CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 145 CdS
Precedenza

(Vedi art. 145 del Prontuario del Codice della strada)

Leggi qui il breve commento all’articolo 145 del Codice della strada

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti. (1)

4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua. (2)

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. (3)

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00.

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Il comma 4-bis è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera g), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

(2) Il comma 4-ter è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera g), numero 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

(3) Nel comma 7 le parole «ferroviarie o» sono state soppresse dall'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.

 

Breve commento all'articolo 145 del Codice della strada

L'articolo 145 disciplina la precedenza e concentra le principali regole cautelari applicabili quando traiettorie veicolari possono interferire. La disposizione non attribuisce soltanto un ordine di passaggio: mira soprattutto a prevenire il conflitto. Per questo il comma 1 impone a ogni conducente, anche a quello favorito, la «massima prudenza» nell'approssimarsi a un'intersezione. Il diritto di precedenza non autorizza quindi a impegnare l'incrocio senza controllare velocità, visibilità, comportamento altrui e concreta possibilità di attraversarlo in sicurezza; il dovere si coordina con la regolazione della velocità prescritta dall'articolo 141 CdS.

In assenza di diversa segnalazione opera la precedenza a destra, non solo quando due veicoli stanno per entrare formalmente nell'area d'intersezione, ma anche quando le rispettive traiettorie stanno comunque per intersecarsi. La segnaletica validamente apposta dall'autorità competente prevale sulla regola generale: il segnale di dare precedenza impone di lasciar passare i veicoli favoriti, mentre lo STOP richiede anche l'arresto effettivo in corrispondenza della striscia e una nuova verifica prima dell'immissione. La sola riduzione della velocità non equivale all'arresto. Segnali verticali, strisce di arresto e disciplina dell'articolo 146 CdS devono perciò essere letti in modo coordinato.

Regole specifiche riguardano i veicoli su rotaia, gli accessi privati e gli sbocchi di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili. In questi ultimi casi il conducente deve arrestarsi e dare precedenza a chi già circola sulla strada, anche se l'accesso cambia apparentemente caratteristiche vicino allo sbocco. Il comma 7 vieta inoltre di entrare nell'intersezione o nell'attraversamento tramviario quando non sia possibile liberarlo in breve tempo: il verde semaforico o la precedenza non legittimano quindi a bloccare l'area.

La legge n. 177 del 2024 ha ridefinito i commi 4-bis e 4-ter. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi devono prestare particolare attenzione a pedoni e ciclisti, ferme le regole generali della precedenza. Sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua, invece, il comma 4-ter pone un espresso obbligo di precedenza a carico dei conducenti dei veicoli a motore nei confronti dei velocipedi che vi circolano. L'accertamento richiede di documentare la classificazione dell'area o dell'infrastruttura, la segnaletica e la posizione dei veicoli.

La violazione comporta la sanzione pecuniaria da euro 167 a euro 665. La decurtazione è di sei punti per la violazione dello STOP di cui al comma 5 e di cinque punti per le violazioni dei commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9; la tabella vigente non prevede una decurtazione per i commi 1, 4-bis e 4-ter. Quando ne ricorrono tutti i presupposti, alle violazioni che comportano punti può aggiungersi la sospensione breve prevista dall'articolo 218-ter CdS. Se il medesimo soggetto commette almeno due violazioni dell'articolo nell'arco di due anni, all'ultima consegue invece la sospensione ordinaria della patente da uno a tre mesi prevista dal comma 11.

Sul piano operativo il verbale deve individuare il precetto concretamente violato, senza trasformare automaticamente il dovere generale del comma 1 in una contestazione aggiuntiva quando esso coincide integralmente con la condotta già sanzionata da un comma specifico. Nei sinistri è essenziale rilevare geometria e ampiezza dell'intersezione, segnaletica verticale e orizzontale, visuale disponibile, provenienza e traiettorie, punto d'urto, posizione finale dei mezzi e ogni elemento utile a ricostruire velocità e tempi di avvistamento.

AVVERTENZA: il testo della presente norma e il commento non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I contenuti hanno finalità informativa e di supporto operativo; per l'applicazione concreta occorre verificare le fonti ufficiali e gli eventuali aggiornamenti successivi.

OSSERVAZIONI

 

Massima prudenza e conducente favorito

Il comma 1 si applica a tutti i conducenti che si approssimano all'intersezione, compreso chi gode della precedenza. La posizione di favore non elimina l'obbligo di moderare la velocità, controllare l'area e reagire ai pericoli prevedibili. La Corte di cassazione civile, sentenza n. 337/2016, ha ribadito che anche il conducente proveniente da destra deve usare la dovuta attenzione; la sentenza n. 15928/2006 ha inoltre chiarito la finalità preventiva del precetto, che può risultare violato indipendentemente dal punto dell'intersezione nel quale avviene l'urto.

Precedenza a destra, segnaletica e rotatorie

La precedenza a destra è la regola residuale e cede davanti a una diversa segnalazione. Nelle rotatorie non esiste un'automatica e universale «precedenza a sinistra»: quando all'ingresso è presente il segnale di dare precedenza, è favorito chi già percorre l'anello; in mancanza di segnalazione opera la regola generale, da applicare alla concreta geometria delle traiettorie. L'accertamento deve sempre documentare i segnali effettivamente presenti e la loro riferibilità ai rami dell'intersezione.

STOP e arresto effettivo

Il segnale di STOP impone due condotte distinte e consecutive: arrestarsi in corrispondenza della striscia e, prima di ripartire, dare precedenza ai veicoli favoriti. Se dalla linea di arresto la visuale è impedita, dopo il primo arresto il conducente deve avanzare con estrema cautela sino a una posizione che consenta il controllo, senza invadere pericolosamente il flusso. Il semplice rallentamento non soddisfa il comma 5. Nell'individuazione delle violazioni occorre evitare duplicazioni automatiche tra il comma 1 e il precetto specifico: il dovere generale può assumere autonoma rilevanza soltanto quando sia riconoscibile un'ulteriore condotta imprudente distinta.

Accessi privati, piste ciclabili e tutela dei velocipedi

Chi si immette da un luogo non soggetto a pubblico passaggio deve arrestarsi e dare precedenza ai sensi del comma 6. Il comma 8 disciplina invece, tra gli altri, lo sbocco di una pista ciclabile sulla strada e impone al conducente che ne proviene l'arresto e la precedenza, salvo una diversa disciplina resa inequivoca dalla segnaletica. È quindi decisivo distinguere la mera prosecuzione di una corsia o di un attraversamento ciclabile dallo «sbocco su strada» di una pista. Il comma 4-ter tutela specificamente i velocipedi già circolanti su corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua, ponendo l'obbligo di precedenza a carico dei conducenti dei veicoli a motore.

Monopattini elettrici

I monopattini elettrici conformi alla disciplina speciale sono equiparati ai velocipedi in via residuale dall'art. 1, comma 75-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto non diversamente previsto. Il loro conducente è pertanto soggetto alle regole generali dell'articolo 145: massima prudenza, precedenza a destra, osservanza dei segnali, arresto allo STOP e divieto di impegnare un'intersezione che non possa essere liberata. Quando esce da una pista ciclabile e si immette sulla strada trova applicazione il comma 8, purché la circolazione del monopattino su quella infrastruttura sia consentita dalla disciplina vigente.

Per i commi 4-bis e 4-ter occorre coordinare il dato letterale con l'equiparazione residuale: il comma 4-bis nomina pedoni e ciclisti, mentre il comma 4-ter tutela i velocipedi sulle corsie ciclabili discontinue. Ne consegue, in via interpretativa, che la tutela collegata ai velocipedi può comprendere il monopattino equiparato quando esso circoli legittimamente sulla specifica infrastruttura e non operi una regola speciale incompatibile. Nel verbale è opportuno descrivere tipo di infrastruttura, segnaletica, conformità del monopattino e concreta interferenza delle traiettorie.

Intersezione congestionata e attraversamenti tramviari

Il comma 7 vieta di impegnare l'area quando non vi sia la possibilità di proseguire e sgombrarla in breve tempo. La violazione può sussistere anche con semaforo verde o diritto di precedenza: l'elemento centrale è la prevedibile impossibilità di liberare l'area, così da non ostacolare i flussi provenienti da altre direzioni. Dal 14 dicembre 2024 il riferimento agli attraversamenti ferroviari è stato eliminato dal comma; resta quello agli attraversamenti tramviari. Per i passaggi a livello opera la disciplina specifica dell'articolo 147 CdS.

Profili sanzionatori, punti e sospensione

La sanzione pecuniaria è unica nel comma 10, ma la decurtazione varia secondo il precetto: sei punti per il comma 5; cinque punti per i commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9; nessuna decurtazione è prevista dalla tabella vigente per i commi 1, 4-bis e 4-ter. La violazione commessa tra le ore 22 e le ore 7 rientra nell'aumento di un terzo previsto dall'articolo 195, comma 2-bis, CdS. Il pagamento con riduzione del 30 per cento segue l'articolo 202 CdS, ma è escluso quando per la violazione sia prevista o applicata la sospensione della patente.

Per le violazioni che determinano perdita di punti, commesse alla guida di un veicolo a motore per il quale è richiesta la patente, può operare la sospensione breve dell'articolo 218-ter CdS se il conducente è identificato al momento dell'accertamento e possiede meno di venti punti: sette giorni con un saldo da dieci a diciannove punti e quindici giorni con meno di dieci, periodi raddoppiati se dalla violazione deriva un incidente. La misura non si applica al conducente di monopattino, mezzo per il quale non è richiesta la patente, né alle fattispecie dell'articolo 145 prive di decurtazione.

Recidiva biennale e adempimenti operativi

Il comma 11 prevede la sospensione ordinaria da uno a tre mesi quando il medesimo soggetto incorre, in due anni, almeno due volte in una violazione del comma 10. Prima di contestare la recidiva occorre verificare che il precedente sia giuridicamente rilevante e divenuto definitivo. Quando ricorre la sospensione si applicano gli adempimenti dell'articolo 218 CdS; l'eventuale indisponibilità materiale della patente deve essere gestita secondo la disciplina vigente, senza utilizzare formule automatiche non coerenti con la concreta situazione documentale.

Rilievo dell'intersezione e motivazione del verbale

Una contestazione tecnicamente solida deve indicare il comma applicato e descrivere la condotta, evitando la sola formula «omessa precedenza». Nei sinistri devono essere acquisiti planimetria, segnaletica, strisce di arresto, visibilità, illuminazione, ostacoli, traiettorie, punto d'urto, tracce e posizione finale dei veicoli. Per ciclisti e monopattini assumono rilievo anche la tipologia della sede percorsa, la continuità dell'itinerario e la presenza di attraversamenti o corsie ciclabili. La mancata precedenza della controparte non esclude automaticamente la responsabilità del conducente favorito quando quest'ultimo abbia violato autonomi obblighi di prudenza o di regolazione della velocità.

AVVERTENZA: le presenti osservazioni non rivestono carattere di ufficialità e costituiscono un contributo informativo e interpretativo dei curatori. L'applicazione ai singoli casi richiede la verifica delle fonti ufficiali, della segnaletica e delle circostanze concretamente accertate.

GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27424 del 21/07/2026
Circolazione stradale - Art. 145 Codice della strada e art. 589-bis Codice penale - Omicidio stradale - Inottemperanza alla segnaletica di STOP - Attraversamento di intersezione - Obbligo di massima prudenza e di completa visuale - Velocità ridotta - Irrilevanza - Il conducente che impegni l'incrocio senza aver previamente verificato la possibilità di proseguire e sgomberare l'area di manovra risponde dell'evento mortale, ove la condotta alternativa sia concretamente esigibile e l'evento prevedibile ed evitabile in quanto la sua ridotta velocità non esclude la colpa, qualora il conducente intraprenda la manovra senza una visuale completa della carreggiata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2022 del 17/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 145 e 189 del Codice della Strada e art. 589 c.p. - Sinistro stradale - Omicidio colposo - Omessa precedenza della vittima alla guida di velocipede - Comportamento in caso di incidente - In tema di circolazione stradale, il comportamento colposo della vittima alla guida di velocipede, che omette di concedere la precedenza al conducente di autovettura lanciata a forte velocità, può costituire causa sopravvenuta da sola sufficiente solo nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile quando cioè il conducente si sia trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare la vittima ed osservarne per tempo i movimenti che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 1863 del 27/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 145 e 182 del Codice della Strada - Precedenza - Circolazione dei velocipedi - Il ciclista che impegna la carreggiata facendovi ingresso al di fuori del viale ciclopedonale è tenuto a concedere la precedenza ai veicoli che sopraggiungono, come prescritto dal comma 8 dell'art. 145 del C.d.S., secondo cui negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7881 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 145 del Codice della Strada - Incrocio con strada pedonalizzata - Incidente stradale - Scontro con velocipede - Osservanza delle regole di comune prudenza - Prima di attraversare l'area di intersezione con una seconda via, anche se pedonalizzata chiusa al traffico, il conducente del veicolo è comunque tenuto ad osservare le regole generali cautelari di comune prudenza contenute nel codice della strada, atteso che l'area pedonale è comunque percorsa da adulti e bambini e, nonostante espressamente vietato, anche da biciclette.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4600 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 145 e 172 del Codice della Strada - Mancato rispetto segnale STOP - Sinistro stradale - Omesso uso dei sistemi di ritenuta della controparte - Esenzione - Nesso eziologico - Esclusione - In occasione del mancato rispetto del segnale di STOP con il conseguente urto tra i veicoli, il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del soggetto esentato dal codice della strada dall'uso delle stesse per le mansioni svolte, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola, sufficiente a determinare l'evento traumatico che si riconnetta ad una condotta colposa dell'imputato, nella specie costituita dalla scorretta manovra effettuata, poiché il mancato uso delle cinture di sicurezza costituisce mera concausa dell'evento, idonea a radicare un concorso di colpa in capo alla vittima, ma non ad elidere il nesso eziologico.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 565 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141 e 145 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Incidente stradale - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Incrocio - Precedenza - Regolazione della velocità - Il conducente con diritto di precedenza che procede in osservanza del limite di velocità vigente nel tratto di strada interessato collide con altro veicolo ben visibile che doveva concedere precedenza, come da segnale presente in luogo, non è esente da profili di colpa specifica per aver in ogni caso violato il disposto dell'art. 141 C.d.S. che obbliga di regolare la velocità del veicolo in prossimità dell'intersezione, di conservarne il controllo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 45132 del 28/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 140 e 145 del Codice della Strada - Precedenza - Stop - Obbligo di prudenza - L'obbligo di prudenza all'intersezione ove vige segnale di Stop è soddisfatto solo da quei conducenti che prestano un altissimo grado di attenzione e cautela, giustificato dalla particolare pericolosità della situazione topografica, e la norma obbliga i conducenti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto prima di immettersi nell'area dell'incrocio, così rendendo ancor più stringente l'obbligo di verificare, da una posizione di quiete del mezzo, la possibilità di impegnare l'incrocio, solo dopo aver accertato che non vi fossero altri veicoli in arrivo ai quali dover concedere la precedenza.

.Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza numero 5682 del 03/10/2018
Circolazione Stradale - Artt. 128 e 145 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Motivi del provvedimento - Mancanza di presupposti - L'esercizio del potere di revisione della patente di guida, pur essendo di natura discrezionale, non esime l'amministrazione dall'obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per rendere manifeste le ragioni su cui poggiano i dubbi che hanno condotto alla revisione, alla luce del fatto che una sola infrazione alle norme del codice della strada quale l'omessa precedenza, non di particolare gravità, non può costituire, indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 337 del 13/01/2016
Circolazione Stradale - Art. 145 del Codice della Strada - Omessa precedenza all'intersezione - Sinistro stradale - Massima prudenza - Finalità del precetto - La ratio della norma che prevede la massima prudenza al fine di evitare incidenti si rivolge a tutti i conducenti, anche a quello favorito, il diritto di precedenza spettante al conducente del veicolo proveniente da destra non esonera il conducente medesimo dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma prevista dal comma 2 dello stesso art. 145 di concedere la precedenza a chi proviene da destra.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 15928 del 13/07/2006
Circolazione Stradale - Art. 145 del Codice della Strada - Omessa precedenza all'intersezione - Sinistro stradale - Massima prudenza - Finalità del precetto - La norma che regola il comportamento del conducente all'approssimarsi dell'intersezione ha una finalità puramente preventiva e, per tale motivo, l'illecito amministrativo che si realizza per l'inosservanza del precetto non dipende dal punto dell'incrocio in cui accade l'incidente: anche una collisione verificatasi quando l'area di intersezione stia per essere interamente attraversata può dare la dimostrazione del fatto che il conducente non ha osservato il precetto della massima prudenza impostogli dal codice della strada.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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