Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 3144 del 2 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 3144 del 02/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 14 del Codice della Strada - Caduta di pedone - Anomalia stradale - Responsabilità e risarcimento - Definizione e classificazione delle strade - Ente proprietario della strada - Individuazione - In tema di responsabilità per i danni causati agli utenti dal difetto di manutenzione delle strade, laddove si tratti di individuare l'ente proprietario della strada tenuto alla manutenzione dei tratti stradali e provinciali interni all'abitato di interesse ed inclusa nel centro abitato di un Comune, non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune, e non la singola frazione, abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (Soggetto 1) convenne in giudizio la Provincia di (Omissis) al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno subìto a causa di una caduta avvenuta alla via (Omissis) di (Omissis).

2. Il Tribunale rigettò la domanda proposta da parte attrice, ponendo a fondamento della decisione la circostanza che, pur trovando applicazione in via generale l'art. 2043 cod. civ., nessun onere di manutenzione poteva essere addebitato alla Provincia relativamente alla rete viaria e alle sue pertinenze per il tratto di cui è causa, appartenendo lo stesso al Comune di (Omissis), avente una popolazione superiore a 10 mila abitanti, ed incombendo, pertanto, su quest'ultimo il relativo onere di manutenzione, anche in considerazione dell'art. 2, co. 7, D.lgs. n. 286/92 che prescrive che le strade urbane sono sempre comunali quando situate all'interno dei centri abitati.

3. Avverso la sentenza di primo grado propose appello (Soggetto 1).

4. Con sentenza n. 992/2019, resa in data 03.07.2019, depositata in data 5/7/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di (Omissis) ha rigettato il gravame e, per l'effetto, confermato la sentenza di primo grado, sulla base della considerazione che l'appellante non avesse assolto l'onere probatorio su di lei gravante e, in particolare, non avesse provato né gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art 2051 cod. civ. ne' se il tratto di strada in cui è avvenuta la caduta fosse da considerare comunale o, viceversa, Statale, Regionale o Provinciale, essendo a tal fine inidoneo il riferimento al D.lgs. 285/1992 che definisce e classifica le strade. La Corte ha, altresì, ritenuto tardivo l'attestato proveniente dal Comune e prodotto dalla (Soggetto 1) per la prima volta in appello, ricadendo nel divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ.

5. Avverso la sentenza d'appello, (Soggetto 1) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la Provincia di (Omissis) resiste con controricorso.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.

7. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

8. Le parti non hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., "Nullità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo - specifico oggetto di discussione, in relazione all'art. 3601 co., n. 5". La ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso l'esame della certificazione rilasciata dal Comune di (Omissis) in data 27/02/2006, attestante che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, ossia via (Omissis) della Frazione (Omissis), appartiene alla Provincia di (Omissis), trattandosi di un tratto ricadente nel territorio di una frazione.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in materia, avrebbe dovuto considerare, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza della medesima alla Provincia, il numero degli abitanti della frazione e non il numero di abitanti dell'intero Comune.

In ogni caso, afferma la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di considerare la certificazione già in atti, facente piena prova ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., in cui si fa specifico riferimento al tratto di strada denominato (a livello locale) come via (Omissis), attraversante la Fraz. (Omissis).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., "VIOLAZIONE -QUINDI- IN RELAZIONE ALL'ART. 360, I CO., N. 3 CPC- VUOI 1 DELLE MENZIONATE NORME DI CUI all'art. 2 commi 2, 5 e 6 lett D e co. 7, in particolare il II cpv (che eccettua i tratti interni di centri abitati con aventi una popolazione non superiore a diecimila abitanti) del D.Lgs. 285/92 (nuovo Cod. della Strada) e correlativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 16/12/92 n. 495, artt. 4 nn. 4 e 5, lett.re a e b. CHE 2) DEL PREDETTO ART. 2700 CC IN RELAZIONE ALL'ART 2696 CC"(sic, n.d.r.). La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2, commi 2, 5 e 6, lett. d e comma 7, secondo cpv. del D.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e correlativo regolamento di cui al d.P.R. 495/92 artt. 4, nn. 4 e 5, lett, a e b, nonché dell'art. 2700 cod. civ. rispetto all'art. 2696 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente considerato nuovo il documento prodotto dalla ricorrente in appello nonostante rappresentasse una mera chiarificazione della certificazione già in atti che, in ogni caso, era già prova sufficiente della appartenenza del tratto di strada alla Provincia e non al Comune.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, deve dedursi in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., "NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA (OVE NON INQUADRABILE IL MOTIVO DI CUI INNANZI SUB I) PER OMESSA MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE, EX ART. 132, 2° CO., N. 4, e o 116, C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 360, 1° CO., N. 4 (e o 3), C.P.C." (sic, n.d.r.).

La ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione meramente apparente, ex art. 132, secondo comma, n. 4 e/o 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 o 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado omesso di motivare riguardo alle specifiche censure mosse nell'atto di appello.

4. I primi due motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente stante la loro connessione - sono infondati.

4.1 Non può essere condivisa, infatti, la censura mossa dalla parte ricorrente riguardo l'omesso esame da parte del giudice d'appello della certificazione prodotta dalla stessa in primo grado. Correttamente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «a norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila» (Cass., Sez. III, n. 7742/2010).

4.2 Parimenti, è stato precisato che in tema di responsabilità per i danni causati agli utenti dal difetto di manutenzione delle strade, laddove si tratti di individuare l'ente tenuto alla manutenzione dei tratti stradali e provinciali interni all'abitato di interesse, il limite di diecimila abitanti di cui all'art. 2 comma 7 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e comma 6 lett. D e correlativo regolamento (d.P.R. 16/12/92 n. 495, artt. nn. 4 punto 4 e art. 5 lett. A e b) non dev'essere riferito al comune nella sua interezza, ma alla singola frazione attraversata dalla strada e topograficamente separata dal comune di appartenenza (Cass., Sez. II, n. 5235/2006).

4.3 Alla luce dell'orientamento richiamato, la ricorrente avrebbe dovuto fornire, già nel giudizio di primo grado, la prova sia dell'appartenenza della strada oggetto di causa ad una frazione autonoma del Comune sia del numero di abitanti ricompreso nella stessa al tempo del sinistro.

4.4 Pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la (Soggetto 1) non ha assolto tale onere probatorio.

4.5 La documentazione prodotta dall'attrice nel giudizio di prime cure, infatti, si limita ad attestare un fatto noto e non oggetto di contestazione, ossia che la strada in cui è avvenuto il sinistro è di proprietà dell'Amministrazione Provinciale. Tuttavia, diversamente da quanto afferma la ricorrente, nulla prova quanto al numero degli abitati della frazione, risultando così preclusa la possibilità di affermare che l'onere di manutenzione gravasse, nel caso di specie, sul Comune.

4.6 Peraltro, nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la Provincia si sia attivata ed abbia rimesso la questione alla propria compagnia di assicurazioni, dal momento che tale comunicazione rappresenta una prassi diffusa.

4.7 Priva di fondamento risulta, poi, la doglianza relativa alla mancata acquisizione da parte della Corte territoriale del documento prodotto solo in grado di appello perché ritenuto "novum".

4.8 Atteso che la sentenza del Tribunale è stata pubblicata il 16 giugno 2016, la pronuncia impugnata ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie il testo dell'art. 345, ultimo comma, cod. proc. civ., quale scaturente dalla novella di cui alla legge n. 134/2012, che dispone, appunto, che possano essere prodotti nuovi documenti solo ove la parte dimostri di non averli potuto produrre in primo grado per causa ed essa non imputabile, con la conseguente eliminazione del riferimento all'altra ipotesi derogativa al divieto di nuove produzioni in appello, costituita dalla indispensabilità della prova.

4.9 La decisione ha fatto quindi puntuale applicazione dei principi affermati da Cass. n. 26522/2017, a mente della quale nel giudizio di appello la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

4.10 È specifico onere della parte interessata dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

4.11 Il concetto di "causa a se' non imputabile" deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte.

4.12 Tale regolamentazione restrittiva della prova nuova in appello, peraltro, appare sintonica con l'accentuazione della natura del giudizio d'appello come mera revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum, che sta alla base della coeva riforma dell'art. 342 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass., Sez, II, n. 15558/2005).

4.13 Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che, «per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.» (Cass., Sez. III, n. 16235/2022).

4.14 Nel caso in esame, non può sostenersi, come afferma parte ricorrente, che la certificazione depositata in grado di appello costituisca una mera chiarificazione di quella prodotta in primo grado, priva di alcun valore innovativo e tale da escludere il divieto previsto dall'art. 345, co. 3 cod. proc. civ.

4.15 Come già evidenziato sopra, la nota del Comune depositata avanti al Tribunale si limita ad attestare la proprietà in capo alla Provincia della strada in cui si è verificato il sinistro, mentre, soltanto la documentazione prodotta tardivamente dinnanzi alla Corte territoriale fornisce indicazioni riguardo la consistenza demografica della frazione.

4.16 Ne deriva che il rilievo della tardività della produzione documentale, e della sua conseguente inutilizzabilità, fosse doveroso da parte del Giudice di appello, il quale ha correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ.

5. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione meramente apparente, resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., "Nullità della sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo - specifico oggetto di discussione, in relazione all'art. 3601 co., n. 5". La ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso l'esame della certificazione rilasciata dal Comune di (Omissis) in data 27/02/2006, attestante che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, ossia via (Omissis) della Frazione (Omissis), appartiene alla Provincia di (Omissis), trattandosi di un tratto ricadente nel territorio di una frazione.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità in materia, avrebbe dovuto considerare, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza della medesima alla Provincia, il numero degli abitanti della frazione e non il numero di abitanti dell'intero Comune.

In ogni caso, afferma la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di considerare la certificazione già in atti, facente piena prova ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., in cui si fa specifico riferimento al tratto di strada denominato (a livello locale) come via (Omissis), attraversante la Fraz. (Omissis).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., "VIOLAZIONE -QUINDI- IN RELAZIONE ALL'ART. 360, I CO., N. 3 CPC- VUOI 1 DELLE MENZIONATE NORME DI CUI all'art. 2 commi 2, 5 e 6 lett D e co. 7, in particolare il II cpv (che eccettua i tratti interni di centri abitati con aventi una popolazione non superiore a diecimila abitanti) del D.Lgs. 285/92 (nuovo Cod. della Strada) e correlativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 16/12/92 n. 495, artt. 4 nn. 4 e 5, lett.re a e b. CHE 2) DEL PREDETTO ART. 2700 CC IN RELAZIONE ALL'ART 2696 CC"(sic, n.d.r.). La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2, commi 2, 5 e 6, lett. d e comma 7, secondo cpv. del D.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e correlativo regolamento di cui al d.P.R. 495/92 artt. 4, nn. 4 e 5, lett, a e b, nonché dell'art. 2700 cod. civ. rispetto all'art. 2696 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente considerato nuovo il documento prodotto dalla ricorrente in appello nonostante rappresentasse una mera chiarificazione della certificazione già in atti che, in ogni caso, era già prova sufficiente della appartenenza del tratto di strada alla Provincia e non al Comune.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, deve dedursi in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., "NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA (OVE NON INQUADRABILE IL MOTIVO DI CUI INNANZI SUB I) PER OMESSA MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE MERAMENTE APPARENTE, EX ART. 132, 2° CO., N. 4, e o 116, C.P.C., IN RELAZIONE ALL'ART. 360, 1° CO., N. 4 (e o 3), C.P.C." (sic, n.d.r.).

La ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione meramente apparente, ex art. 132, secondo comma, n. 4 e/o 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 o 4, cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado omesso di motivare riguardo alle specifiche censure mosse nell'atto di appello.

4. I primi due motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente stante la loro connessione - sono infondati.

4.1 Non può essere condivisa, infatti, la censura mossa dalla parte ricorrente riguardo l'omesso esame da parte del giudice d'appello della certificazione prodotta dalla stessa in primo grado. Correttamente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «a norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila» (Cass., Sez. III, n. 7742/2010).

4.2 Parimenti, è stato precisato che in tema di responsabilità per i danni causati agli utenti dal difetto di manutenzione delle strade, laddove si tratti di individuare l'ente tenuto alla manutenzione dei tratti stradali e provinciali interni all'abitato di interesse, il limite di diecimila abitanti di cui all'art. 2 comma 7 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 e comma 6 lett. D e correlativo regolamento (d.P.R. 16/12/92 n. 495, artt. nn. 4 punto 4 e art. 5 lett. A e b) non dev'essere riferito al comune nella sua interezza, ma alla singola frazione attraversata dalla strada e topograficamente separata dal comune di appartenenza (Cass., Sez. II, n. 5235/2006).

4.3 Alla luce dell'orientamento richiamato, la ricorrente avrebbe dovuto fornire, già nel giudizio di primo grado, la prova sia dell'appartenenza della strada oggetto di causa ad una frazione autonoma del Comune sia del numero di abitanti ricompreso nella stessa al tempo del sinistro.

4.4 Pertanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la (Soggetto 1) non ha assolto tale onere probatorio.

4.5 La documentazione prodotta dall'attrice nel giudizio di prime cure, infatti, si limita ad attestare un fatto noto e non oggetto di contestazione, ossia che la strada in cui è avvenuto il sinistro è di proprietà dell'Amministrazione Provinciale. Tuttavia, diversamente da quanto afferma la ricorrente, nulla prova quanto al numero degli abitati della frazione, risultando così preclusa la possibilità di affermare che l'onere di manutenzione gravasse, nel caso di specie, sul Comune.

4.6 Peraltro, nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la Provincia si sia attivata ed abbia rimesso la questione alla propria compagnia di assicurazioni, dal momento che tale comunicazione rappresenta una prassi diffusa.

4.7 Priva di fondamento risulta, poi, la doglianza relativa alla mancata acquisizione da parte della Corte territoriale del documento prodotto solo in grado di appello perché ritenuto "novum".

4.8 Atteso che la sentenza del Tribunale è stata pubblicata il 16 giugno 2016, la pronuncia impugnata ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie il testo dell'art. 345, ultimo comma, cod. proc. civ., quale scaturente dalla novella di cui alla legge n. 134/2012, che dispone, appunto, che possano essere prodotti nuovi documenti solo ove la parte dimostri di non averli potuto produrre in primo grado per causa ed essa non imputabile, con la conseguente eliminazione del riferimento all'altra ipotesi derogativa al divieto di nuove produzioni in appello, costituita dalla indispensabilità della prova.

4.9 La decisione ha fatto quindi puntuale applicazione dei principi affermati da Cass. n. 26522/2017, a mente della quale nel giudizio di appello la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

4.10 È specifico onere della parte interessata dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

4.11 Il concetto di "causa a se' non imputabile" deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo dell'interessato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte.

4.12 Tale regolamentazione restrittiva della prova nuova in appello, peraltro, appare sintonica con l'accentuazione della natura del giudizio d'appello come mera revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum, che sta alla base della coeva riforma dell'art. 342 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass., Sez, II, n. 15558/2005).

4.13 Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che, «per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell'impugnazione l'esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola - di ordine pubblico processuale - stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c.» (Cass., Sez. III, n. 16235/2022).

4.14 Nel caso in esame, non può sostenersi, come afferma parte ricorrente, che la certificazione depositata in grado di appello costituisca una mera chiarificazione di quella prodotta in primo grado, priva di alcun valore innovativo e tale da escludere il divieto previsto dall'art. 345, co. 3 cod. proc. civ.

4.15 Come già evidenziato sopra, la nota del Comune depositata avanti al Tribunale si limita ad attestare la proprietà in capo alla Provincia della strada in cui si è verificato il sinistro, mentre, soltanto la documentazione prodotta tardivamente dinnanzi alla Corte territoriale fornisce indicazioni riguardo la consistenza demografica della frazione.

4.16 Ne deriva che il rilievo della tardività della produzione documentale, e della sua conseguente inutilizzabilità, fosse doveroso da parte del Giudice di appello, il quale ha correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ.

5. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione meramente apparente, resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

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