Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Legislativo 22/01/1948, n. 66

 

DECRETOLEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 66

Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione.

(G.U. n. 48 del 26/02/1948)
Entrata in vigore della legge: 27/02/1948)

Aggiornato al Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (pubblicato in G.U. n. 231 del 04.10.2018), convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (pubblicato in G.U. n. 281 del 03.12.2018)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
 Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
 Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
 Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

 

PROMULGA 

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:


Art. 1.
Autoservizi pubblici non di linea

 Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
 La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.
 La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

 

Art. 1-bis.

 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.

 

Art. 2.

 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

 Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI - GRASSI - SCELBA

 

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 131. - FRASCA.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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