Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/A/3672/21/111/20/3 del 21 aprile 2021

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale.

 

Prot.: 300/A/3672/21/111/20/3 del 21/04/2021

OGGETTO: Regolamento (UE) 165/2014. Guida senza carta tachigrafica.

(Indirizzi omessi)

 

   È stata posta all’attenzione la questione relativa alla possibilità per un soggetto che ha presentato richiesta di rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio, di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale, nelle more del rilascio della carta stessa. Considerati i riflessi che un’applicazione non uniforme della materia comporterebbe a livello nazionale, si ritiene necessario fornire indicazioni operative al riguardo.

   La carta del conducente registra l’attività svolta dal suo titolare per verificare il rispetto del Regolamento (CE) 561/2006 sui periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, come avviene per i fogli di registrazione da utilizzare sui veicoli che montano il tachigrafo analogico. Pertanto, il suo rilascio non necessita di una verifica preventiva sul possesso di particolari requisiti o la frequenza di un corso di formazione da parte del richiedente, come avviene, ad esempio, per la patente di guida o per la CQC.

   Per quanto suesposto, si ritiene che non vi siano motivi ostativi che impediscano di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla Camera di Commercio.

   Avendo comunque l’obbligo di documentare l'attività di guida, si ritiene che il conducente possa provvedervi utilizzando la procedura di registrazione manuale descritta nell’art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014, che disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente.

   In ogni caso, quando la carta viene rilasciata deve essere obbligatoriamente utilizzata, quindi, un conducente potrà avvalersi della facoltà suindicata per un periodo non superiore a trenta giorni (1).

   Si precisa, inoltre, che in caso di controllo da parte di organi di polizia stradale, oltre all’esibizione delle registrazioni manuali, il conducente dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

 

(1) L’art. 26 del Regolamento (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014, stabilisce che la carta del conducente deve essere rilasciata entro un mese dalla ricezione della richiesta dell’interessato.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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