CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 145 CdS
Precedenza
(Vedi art. 145 del Prontuario del Codice della strada)
Leggi qui il breve commento all’articolo 145 del Codice della strada
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
4-bis. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti. (1)
4-ter. I conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua. (2)
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. (3)
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Il comma 4-bis è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera g), numero 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
(2) Il comma 4-ter è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera g), numero 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
(3) Nel comma 7 le parole «ferroviarie o» sono state soppresse dall'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024.
Breve commento all'articolo 145 del Codice della strada
L'articolo 145 disciplina la precedenza e concentra le principali regole cautelari applicabili quando traiettorie veicolari possono interferire. La disposizione non attribuisce soltanto un ordine di passaggio: mira soprattutto a prevenire il conflitto. Per questo il comma 1 impone a ogni conducente, anche a quello favorito, la «massima prudenza» nell'approssimarsi a un'intersezione. Il diritto di precedenza non autorizza quindi a impegnare l'incrocio senza controllare velocità, visibilità, comportamento altrui e concreta possibilità di attraversarlo in sicurezza; il dovere si coordina con la regolazione della velocità prescritta dall'articolo 141 CdS.
In assenza di diversa segnalazione opera la precedenza a destra, non solo quando due veicoli stanno per entrare formalmente nell'area d'intersezione, ma anche quando le rispettive traiettorie stanno comunque per intersecarsi. La segnaletica validamente apposta dall'autorità competente prevale sulla regola generale: il segnale di dare precedenza impone di lasciar passare i veicoli favoriti, mentre lo STOP richiede anche l'arresto effettivo in corrispondenza della striscia e una nuova verifica prima dell'immissione. La sola riduzione della velocità non equivale all'arresto. Segnali verticali, strisce di arresto e disciplina dell'articolo 146 CdS devono perciò essere letti in modo coordinato.
Regole specifiche riguardano i veicoli su rotaia, gli accessi privati e gli sbocchi di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili. In questi ultimi casi il conducente deve arrestarsi e dare precedenza a chi già circola sulla strada, anche se l'accesso cambia apparentemente caratteristiche vicino allo sbocco. Il comma 7 vieta inoltre di entrare nell'intersezione o nell'attraversamento tramviario quando non sia possibile liberarlo in breve tempo: il verde semaforico o la precedenza non legittimano quindi a bloccare l'area.
La legge n. 177 del 2024 ha ridefinito i commi 4-bis e 4-ter. Nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi devono prestare particolare attenzione a pedoni e ciclisti, ferme le regole generali della precedenza. Sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua, invece, il comma 4-ter pone un espresso obbligo di precedenza a carico dei conducenti dei veicoli a motore nei confronti dei velocipedi che vi circolano. L'accertamento richiede di documentare la classificazione dell'area o dell'infrastruttura, la segnaletica e la posizione dei veicoli.
La violazione comporta la sanzione pecuniaria da euro 167 a euro 665. La decurtazione è di sei punti per la violazione dello STOP di cui al comma 5 e di cinque punti per le violazioni dei commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9; la tabella vigente non prevede una decurtazione per i commi 1, 4-bis e 4-ter. Quando ne ricorrono tutti i presupposti, alle violazioni che comportano punti può aggiungersi la sospensione breve prevista dall'articolo 218-ter CdS. Se il medesimo soggetto commette almeno due violazioni dell'articolo nell'arco di due anni, all'ultima consegue invece la sospensione ordinaria della patente da uno a tre mesi prevista dal comma 11.
Sul piano operativo il verbale deve individuare il precetto concretamente violato, senza trasformare automaticamente il dovere generale del comma 1 in una contestazione aggiuntiva quando esso coincide integralmente con la condotta già sanzionata da un comma specifico. Nei sinistri è essenziale rilevare geometria e ampiezza dell'intersezione, segnaletica verticale e orizzontale, visuale disponibile, provenienza e traiettorie, punto d'urto, posizione finale dei mezzi e ogni elemento utile a ricostruire velocità e tempi di avvistamento.
AVVERTENZA: il testo della presente norma e il commento non rivestono carattere di ufficialità e non sostituiscono il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. I contenuti hanno finalità informativa e di supporto operativo; per l'applicazione concreta occorre verificare le fonti ufficiali e gli eventuali aggiornamenti successivi.