CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

CAPO I
Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Articolo 13 CdS
Norme per la costruzione e la gestione delle strade

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi. Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
   2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
   3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni 3 anni.
   4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
   4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.
   5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
   6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
   7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
   8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

 

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OSSERVAZIONI

* In caso di grave incidente su tratto autostradale, l'obbligo che grava sul gestore di segnalare con congruo anticipo e con mezzi idonei l'incolonnamento ed il blocco stradale non può esaurirsi solo posizionando i normali segnali di pericolo o facendo confluire nella zona più pattuglie della Polstrada, ma - per non rendersi responsabile di condotta omissiva per non aver assolto gli obblighi spettanti - deve attivarsi con misure più incisive, come segnalare l'incolonnamento del traffico e/o, se del caso, ricorrendone i presupposti, bloccare il traffico facendo uscire gli automobilisti prima del tratto interessato dal sinistro e senza rallentare le uscite con il pagamento dei pedaggi (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 1505 del 02/02/2001).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4192 del 10/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 4 e 13 del Codice della Strada - Canoni concessori - Pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale - Soggetto legittimato alla richiesta - Il soggetto legittimato a richiedere il pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale, situata all'interno di un centro abitato di un Comune con popolazione non superiore ai ventimila abitanti non è l'ANAS s.p.a., bensì il Comune.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9252 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 13 e 14 del Codice della Strada - Manutenzione, gestione e controllo tecnico dell'efficienza delle strade a cura degli enti proprietari delle strade - In caso di precedenti dissesti geologici già noti, la frana interessante il tratto di strada non può essere ritenuta evento imprevedibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 1505 del 02/02/2001
Circolazione Stradale - Artt. 13 e 193 del Codice della Strada - Norme per la costruzione e la gestione delle strade - Autostrada - Rallentamento - Sinistro stradale - Obbligo di intervento - In caso di incidente stradale, sulla società che gestisce l'autostrada grava comunque un obbligo di intervento che non può ritenersi assolto con la semplice richiesta di invio di pattuglie della Polstrada, ma impone ben più concrete iniziative, come segnalare con congruo anticipo e con mezzi idonei l'incolonnamento ed il blocco stradale, l'apposizione di segnali di pericolo e/o la temporanea chiusura al traffico dell'autostrada, e la cui mancata adozione integra, anche in considerazione delle dimensioni dell'incolonnamento e del tempo trascorso dal sinistro, un comportamento improntato alla violazione dei più elementari principi di prudenza.

 

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