Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 3, ordinanza n. 27572 del 21 settembre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 27572 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Circolazione in area privata o destinata ad uso pubblico - Applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria per la RCA - Risarcimento - Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.


RITENUTO IN FATTO

Nel 2013, R. A. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, la E. E. S.n.c., P. A. e la U.S. Assicurazioni S.p.a. (già M. Assicurazioni S.p.a.), rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice per la r.c.a. dell'autocarro Ducato tg. (OMISSIS), per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite a causa del sinistro avvenuto in data (OMISSIS).

Si costituì in giudizio la convenuta U.S. Assicurazioni S.p.a., contestando in toto quanto affermato dall'attore.

Con sentenza n. 288 del 2017 il Tribunale di Crotone rigettò la domanda e condannò il R. al pagamento delle spese del giudizio, ritenendo che il P. aveva fornito in sede di interrogatorio formale una versione della dinamica del sinistro del tutto diversa da quella riferita alla compagnia assicuratrice nell'ambito delle indagini investigative da questa effettuate; affermò, inoltre, il primo Giudice che l'istruttoria non aveva chiarito se il sinistro si fosse verificato all'interno di un'area privata o di un'area destinata ad uso pubblico.

Avverso tale sentenza il R. propose gravame, del quale, costituendosi, U.S. Assicurazioni S.p.a. eccepì l'inammissibilità e di cui chiese, comunque, il rigetto.

Con sentenza n. 1872 del 2019 la Corte di appello di Catanzaro, ritenne non decisive le discrasie tra le dichiarazioni rese dal P. durante gli accertamenti investigativi e quelle rese in sede di interrogatorio formale, non attenendo esse al nucleo essenziale della vicenda, avendo la versione dei fatti riferita in corso di causa trovato conferma nelle concordanti dichiarazioni dei testimoni, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare, e reputando che l'espletata c.t.u. corroborasse l'investimento del pedone. Tuttavia, ritenne la Corte territoriale che ciò non comportasse la riforma della sentenza di primo grado che risultava corretta nella parte in cui, con autonoma ratio decidendi, aveva ritenuto non provato che il sinistro si fosse verificato in area aperta ad un numero indiscriminato di persone e, quindi, rigettò l'appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società assicuratrice appellata.

Avverso la sentenza della Corte di merito R. A. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.

E. E. S.n.c., P. A. e la U.S. Assicurazioni S.p.a., intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Ravvisatasi ex art. 380-bis c.p.c., la possibilità di definire il giudizio, come da proposta del relatore, è stata fissata per il giorno 27 aprile 2021 l'adunanza in Camera di consiglio.

La difesa ricorrente depositava memorie difensive il 20 aprile 2021.

Con O.I. del 27 aprile 2021, questa Corte, considerato che il Primo Presidente, sulla base dell'O.I. n. 33675 del 2019 della Terza Sezione Civile, aveva rimesso all'esame delle Sezioni Unite la soluzione della massima di particolare importanza relativa al "se l'art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale" e che tale questione aveva indubbiamente rilevanza nella questione in esame, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione e, rilevando che non risultava pervenuto il fascicolo d'ufficio relativo al doppio grado di giudizio di merito, ha mandato alla cancelleria di acquisire tale fascicolo d'ufficio.

Le Sezioni Unite hanno risolto la richiamata questione con sentenza 30/07/2021, n. 21983.

La nuova proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione della nuova adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la "violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 116 c.p.c. e art. 2733 c.c." poiché la Corte di appello di Catanzaro, nel ritenere non provata la destinazione ad uso pubblico del piazzale ove si sarebbe verificato l'investimento, non avrebbe fatto adeguato prudente apprezzamento delle prove.

Sostiene il ricorrente che, da una complessiva e corretta lettura delle risultanze istruttorie (l'interrogatorio formale del P., l'aerofotogrammetria del luogo dove è avvenuto il sinistro, le dichiarazioni testimoniali), la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere raggiunta la prova del fatto che il piazzale ove è avvenuto il sinistro fosse adibito ad uso pubblico, in quanto ordinariamente percorso da un numero indiscriminato di veicoli, e, quindi, quella Corte non avrebbe potuto ritenere non applicabili le norme sull'assicurazione obbligatoria per la r.c.a..

2. Con il secondo motivo, denunciando la "violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e delle norme sull'assicurazione obbligatoria per la R.C.A. alla fattispecie prospettata", il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di merito, nell'affermare che, non essendo stato dimostrato l'uso pubblico del luogo del sinistro, non potevano applicarsi l'art. 2054 c.c., e le norme sull'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Al riguardo il R. cita alcune sentenze di questa Corte, dalle quali si evincerebbe che "l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, anche se appartenenti a categorie specifiche e se l'accesso avvenga a finalità peculiari e in particolari condizioni".

3. Con l'ultimo motivo di ricorso il R. deduce la "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione in relazione all'art. 132, comma 2 n. 4", per essere la sentenza impugnata fondata su un iter logico-motivazionale errato e non adeguato al caso concreto, e, in sostanza immotivata; sostiene, inoltre, il ricorrente che la Corte territoriale, avendo riconosciuto il nesso di causalità e la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore, pur ritenendo non provato che il piazzale dove era avvenuto l'incidente fosse adibito ad uso pubblico, avrebbe quantomeno dovuto dichiarare la responsabilità di P. A. e di E. E. S.n.c. ai sensi dell'art. 2043 c.c., e quindi condannarli al pagamento dei danni all'attore, escludendo che potessero essere manlevati dalla società assicuratrice, ed evidenzia che i Giudici di secondo grado avrebbero mancato di fornire al riguardo adeguata motivazione.

4. Seguendo l'ordine logico, va anzitutto esaminato il secondo motivo, che è fondato.

4.1. In relazione alle censure proposte con tale mezzo, viene, infatti, in rilievo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30/07/2021, n. 21983, le quali hanno precisato che, ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018). Ne consegue che il Giudice di merito, nell'affermare che la mancata prova dell'uso pubblico del luogo del sinistro non consenta l'applicazione dell'art. 2054 c.c., e delle norme sull'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ha fatto malgoverno di tali norme e, pertanto, il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

5. Dall'accoglimento del secondo motivo resta assorbito l'esame del primo e del terzo mezzo.

6. Conclusivamente va accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

7. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2022.

 

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