CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 182 CdS
Circolazione dei velocipedi
(Vedi art. 182 del Prontuario del Codice della strada)
(Vedi art. 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 182 del Codice della strada
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.
9-ter. (Abrogato).
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione è da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Note:
(1) Il comma 1-bis è stato inserito dall’articolo 49, comma 5-ter, lettera q), numero 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nel testo modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120. Le parole «, sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili» sono state successivamente aggiunte dall’articolo 15, comma 1, lettera n), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
(2) Il comma 9 è stato sostituito dall’articolo 49, comma 5-ter, lettera q), numero 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nel testo modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.
(3) Il comma 9-bis è stato inserito dall’articolo 28, comma 5, della legge 29 luglio 2010, n. 120. Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, la disposizione si applica dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.
(4) Il comma 9-ter è stato abrogato dall’articolo 15, comma 1, lettera n), numero 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, con effetto dal 14 dicembre 2024.
Breve commento all’articolo 182 del Codice della strada
L’articolo 182 disciplina il comportamento dei conducenti dei velocipedi e traduce in prescrizioni operative l’esigenza di conciliare la ridotta stabilità del mezzo con la sicurezza degli altri utenti della strada. La norma deve essere letta insieme alla definizione di velocipede contenuta nell’articolo 50 CdS, alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi previsti dall’articolo 68 CdS e alle disposizioni di dettaglio dell’articolo 377 del Regolamento CdS.
La marcia su unica fila non costituisce, nei centri abitati, un obbligo assoluto: opera quando lo richiedono le condizioni della circolazione, mentre resta sempre vietato procedere affiancati in più di due. Fuori dai centri abitati la fila unica è la regola, con la sola eccezione del minore di dieci anni che proceda alla destra dell’altro ciclista. Dal 14 dicembre 2024 il comma 1-bis esclude tali prescrizioni non soltanto sulle strade urbane ciclabili, ma anche sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili. L’eccezione non elimina, comunque, i doveri generali di prudenza e di adeguamento alle concrete condizioni del traffico.
I commi 2 e 3 mirano a preservare il pieno controllo del mezzo. Il ciclista deve poter utilizzare liberamente braccia e mani, reggere il manubrio almeno con una mano, conservare la visuale e compiere prontamente le manovre necessarie; non può farsi trainare, trainare veicoli fuori dei casi consentiti o condurre animali. In sede di accertamento è opportuno descrivere la condotta concreta e il modo in cui essa abbia compromesso il controllo, la visuale o la capacità di manovra, evitando formule meramente riproduttive della norma.
L’obbligo di condurre il velocipede a mano nasce quando, in rapporto alla circolazione, il ciclista costituisca intralcio o pericolo per i pedoni. Non è dunque imposto indistintamente in ogni attraversamento. Il regolamento precisa però che, quando l’intensità del traffico o le circostanze lo richiedano, il ciclista deve attraversare la carreggiata a piedi; in tale fase è assimilato al pedone. Questa distinzione è decisiva per ricostruire correttamente posizione, segnaletica, traiettoria e regole di precedenza.
Il trasporto di persone è ammesso soltanto sui velocipedi costruiti e attrezzati allo scopo; il conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni con attrezzatura conforme all’articolo 68 e alle prescrizioni regolamentari. Per i velocipedi a più ruote destinati a più persone valgono i limiti specifici dei commi 6 e 7. Il trasporto di oggetti e animali rinvia invece all’articolo 170 CdS, che deve essere considerato sia per i requisiti della condotta sia per il corretto inquadramento sanzionatorio.
Il comma 9 rende obbligatorio l’uso delle piste riservate, delle corsie ciclabili e delle corsie per doppio senso ciclabile quando esistono, salve le esclusioni previste per particolari categorie. L’accertamento presuppone perciò la verifica dell’effettiva presenza, continuità, percorribilità e destinazione dell’infrastruttura, nonché della segnaletica e delle modalità stabilite dal regolamento. All’uscita da una pista o da un itinerario ciclopedonale continuano a operare le regole di immissione e precedenza degli articoli 145 e 154 CdS.
Il comma 9-bis impone l’indumento retroriflettente fuori dei centri abitati nella fascia notturna indicata dalla legge e, senza limitazioni orarie, nelle gallerie. Tale obbligo personale è distinto dall’efficienza dei dispositivi luminosi e rifrangenti del velocipede e rinvia alle caratteristiche dell’articolo 162 CdS. La violazione dell’articolo 182 comporta la sanzione del comma 10, senza decurtazione di punti; l’importo più elevato riguarda esclusivamente i velocipedi speciali indicati dal comma 6.
La riforma del 2024 ha eliminato il precedente comma 9-ter e ha ricollocato la disciplina della posizione avanzata dei ciclisti nel nuovo istituto della zona di attestamento ciclabile, coordinandola con gli articoli 143, 145 e 154 CdS. Nello stesso quadro, l’articolo 148, comma 9-bis, CdS richiede ai veicoli a motore un adeguato distanziamento laterale nel sorpasso dei velocipedi e, quando la strada lo consenta, almeno 1,5 metri.
AVVERTENZA: il presente contenuto ha finalità informativa e di supporto operativo. Il testo normativo e le indicazioni applicative devono essere verificati sulle fonti ufficiali e non sostituiscono la valutazione del caso concreto.