Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Ministeriale
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19/05/2017, n. 214

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2017, n. 214

"Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/CE".

(non pubblicato in G.U.)

 

Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 VISTA la direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998 n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;

 VISTA la direttiva 1999/52/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la su indicata direttiva 96/ 96/CE, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000;

 VISTA la direttiva 2001/9/CE della Commissione del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la predetta direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002;

 VISTA la direttiva 2001/11/CE della Commissione del 14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la richiamata direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;

 VISTA la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003;

 VISTA la direttiva 2003/27/CE della Commissione del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la più volte richiamata direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2003;

 VISTA la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005;

 VISTA la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008;

 VISTA la direttiva di rifusione 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

 VISTO il Regolamento (CE), n. 167/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali;

 VISTO il Regolamento (CE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

 VISTA la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante l'abrogazione della su menzionata direttiva 2009/40/CE;

 VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 59, 60, 75, 79, 80, nonché l'articolo 229 che prevede che le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal codice medesimo, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite;

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

 VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010;

 VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015;

 RITENUTO opportuno trasporre nell1ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/ 45/UE;

 

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

Articolo 1
(Oggetto)

1. II presente decreto individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche.

 

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. II presente decreto si applica ai veicoli con una velocita di progetto superiore a 25 km/h, appartenenti alle seguenti categorie, come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, dal Regolamento UE n. 167/2013 e dal Regolamento UE n. 168/2013:
   a) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi non più di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente - veicoli della categoria M1;
   b) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente - veicoli delle categorie M2 e M3;
   c) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate - veicoli della categoria N1;
   d) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate - veicoli delle categorie N2 eN3;
   e) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l'alloggiamento di persone - veicoli delle categorie 01, 02, 03 e 04;
   f) ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli - veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e;
   g) trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e TS, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocita massima di progetto superiore a 40 Km/h;
   h) veicoli atipici di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con una velocita massima di progetto non superiore a 40 km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che operano solo nel territorio italiano.

3. Per le macchine agricole e operatrici, ad esclusione dei veicoli indicati al comma 1, lettera g), si applicano le disposizioni adottate a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 20 maggio 2015.

4. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano le disposizioni adottate a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009.

 

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
   a) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli su rotaia o il suo rimorchio;
   b) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente, azionato da un motore con una velocita massima di progetto superiore a 25 km/h;
   c) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;
   d) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore;
   e) «Veicolo a due o tre ruote»: ogni veicolo a motore su due ruote, con o senza sidecar, triciclo e quadriciclo;
   f) «veicolo immatricolato in uno Stato membro»: ogni veicolo immatricolato o immesso in servizio in uno Stato membro;
   g) «intestatario di una carta di circolazione»: la persona fisica o giuridica al cui nome il veicolo e immatricolato;
   h) «controllo tecnico o revisione»: una ispezione a norma dell'allegato I al presente decreto, finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie;
   i) «omologazione»: la procedura con cui uno Stato membro certifica che un veicolo e conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, o al Regolamento UE n. 167/2013, o al Regolamento UE n. 168/2013;
   l) «carenze»: i difetti tecnici e altre tipologie di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico;
   m) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico;
   n) «ispettore»: la persona abilitata o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli;
   o) «autorità competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione;
   p) «centro di controllo»: i centri di controllo pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale e i centri di controllo privati, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   q) «organismo di supervisione: le articolazioni periferiche Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale;
   r) «strada pubblica": una strada di pubblica utilità, quali le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   s) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 4
(Controlli tecnici periodici)

1. I veicoli immatricolati nel territorio nazionale sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico effettuato nei centri di controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p).

2. I controlli tecnici sono effettuati da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), ovvero da ispettori autorizzati.

3. Gli ispettori di cui al comma 2 devono possedere i requisiti previsti all'articolo 13.

 

Art. 5
(Data e frequenza dei controlli)

1. I veicoli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggetti ad un controllo tecnico entro i seguenti intervalli:
   a) veicoli delle categorie M1, N1, 01 ed 02: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
   b) veicoli della categoria Ml in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, 03 e 04: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno;
   c) trattori delle categorie Tlb, T2b, T3b, T4b e T5 con velocita di massima di progetto superiore a 40 km/h: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
   d) veicoli della categoria L: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
   e) veicoli della categoria L, classificati come motoveicoli ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano servizio di piazza o di noleggio con conducente: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno;
   f) veicoli atipici, ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno.

2. Le operazioni inerenti le revisioni dei veicoli hanno inizio il 2 gennaio di ogni anno e sono effettuate secondo il seguente calendario:
   a) i veicoli di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui e stata effettuata l'ultima revisione; sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre I'obbligo della revisione, a visita e prova per I' accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) i veicoli di cui al comma 1, lettere a) e d), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui e stata effettuata l1ultima revisione; sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l' obbligo della revisione, a visita e prova per I’accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   c) i veicoli di cui al comma 1, lettera c), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui e stata effettuata l'ultima revisione; sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l' obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. L'autorità competente, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza <lei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, può ordinare in qualsiasi momento la revisione dei veicoli.

4. In caso di incidente stradale, a seguito del quale i veicoli a motore o i rimorchi abbiano subito danni di tale gravita da poter sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia all'autorità competente per la adozione del provvedimento di revisione straordinaria.

 

Art. 6
(Oggetto e metodi di controllo)

1. Per le categorie di veicoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all'allegato I, punto 2.

2. Per ogni area di cui al comma 1, il controllo tecnico e effettuato sugli elementi di cui all'allegato I, punto 3. Il controllo può comprendere anche una verifica della conformità delle parti e componenti del veicolo alle caratteristiche ambientali e di sicurezza obbligatorie che erano in vigore al momento dell'omologazione o, se del caso, al momento dell'adeguamento del veicolo. I controlli sono effettuati con le modalità, le tecniche e le attrezzature previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché dai provvedimenti emanati dalla autorità competente, anche in riferimento alla attività di manutenzione eseguita sul veicolo e senza l'uso di strumenti per smontare o rimuovere parti del veicolo.

3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocita dei ciclomotori sono effettuati sulla base delle disposizioni emanate dalla autorità competente.

 

Art. 7
(Valutazione delle carenze)

1. Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, l'allegato I fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravita.

2. Le carenze rilevate nel corso dei controlli periodici dei veicoli sono classificate in uno dei seguenti gruppi:
   a) carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformità;
   b) carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada, o altri casi più gravi di non conformità;
   c) carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, o hanno ripercussioni sull'ambiente e che giustificano la possibilità di vietare l'utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche.

3. Un veicolo con carenze che rientrano in più di un gruppo di carenze di cui al comma 2 e classificato nel gruppo che corrisponde alla carenza più grave. Un veicolo che presenta diverse carenze relative alle stesse aree oggetto del controllo, identificate nell'allegato I, punto 2, può essere classificato nel gruppo di carenze del livello di gravita immediatamente superiore se e possibile dimostrare che l'effetto combinato di tali carenze comporta un rischio più elevato per la sicurezza stradale.

 

Art. 8
(Certificato di revisione)

1. A seguito della effettuazione della revisione, i centri di controllo rilasciano un certificato di revisione che contiene almeno gli elementi, di cui all'allegato II al presente decreto. Una copia cartacea di tale certificato e rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, in caso di re-immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro dell'Unione europea, il certificato di revisione rilasciato da tale Stato e riconosciuto valido in Italia a condizione che tenga conto della frequenza dei controlli in Italia. In caso di dubbio, deve essere verificata la validità del certificato di revisione prima di riconoscerlo.

3. II certificato di revisione rimane valido in caso di trasferimento di proprietà del veicolo relativamente al quale e stato rilasciato un valido attestato di controllo tecnico periodico.

4. A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021, i centri di controllo comunicano per via elettronica al Centro Elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati e, contestualmente, l'invio dell'esito della revisione al CED. Le informazioni predette devono essere conservate dal CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, per un periodo di almeno quarantotto mesi.

5. Durante la revisione e effettuato il controllo e la lettura del contachilometri, se di normale dotazione; il dato relativo alla lettura e messo a disposizione degli ispettori per via elettronica. La manomissione del contachilometri e punibile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Art. 9
(Esito delle revisioni e autorizzazioni alla circolazione)

1. Salvo quanto previsto al comma 4, a chiunque circola, dopo le rispettive scadenze, con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Qualora la revisione abbia avuto esito sfavorevole senza esclusione dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare in deroga alla scadenza di cui al11articolo 5, fino a un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione del11esito del11avvenuto controllo. In tal caso, sulla carta di circolazione viene apposta la dicitura "Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese". Resta fermo l'obbligo del ripristino della prescritta efficienza e l'applicazione delle sanzioni di legge per l1eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Il ripristino dell'efficienza deve risultare da apposita documentazione.

3. In caso di anormalità o difetti riscontrati tali da compromettere la sicurezza della circolazione, o tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione e apposta la dicitura "Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina". Tale dicitura costituisce autorizzazione al veicolo per essere condotto a riparazione nel corso della stessa giornata in cui la dicitura e stato apposta, con osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

4. In presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, e consentita la circolazione <lei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti e non si. applicano le sanzioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992. L'agevolazione di cui al primo periodo riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), e none consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, effettuate dopa la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata. Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli e in presenza di particolari situazioni operative, in considerazione del fatto che l'utenza può rivolgersi ad uno qualsiasi dei centri di controllo privati presenti sul territorio nazionale, con decreto dell'Autorità competente si può circoscrivere l'agevolazione di cui al primo comma ai veicoli di esclusiva competenza ministeriale (1).

 

Art. 10
(Attestato del superamento del controllo)

1. Il centro di controllo che ha proceduto alla effettuazione della revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che ha superato il controllo tecnico. Tale attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo.

2. È riconosciuto valido l'attestato rilasciato da un centro di controllo di un altro Stato Membro per i veicoli immatricolati in tale Stato Membro.

 

Art. 11
(Impianti e apparecchiature di controllo)

1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici, sono conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell'Allegato III al presente decreto, nonché ai requisiti stabiliti dalla autorità competente.

2. Le apparecchiature utilizzate per le misurazioni sono periodicamente sottoposte a verifica della conformità metrologica, secondo le modalità previste dalla autorità competente nel rispetto degli intervalli minimi indicati al punto II dell'Allegato III.

 

Art. 12
(Centri di controllo)

1. I controlli tecnici sono effettuati a cura degli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e da quanto disposto dalla autorità competente.

2. I centri di controllo privati sono autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dei correlati articoli 238, 239, 240 e 241 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

3. Al fine di soddisfare i requisiti minimi, in termini di gestione della qualità, i centri di controllo rispettano i requisiti stabiliti dall'autorità competente. I centri di controllo assicurano l'obiettività e l'elevata qualità dei controlli tecnici.

 

Art. 13
(Ispettori)

1. I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all'Allegato IV del presente decreto, e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle disposizioni attuative del Ministero. È facoltà del Ministero introdurre requisiti supplementari specifici in materia di competenza e formazione. I requisiti per l'abilitazione degli ispettori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale sono disciplinati a norma del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Nel rispetto delle competenze fra enti amministrativi, i soggetti indicati dalla autorità competente rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato IV, (2). Tale certificato contiene almeno le informazioni, di cui all'Allegato IV, punto 3.

2. Gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei requisiti, di cui all'Allegato IV, punto 1.

3. Al momento di effettuare un controllo tecnico, l'ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività secondo quanto stabilito con provvedimento della autorità competente.

4. La persona che presenta il veicolo al controllo e informata delle carenze riscontrate e da correggere.

5. I risultati del controllo tecnico non possono essere modificati, fatto salvo i casi previsti dalla autorità competente.

 

Art. 14
(Supervisione dei centri di controllo)

1. La supervisione dei centri di controllo e effettuata dall'organismo di supervisione.

2. L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'Allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato.

3. L'autorità competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere a), b), c), d), del punto 3 dell'Allegato V.

4. I centri di controllo pubblici sono esentati dal possesso dei requisiti in materia di autorizzazione e supervisione.

 

Art. 15
(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

Art. 16
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2018.

2. Gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto dall'articolo 11, possono essere utilizzate fino alla emanazione di nuove disposizioni dell'autorità competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023.

3. Salvo l'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'autorità competente, i requisiti di cui all'Allegato V si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.

 

Art. 17
(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 20 maggio 2018, sono abrogati i decreti di seguito elencati:
   a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;
   b) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000;
   c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002;
   d) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
   e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2003.

 

Art. 18
(Allegati)

1. Gli allegati I, II, III, IV e V al presente decreto ne costituiscono parte integrante. II presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 19 maggio 2017

 

IL MINISTRO

 

Allegato I
(Omissis)

Allegato II
(Omissis)

Allegato III
(Omissis)

Allegato IV
(Omissis)

Allegato V
(Omissis)

 

(1) Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti 11 dicembre 2019;
(2) Le parole «punto 1» sono state eliminate dall'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti 11 dicembre 2019.

 

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