento mortale - Lo stato di pericolo costituito dall'arresto del veicolo condotto dal conducente nella corsia centrale del tratto autostradale è conseguenza della sua condotta di guida imprudente in considerazione dello stato di neopatentata, l'eccesso di velocità tenuto in autostrada, aver omesso di posizionare il triangolo ed indossare il giubbotto catarifrangente, segnalando così ai conducenti che sopravvivano, la presenza dell'ostacolo rappresentato dal proprio veicolo che occupava la carreggiata.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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