CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 59 CdS
Veicoli con caratteristiche atipiche

(Vedi art. 59 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
   2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
      a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida (1);
      b) i requisiti tecnici di idoneità (2) alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
   2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 800,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione.

 

(1) Per approfondimenti vedasi il Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015.
(2) Per approfondimenti vedasi Decreto Ministeriale n. 214 del 19.05.2017 (Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/CE).

 

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OSSERVAZIONI

* Al fine di una regolare circolazione sulla pubblica via, il conducente del trenino turistico deve esibire - oltre ai prescritti documenti - anche la propria patente di guida di cat. BE (se trasporta fino a 8 passeggeri) o DE (se trasporta oltre gli 8 passeggeri) e l'autorizzazione alla circolazione su percorso prestabilito (l'inottemperanza delle condizioni sul percorso comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 83, comma 4 del C.d.S.).
 Sul documento di circolazione dovrà essere presente l'attestazione della revisione annuale (la mancanza comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 80, comma 14 del C.d.S.), le caratteristiche e le condizioni per il traino (la mancanza comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 93, comma 8 del C.d.S.). Il traino di più di tre rimorchi comporterà la contestazione della violazione di cui all'art. 63, commi 1 e 5 del C.d.S..
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e, come tale, à soggetta a revisione annuale (Decreto Ministeriale n. 214 del 19.05.2017).
* Sono classificati "veicoli atipici" anche i trenini turistici per la cui guida, su percorsi prestabiliti ed approvati, è necessario conseguire la patente di
   - cat. BE se adibito al trasporto di non più di 8 passeggeri;
   - cat. DE se adibito al trasporto di più di 8 passeggeri, ma senza la CQC in quanto trattasi di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera 25 km/h.
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è un "... veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo", che la sua circolazione "... deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada (...) deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h" e "... non è idonea al traino" assimilandola, ai fini della circolazione su strada, "... ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" prescrivendo, per la sua conduzione, la necessità del "... possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso" (quale il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB quando la navetta è impiegata secondo le modalità sopra stabilite). Infine, ai fini della verifica periodica (revisione), questa "... viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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