Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta - sottosezione 3, ordinanza n. 9610 del 24 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 9610 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 14 del Codice della Strada e art. 2051 C.C. - Autostrade - Sinistro causato da un cane repentinamente immessosi sulla carreggiata del tratto autostradale - Responsabilità - Nesso di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia - Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, il luogo dell'incidente distante meno di un chilometro dallo svincolo autostradale e la mancanza di recinzione all'altezza dello stesso svincolo non è sufficiente a vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c. la società di gestione autostradale, la quale deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale sia stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trapani ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, ex artt. 2043 e/o 2051 c.c., da P. G. S. nei confronti dell'Anas S.p.a., per i danni subiti dalla propria autovettura a causa dello scontro con un cane repentinamente immessosi sulla carreggiata, nel tratto dell'autostrada (OMISSIS).

Premesso che la fattispecie andava esaminata secondo il paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ha ritenuto sussistente, nella specie, l'esimente del caso fortuito, alla luce delle seguenti due considerazioni.

Da un lato, la situazione di pericolo dovuta all'attraversamento della carreggiata da parte di un cane, da quanto constava dalle stesse allegazioni di parte appellante, non era stata segnalata all'Anas prima dell'incidente, ma solo dopo l'intervento sui luoghi della Polizia Stradale.

Dall'altro, all'esito dell'assunzione della prova orale espletata, era emerso come il luogo dell'incidente si trovasse a meno di un chilometro dallo svincolo autostradale per (OMISSIS), "elemento indiziario dal quale desumere, per presunzioni, l'avvenuto ingresso del cane da tale punto";

"in questo senso - prosegue la sentenza - la mancanza di recinzione al (OMISSIS), verosimilmente all'altezza dello svincolo, per la natura dei luoghi, non costitui(va) omissione addebitale ad Anas S.p.a., con esclusione, quindi, della responsabilità della convenuta, non potendosi pretendere un continuo controllo della sede stradale da parte dell'ente gestore (cfr. Cass. n. 7037 del 09/05/2012)".

2. Avverso tale sentenza P. G. S. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste Anas S.p.a. depositando controricorso.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

L'Anas ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell'art. 2051 c.c., per avere il tribunale ritenuto idonea ad integrare caso fortuito la circostanza che la situazione di pericolo non era stata segnalata all'ente gestore dell'autostrada prima dell'incidente.

Rileva anzitutto che è del tutto illogico imporre ad un utente della strada che intenda ottenere il risarcimento dei danni discendente da un sinistro causato dall'attraversamento della carreggiata da parte di un cane, dover segnalare anticipatamente - ovvero prima del verificarsi del sinistro stesso - la sussistenza del pericolo all'ente gestore della strada.

Osserva, inoltre, che la motivazione postula un'inammissibile inversione dell'onere probatorio, stante che si chiede al danneggiato la prova dell'assenza del caso fortuito il cui onere invece incombe sul custode del bene. Nella specie, pertanto, avrebbe dovuto essere l'Anas a dimostrare che la rete di recinzione era stata danneggiata o divelta da un lasso di tempo così breve rispetto al verificarsi del sinistro, tale da rendere inesigibile un intervento riparatore non avendo avuto la possibilità di averne contezza in tempo utile per eseguire l'intervento manutentivo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 253 e 115 c.p.c., in relazione al secondo argomento speso in sentenza, ossia al rilievo che, all'esito della prova testimoniale, era emerso che il cane si era presumibilmente introdotto nella sede autostradale da uno svincolo sito a meno di un km dal luogo del sinistro.

Rileva che la vicinanza del citato svincolo era emersa dall'escussione del teste M. D., in risposta però a domanda che ad esso era stata posta in violazione dell'art. 253 c.p.c., atteso che, diversamente dalla giustificazione a tal fine addotta dall'istruttore, essa non poteva considerarsi "domanda a chiarimento dei fatti", posto che non faceva parte dei capitolati di prova.

3. Il primo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (Cass. 12/05/2017, n. 11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308, ma v. anche Cass. 01/02/2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce; v. ancora, in motivazione, Cass. 13/02/2019, nn. 4160 - 4161).

L'affermazione in tale ipotesi di una responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c., riposa, da un lato, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza e, dall'altro, sul rilievo che al concetto di cosa in custodia, ai fini della norma, vanno ricondotti anche gli elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente (Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 19/05/2011, n. 11016).

Ciò, del resto, al pari di quanto pacificamente si afferma nel caso di sinistri causati dalla presenza di una pozzanghera o di una macchia d'olio o di un masso caduto da rocce o pareti attigue alla sede stradale: tutti fattori che, in ragione di serie causali in astratto prevedibili, possono modificare la condizione della cosa creando situazioni di pericolo. Il potere di governo della cosa, nel quale si risolve, come detto, il concetto di custodia, giustifica la presunzione di responsabilità anche in tali ipotesi proprio perché è in ragione di esso pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l'intervento di detti fattori e il determinarsi di situazioni di pericolo, restando anche in tali casi esclusa la responsabilità ove si dimostri, con onere a carico del custode, l'ascrivibilità del fatto dannoso a caso fortuito (ad es. per l'imprevedibile e improvvisa presenza dell'animale o di altro ostacolo in quanto, in ipotesi, poco prima caduto da un veicolo o poco prima introdottosi attraverso un varco nella recinzione da troppo poco tempo determinatosi per fatto non prevedibile ne’ prevenibile).

4. La sentenza del giudice siciliano non si conforma a tali principi, avendo ritenuto la sussistenza del caso fortuito sulla base di circostanze inidonee a integrarlo, con ciò incorrendo in un vizio di sussunzione della fattispecie concreta, così come acclarata, in quella normativa astratta pur correttamente individuata.

Ciò segnatamente in relazione alla nozione di caso fortuito e, correlativamente, al contenuto ed al riparto del relativo onere probatorio.

5. Giova al riguardo rammentare che, secondo acquisizioni consolidate nella giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. ordd. nn. 2477 - 2483 del 01/02/2018):

a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito;

b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;

c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;

d) si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.

6. Orbene, non può sfuggire come, nel ritenere l'esistenza di un caso fortuito, il Tribunale si sia discostato dalle esposte coordinate concettuali e regole di giudizio dal momento che:

a) con la prima delle considerazioni svolte in motivazione finisce con l'attribuire rilievo fondante della responsabilità da custodia al fatto che la situazione di pericolo fosse stata previamente segnalata al custode, con ciò anche implicitamente onerando il danneggiato del relativo onere probatorio (ed al contempo orientando quella responsabilità verso il diverso paradigma della lex Aquilia), laddove al contrario era l'ente gestore a dover allegare e dimostrare che l'ingresso dell'animale in autostrada fosse dipeso da fattore imprevedibile e inevitabile (come ad es. la caduta da mezzo in transito o l'abbandono in area di sosta o l'apertura improvvisa di un varco della recinzione);

b) con la seconda attribuisce rilievo esimente a quello che invece costituisce il fondamento della responsabilità da cose in custodia: proprio la possibilità e la prevedibilità (oggettiva), infatti, dell'ingresso di animali dal vicino svincolo autostradale (anch'esso facente parte del bene in custodia) costituisce elemento di intrinseca pericolosità ed al contempo esclude che l'ingresso di animali poi presuntivamente verificatosi possa considerarsi evento imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare caso fortuito.

7. Il primo motivo va pertanto accolto e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo motivo.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2022.

 

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