OSSERVAZIONI
* Al fine di una regolare circolazione sulla pubblica via, il conducente del trenino turistico deve esibire - oltre ai prescritti documenti - anche la propria patente di guida di cat. BE (se trasporta fino a 8 passeggeri) o DE (se trasporta oltre gli 8 passeggeri) e l'autorizzazione alla circolazione su percorso prestabilito (l'inottemperanza delle condizioni sul percorso comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 83, comma 4 del C.d.S.).
Sul documento di circolazione dovrà essere presente l'attestazione della revisione annuale (la mancanza comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 80, comma 14 del C.d.S.), le caratteristiche e le condizioni per il traino (la mancanza comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 93, comma 8 del C.d.S.). Il traino di più di tre rimorchi comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 63, commi 1 e 5 del C.d.S..
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e, come tale, à soggetta a revisione annuale (Decreto Ministeriale n. 214 del 19.05.2017).
* Sono classificati "veicoli atipici" anche i trenini turistici per la cui guida, su percorsi prestabiliti ed approvati, è necessario conseguire la patente di
- cat. BE se adibito al trasporto di non più di 8 passeggeri;
- cat. DE se adibito al trasporto di più di 8 passeggeri, ma senza la CQC in quanto trattasi di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera 25 km/h.
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è un "... veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo", che la sua circolazione "... deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada (...) deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h" e "... non è idonea al traino" assimilandola, ai fini della circolazione su strada, "... ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" prescrivendo, per la sua conduzione, la necessità del "... possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso" (quale il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB quando la navetta è impiegata secondo le modalità sopra stabilite). Infine, ai fini della verifica periodica (revisione), questa "... viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
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