Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 25466 del 30 agosto 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 25466 del 30/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 193 del Codice della Strada - Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi - Concetto di circolazione su strade di uso pubblico ed a queste equiparate - I veicoli a motore, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, ove per "circolazione su aree equiparate alle strade" va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo può essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.


RITENUTO IN FATTO

Nel (Omissis) l'autista (Soggetto 1) e il Consorzio (Soggetto 2) proponevano opposizione dinanzi al Giudice di Pace di (Omissis) contro il verbale con cui la Polizia locale aveva contestato loro in solido la violazione dell'art. 193 comma 1 del codice della strada (C.d.S.), nonché contro il verbale di sequestro del veicolo ex art. 193 comma 4 C.d.S.. In occasione dei rilievi relativi a un incidente stradale, si era accertato infatti che era privo dell'assicurazione obbligatoria da responsabilità civile automobilistica un bus di navetta guidato da (Soggetto 1) e circolante su strada privata, riservata ai soli proprietari degli immobili entro il perimetro del consorzio Soggetto 2). A fondamento dell'irrogazione delle sanzioni, il Comune di (Omissis) faceva valere che si ha a che fare con una situazione di pericolosità paragonabile al traffico su strada pubblica o aperta al pubblico, cosicché s'imponeva la copertura assicurativa per i veicoli ivi circolanti. In primo grado l'opposizione veniva rigettata. In secondo grado l'opposizione veniva accolta, con annullamento dei verbali.

Ricorre in cassazione il Comune di (Omissis) con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Consorzio (Soggetto 2) con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Con il primo motivo si censura che le strade del comprensorio (Omissis) l'area siano state rilevate come private. Si deduce omesso esame circa fatto decisivo.

Con il secondo motivo si censura che si sia ritenuto che la circolazione sulle strade del comprensorio (Omissis) possa avvenire senza copertura assicurativa sulla responsabilità civile e si fa valere che si ha a che fare con una situazione di pericolosità paragonabile al traffico su strada pubblica o aperta al pubblico. Si deduce violazione degli artt. 1 comma 2, 2 comma 1, 193 C.d.S., nonché dell'art. 122 D.Lgs. n. 209 del 2005.

Censurata è la seguente argomentazione della sentenza: "Ciò che caratterizza un'area al fine dell'applicazione delle norme del C.d.S. non è la potenziale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli (criterio utilizzabile ai fini della responsabilità penale e/o civile da fatto illecito), bensì l'uso pubblico dell'area e la destinazione alla circolazione di veicoli, animali e pedoni ex art. 2 comma 1 C.d.S.". Si aggiunge che anche un'area privata può avere un uso pubblico se vi è transito da parte di collettività indeterminata, soddisfazione di esigenze generali attraverso il collegamento (anche indiretto) a strada pubblica, presenza di servizi o strutture pubbliche, fatti o atti costitutivi di diritto di uso da parte della collettività (secondo giurisprudenza citata). Tuttavia, nel caso di specie tali caratteristiche non si riscontrano.

2. - I due motivi possono esaminarsi contestualmente.

Fondato è il secondo motivo, con assorbimento del primo. L'art. 122 D.Lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione "su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (il corsivo è del Collegio) se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

Originato dal latino aequiparare (o aequiperare), il verbo equiparare designa l'azione del paragonare due enti considerandoli uguali, il metterli alla pari. L'azione presuppone che le due entità non siano già identiche (o considerate come tali) prima della loro equiparazione. Ne', d'altra parte, l'esercizio dell'azione comporta che i due enti diventino identici o vengano a coincidere successivamente. L'azione è eminentemente teleologica, cioè, è animata da una finalità determinata, la cui realizzazione può bene esaurirsi (e normalmente si esaurisce) nel contesto in cui l'azione di equiparazione si esercita.

Così nel caso di specie: "aree" non meglio determinate sono equiparate a strade di uso pubblico. Usata in modo isolato, la parola area ha il significato del tutto indistinto di superficie. Per lo più essa è però accompagnata da aggettivi che ne determinano il senso: l'area diventa così il luogo in cui si manifesta un determinato fenomeno (ad es., area sismica). Nel caso di specie la parola area è qualificata dal collegamento con "strade di uso pubblico". Ciò rivela il fenomeno che sollecita l'equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell'equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale. Lo strumento di protezione di tale interesse è, nell'ordinamento, l'assicurazione da responsabilità civile automobilistica. Non vi è alcuna ragione che si opponga alla necessità di qualificare la superficie stradale del comprensorio (Omissis) come area equiparata alle strade di uso pubblico al fine della necessità della copertura assicurativa.

In questo senso, cfr. Cass. SU 21983/2021, ove si è statuito che l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato (anche in modo conforme al diritto dell'Unione Europea, così come concretizzato dalla Corte di giustizia) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Nello stesso senso, Cass. 40607/2021.

3. - E' accolto il secondo motivo, è assorbito il primo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, al quale è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, al quale demanda altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale