Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 2994 del 30 gennaio 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000002994.U/2024 del 30/01/2024

 

OGGETTO: Verbale n. PTR2887000280 (ID 180294) redatto ex art. 19 L. 727/78 a carico del conducente di un veicolo della Repubblica Ceca.
Verifica sulla corretta applicazione della norma da parte del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta dell’omologo Ufficio della Repubblica Ceca.
Reclamo Commissione Europea n. 3244/23/CZ.

(Indirizzi omessi)

 

   Si fa riferimento alla nota del 15 gennaio 2024 di codesto Compartimento, in cui venivano richiesti chiarimenti in merito al reclamo della Commissione Europea n. 3244/23/CZ, relativo alla corretta applicazione della norma nel verbale indicato in oggetto, in cui veniva contestata al conducente la difformità del numero di patente impresso sulla carta tachigrafica conducente, rilasciata nel 2021, rispetto a quello presente sulla patente di guida, rilasciata nell’anno 2023.

   In merito, premesso che il reclamo è da intendersi risolto in considerazione dell’intervenuto pagamento in misura ridotta del verbale, occorre fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 165/2014 e al Decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, relativo alle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche.

   In particolare, l'articolo 26 del regolamento, prevede che la carta tachigrafica conducente abbia una validità pari a 5 anni, e sia identificata in modo univoco, anche nelle registrazioni del tachigrafo, dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta (1). Tali elementi sono già sufficienti alla corretta identificazione del conducente (2).

   L’art. 4 del Decreto Interministeriale, in attuazione delle disposizioni regolamentari, prevede che sulla carta del conducente venga riportato, tra gli altri il numero della patente posseduta al momento del rilascio.

   In mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo, non possa essere oggetto di sanzione.

   Tanto premesso, alla luce dell’evoluzione normativa, le indicazioni contenute sull’argomento nella circolare del 17 ottobre 2013 (3), devono intendersi superate.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastropasqua

 

 

(1) Allegato 1C del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/1228 del 16/07/2021 in cui è indicato che il numero costituito da 16 caratteri alfanumerici identifica in modo univoco una carta tachigrafica all’interno di uno Stato membro.
(2) Vedi circolare n. 300/STRAD/1/0000013527.U/2023 del 18/04/2023, in cui viene illustrato l’uso della banca dati “Tachonet”, istituita con il Regolamento (UE) n. 1503/2017, che ha avviato I’interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dalle rispettive autorita preposte degli Stati Membri, per lo scambio reciproco di informazioni.
(3) Circolare n. 300/A/7897/13/111/20/3.

 

 

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